HOME

/

FINANZIARIA 2008 - LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

Finanziaria 2008 - la deducibilita' degli interessi passivi

Ascolta la versione audio dell'articolo
In data 15 novembre 2007 il Senato ha approvato il testo della Finanziaria 2008 ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento; il provvedimento contiene importanti novità per quanto riguarda la deducibilità degli interessi passivi nel reddito di impresa.
Innanzitutto vengono eliminati i meccanismi della thin cap e il pro rata patrimoniale.
Con le disposizione contenute nella Finanziaria 2008, si vuole introdurre un particolare metodo di calcolo della deducibilità degli interessi passivi.

1) SOGGETTI E CALCOLO DELLA DEDUCIBILITA'

SOGGETTI
I soggetti che applicheranno questo nuovo metodo saranno solo le società di capitali, e quindi ne restano escluse le ditte individuali, le società di persone, le banche, le società finanziarie (tranne le holding di gruppi industriali).


CALCOLO DELLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Per calcolare la misura dedcibile degli interessi è necessario determinare la grandezza denominata reddito operativo lordo procedendo nel modo seguente:

Valore della produzione
- Costo della Produzione
Differenza (A-B)
+ Ammortamenti
+ Canoni di leasing
ROL

Il 30 per cento del ROL (reddito operativo lordo) rappresenta il limite massimo deducibile degli interessi passivi.

Bisognerà confrontare la soglia massima deducibile con la misura degli interessi passivi netti (interessi passivi meno interessi attivi).
Nel caso in cui gli interessi passivi siano inferiori agli attivi non sarà applicabile il meccanismo.
La differenza tra interessi passivi netti e 30% del Rol rappresenta la quota indeducibile.

Qualora gli interessi passivi netti siano inferiori alla soglia del 30% Rol non si procede al calcolo.
Gli interessi che eccedono rispetto alla soglia (interessi passivi netti meno 30% Rol) saranno fiscalmente dedotti nei periodi di imposta successivi (nei dieci anni successivi secondo le disposizioni transitorie previste nel provvedimento) a condizione che gli interessi passivi a bilancio siano inferiori al 30% del Rol.

ESEMPIO

ANNO 2008

+ Valore della produzione (A)

15.000.000

-  Costi della produzione (B)

14.500.000

= Differenza

500.000

+ Ammortamenti

300.000

+ Canoni leasing

50.000

= ROL

850.000

30% del Rol

255.000

Interessi passivi

290.000

- Interessi attivi

15.000

= Interessi passivi netti

275.000

Quota deducibile (= 30% del Rol)

255.000

Quota indeducibile nell’esercizio

20.000

 
Nella dichiarazione dei redditi modello Unico 2009, la società dovrà inserire una variazione in aumento per 20.000 Euro.

ANNO 2009:

Rol

500.000

30% del Rol

150.000

Interessi passivi netti

135.000

Quota riportata dall’anno 2008

20.000

Quota di interessi che può ancora dedurre (150.000 – 135.000)

15.000

Eccedenza di interessi ancora da recuperare

5.000


Nel futuro, se verranno confermate queste disposizioni, ogniqualvolta un’azienda dovesse prendere in considerazione l’idea di porre in essere un investimento, nella pianificazione dovrà tener conto altresì della soglia di deducibilità degli interessi passivi.
Per poter effettuare il test della deducibilità, bisogna preventivamente sottrarre dagli oneri finanziari gli interessi attivi.
Nel caso in cui una società di capitale operasse con la pubblica amministrazione, la legge ammetterà la deduzione di un ammontare pari agli interessi passivi calcolati in modo virtuale, secondo il tasso Bce aumentato di un punto.

Nel confronto con il 30 per cento del Rol non si considerano:
  • gli interessi possono essere resi indeducibili da specifiche regole (transfer price con consociate estere, prestiti obbligazionari emessi a tassi superiore al limite legale);
  • gli interessi capitalizzati sul costo dei beni (articolo 110 del Tuir).
Come detto sopra la parte di interessi attivi che supera il limite del 30 per cento del Rol non sono persi in maniera definitiva, in quanto si possono recuperare in un termine di cinque anni (10 nel triennio di avvio della riforma) per essere dedotti.

