Le nuove indicazioni rientravano in un ottica di “liberalizzazione della iniziativa e dell’attività economica privata” secondo il principio che è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.
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1) La riforma degli ordini professionali
- accesso libero alla professione previo superamento di un esame di stato,
- riforma del tirocinio con obbligo di formazione effettiva (la manovra Monti ha dimezzato il periodo a un massimo di18 mesi ma era prevista già la possibilità di anticiparlo durante il percorso universitario) e di obbligo di compenso equo
- compensi al professionista pattuiti per iscritto senza riferimento a tariffari minimi
- obbligo di assicurazione contro i rischi professionali
- pubblicità dell’attività professionale libera purché veritiera trasparente e non denigratoria dei concorrenti.
- istituzione di collegi territoriali per il controllo delle attività degli iscritti
2) Le nuove società tra professionisti
Su questo impostazione gli addetti ai lavori hanno già avanzato qualche dubbio. Ma andiamo con ordine e vediamo innanzitutto le caratteristiche specifiche richieste per le nuove società professionali:
1) Le società tra professionisti, qualsiasi sia la forma societaria scelta, sono tenute a indicare nella loro denominazione sociale l’espressione “società tra professionisti”, STP, in sigla.
2) I soci potranno essere:
• professionisti iscritti a Ordini Albi e Collegi sia italiani che di altri stati UE (presenza obbligatoria)
• non professionisti sia come soci d’opera (solo per prestazioni tecniche) che soci di capitale (presenza eventuale)
3) Sarà permessa al professionista la partecipazione ad una sola società professionale.
4) Le società saranno soggette all’iscrizione all’albo o Ordine di riferimento e al codice deontologico e al regime disciplinare nello svolgimento delle attività.
5) L’oggetto sociale dovrà essere esclusivamente l’esercizio dell’attività professionale anche se di natura diversa ovvero interprofessionale; per esempio tra professionisti diversi come un avvocato e un commercialista.
6) L’incarico professionale sarà comunque sempre affidato ai singoli professionisti in possesso dei requisiti previsti dagli ordini ed in caso di inadempienze o negligenze saranno sempre i singoli professionisti a rispondere personalmente.
7) Nell’atto costitutivo andranno previste espressamente le procedure per la scelta del professionista incaricato da parte del cliente o per la comunicazione a quest’ultimo della designazione da parte della società. Ugualmente dovrà essere descritta la procedura di esclusione di un socio eventualmente cancellato dall’albo.
3) I dubbi: possibili conflitti di interesse e regime tributario delle società di professionisti
Ma c’è anche una questione più pratica ovvero quella del regime tributario cui saranno soggetti i redditi prodotti dalle società professionali. I redditi di società per la legislazione fiscale appartengono per definizione infatti alla categoria dei redditi di impresa e andrebbero determinati per i soci in base al criterio della competenza, con regole diverse però tra società di persone e di capitali.
Nella Legge di Stabilità manca una trattazione specifica di questo aspetto ma l’impostazione sembra un completo cambio di rotta rispetto al passato. L’ultimo intervento normativo del genere, nel D.L. 96/2001, aveva istituito una particolare forma societaria senza impresa per gli avvocati che escludeva espressamente la possibilità di fallimento. In questo modo manteneva le distanze tra attività professionale e attività di impresa sottolineando anche il carattere personale della prestazione di opera intellettuale come quella professionale. In questo caso i redditi prodotti in deroga alla presunzione fiscale di commercialità dell’attività esercitata da società di persone, si configuravano come redditi da lavoro autonomo ex art. 49 DPR 917/86.
Un altro dubbio evidenziato già dagli esperti è quello relativo al privilegio speciale ex art 2751 bis del cc attribuito ai compensi professionali che per la Cassazione già non si applica ad esempio alle società di revisione contabile.
La discussione resta aperta, l’importante è probabilmente che i tempi di realizzazione indicati possano essere finalmente rispettati nell'interesse di un vero rinnovamento delle professioni.