2) DISAPPLICAZIONE DEL METODO

In alcuni casi, ricorrendo all’istituto dell’interpello, si può ottenere la disapplicazione del limite di riporto a nuovo; con tale istituto si chiede all’Agenzia di consentire una più lunga ricuperabilità degli oneri finanziari.
La natura dell’istanza di interpello non risulta di facile definizione: la norma di riferimento richiama l’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr numero 600/73, che tratta dell’interpello antielusivo, mentre poi viene prevista una deroga all’articolo11 della legge numero 212/2000 che è relativa all’interpello ordinario.
Si ritiene che la disapplicazione possa estendersi anche al limite decennale, per riportare in avanti le quote non dedotte negli esercizi precedenti.
Al contribuente viene affidato l’onere di provare che il debito sottoscritto è collegato a casi in qui gli ordinari limiti di riportabilità in avanti risultano stringenti.

La normativa prevede tre situazioni in cui può essere chiesto di disapplicare il metodo di calcolo del limite di deducibilità:
  • sussistenza di piani di riorganizzazione aziendale;
  • acquisto di aziende in modo preponderante con capitale di debito;
  • nuove iniziative economiche (start up).
Tali nuovi disposizioni in tema di deducibilità dei costi porta notevoli svantaggi alle holding industriali; infatti, nella definizione di Rol non rientrano i dividendi e neanche le plusvalenze, in quanto la loro collocazione è nella voce C) Proventi e oneri finanziari nello schema di conto economico.

3) PROBLEMATICHE PER LE SOCIETÀ IMMOBILIARI

L’articolo 3, comma 3, del testo della Finanziaria 2008, introduce delle novità con riguardo alle società immobiliari di gestione; gli interessi passivi relativi a tale attività andranno distinti in due categorie:
  • gli interessi che provengono da finanziamenti per acquisto di immobili: non si applica l’articolo 90, comma 2 del Tuir, e quindi scatta la deducibilità di tutti gli interessi passivi per la determinazione del reddito d’impresa;
  • tutti gli altri casi gli interessi rimangono indeducibili.
Con tale suddivisione il legislatore vuole dividere gli interessi relativi a finanziamenti per acquisizione, che sono sempre deducibili, dagli interessi di funzionamento, che risultano sempre indeducibili.
Lo statuto del contribuente e la giurisprudenza della Cassazione ritengono che questa disposizione abbia efficacia retroattiva

4) CONSOLIDATO NAZIONALE

Per le società che aderiscono al consolidato nazionale vengono previste determinate disposizioni:
  • ogni società calcola il 30 per cento del proprio Rol e poi effettua il confronto con i propri interessi passivi;
  • se una società presenta un ammontare di interessi che supera il 30 per cento del proprio Rol, allora l’eccedenza può essere assegnata ad un’altra società in cui il 30 per cento del Rol è superiore ai propri interessi passivi; se non si potesse configurare tale situazione, allora l’eccedenza non dedotta potrà essere oggetto di recupero nei successivi esercizi dal Rol disponibile di tutte le società che hanno partecipato al consolidato nazionale.

In ciascun periodo d’imposta si sommano tutti gli interessi passivi di tutte le società che aderiscono al consolidato nazionale; l’importo che scaturisce da questa somma viene posto in confronto con il 30 per cento del Rol complessivo di tutte le società.
Nel corso degli esercizi, al consolidato nazionale possono aggiungersi altre società; in tali casi gli importi non dedotti negli esercizi precedenti e riportati in avanti potranno essere oggetto di deduzione sono dalle società titolari di tali importi.

Si prevede che le holding di partecipazioni in società industriali e commerciali che hanno finanziato l’acquisto delle società operative utilizzeranno lo strumento del consolidato nazionale; le holding di questo tipo presentano sovente un Rol pari o quasi a zero e quindi nel calcolo della percentuale del 30 per cento avrebbero un limite di deducibilità degli interessi passivi irrisorio. Di qui la necessità di prendere in considerazione tutti i Rol delle società facenti parte del consolidato nazionale. Tutto questo si ricorda potrà essere attuato da quelle società che rispettano i requisiti per aderire al consolidato fiscale nazionale.

ESEMPIO

 

Società Alfa

Società Beta

Società Gamma

Rol

200

500

700

Interessi passivi

70

145

200

30% del Rol

60

150

210

Quota deducibile

60

145

200


Prendendo in considerazione ogni società singolarmente, si può notare che la società Alfa non può dedursi interamente gli interessi passivi, in quanto presenta un importo superiore al 30% del Rol; le altre due società, invece, possono dedursi completamente gli interessi passivi, in quanto inferiori al limite di deducibilità.

Ipotesi di consolidamento:

 

Rol

Interessi passivi

Società Alfa

200

70

Società Beta

500

145

Società Gamma

700

200

Totale Rol

1.400

415

30% del Rol

420

 


Dalla situazione sopra esposta in tabella si evince che, in caso di consolidamento delle tre società, anche la società Alfa può dedursi integralmente gli interessi passivi.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.