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FINANZIARIA 2008 - TERZA PARTE - PUNTO PER PUNTO LE NOVITÀ PREVISTE DAL DISEGNO DI LEGGE IN TEMA DI IRES

Finanziaria 2008 - terza parte - punto per punto le novità previste dal disegno di legge in tema di IRES

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Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA

L’art. 3 del disegno di legge 1817 si pone l’obiettivo di razionalizzare la disciplina IRES e Iva intervenendo sia sulle aliquote nominali delle imposte dirette (IRES e IRAP) che sull’ampliamento delle basi imponibili.

La relazione accompagnatoria al disegno di legge indica come obiettivo della riforma la “trasparenza” del prelievo sulle società, cioè’ avvicinare sempre più l’utile civile a quello fiscale, che oggi in virtu’ delle variazioni in aumento e in diminuzione se ne allontana sensibilmente.
Vediamo di seguito attraverso quali modifiche si intende pervenire a tale risultato e se il legislatore riesce a rendere la fiscalità dell’impresa più semplice e intellegibile.
Ricordiamo che dal 2003 a seguito della riforma del diritto societario non è più possibile inquinare il bilancio con costi “Fiscali” e quindi si era data la possibilità di effettuare queste operazioni extracontabilmente mediante anche l’istituzione nella dichiarazione dei redditi di appositi quadri di memoria “Quadro EC”; le operazioni extracontabili venivano poi a incidere nel bilancio attraverso l’iscrizione delle conseguenti imposte anticipate e differite.
Ora il legislatore si prefigge di togliere le deduzioni extracontabili, - e soprattutto si parla degli ammortamenti anticipati,- ammettendo in deduzione solo le quote imputate a conto economico, ma precisa il relatore nei limiti massimi ammessi dalla norma fiscale.

Non avremo piu’ quindi i costi extracontabili ma avremo sicuramente i ricavi extracontabili, cioè le riprese in aumento per costi (ad esempi ammortamenti) civilisticamente corretti ma non ammessi dalle norme fiscali.
Altri punti dove la Finanziaria intende intervenire e’ sulla deducibilità degli interessi passivi.

Non più pro-rata patrimoniale, non più thin cap, ma una percentuale di deducibilità fissa rapportato al risultato operativo lordo della gestione caratteristica; se gli interessi passivi maturati nell’anno superano il 30% del risultato lordo del conto economico, l’eccedenza degli interessi è rinviata nei periodi successivi. La norma colpira’ quindi le imprese sottocapitalizzate, che oltre a non vedersi riconosciuti gli interessi come costi, dovranno su tale costi pagare le imposte….per poi recuperarle nei cinque anni successivi.
Importante a questo fine sarà quindi stabilire qual è il risultato operativo lordo, che diventerà la misura per la deducibilità degli interessi.

Ma vediamo nel dettaglio di mettere in luce le complesse modifiche al sistema tributario in vigore dal prossimo esercizio:

1) Aliquota IRES

Viene ridotta l’aliquota IRES dal 33% al 27,5% con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 ( lett.d, art.3 c.1)

2) Deducibilità Interessi passivi

Gli interessi passivi sono deducibili in base al c.d. pro-rata reddituale, rapporto tra proventi esenti e imponibili.
(art.3 c. 1 lett.b modifica l’art.61 TUIR)

Per i soggetti IRES


Il nuovo testo dell’art. 96 del TUIR prevede:
  • Gli interessi passivi al netto degli interessi attivi sono deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
  • Il risultato operativo lordo è desumibile direttamente dai dati del conto economico e sarà assunto al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti a fondi rischi ed oneri. Inoltre regole particolari regolano il trattamento degli interessi passivi nell’ambito dei gruppi che accedono al consolidato fiscale.
  • Gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l’importo degli interessi passivi di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.
  • Le disposizioni non si applicano alle banche, agli altri soggetti finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
  • In caso di partecipazione al consolidato nazionale, l’eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.
  • Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.
(art.3 c. 1 lett. H, i, modifica gli art. 96, 97,98 del TUIR)

Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e per i primi tre periodi d’imposta di applicazione della nuova disciplina degli interessi passivi, il limite del riporto in avanti dell’eccedenza non dedotta è esteso dal quinto al decimo periodo successivo a quello di competenza.

3) Perdite fiscali e utili esenti

La modifica introduce un criterio di simmetria tra l’utile e la perdita prevedendo che in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. La citata simmetria opera ad origine sul risultato di esercizio e, quindi sulle perdite di esercizio eventualmente da utilizzare in compensazione nel medesimo periodo di imposta su altri redditi, sia sul riporto a nuovo delle perdite.

La disposizione di applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.


(art.3 c.1 lett. E,f modifica l’art. 83 e 84 del TUIR)

4) Participation exemption

Il disegno di legge della Finanziaria 2008 mantiene il sistema attuale per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, ma riduce la quota di tassazione delle plusvalenze che, a partire dal 2008, torna ad essere del 5% contro l’attuale 16%, che si traduce in una percentuale di esenzione del 95% contro l’attuale 84%. Con questa modifica le plusvalenze delle partecipazioni fruenti del regime pex vengono ad essere strutturalmente assimilate ai dividendi. Fa eccezione la quota di plusvalenza che costituisce recupero di minusvalenze dedotte ai fini fiscali in anni precedenti l’entrata in vigore della riforma del 2003, la cui tassazione rimane ferma al 16%.

La disposizione ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l’esenzione in misura pari all’84% per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004.


(art.3 c.1 lett. G, modifica l’art. 87 del TUIR)

5) Abolizione ammortamenti anticipati - Leasing – ammortamenti per l’impresa concedente e deduzione dei canoni per l’utilizzatrice.

Con l’abolizione del comma 3 dell’art. 102 viene abrogata la possibilità per tutti di ammortamenti anticipati e accelerati. Inoltre viene modificato il comma 7 dello stesso articolo per prevedere la possibilità per i beni concessi in locazione finanziaria:

-          per l’impresa concedente di imputare a conto economico i relativi canoni deducendo quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario.

-         
per l’impresa utilizzatrice di dedurre i canoni di locazione finanziaria imputati a conto economico, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa;

-         
 in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni;

-         
la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole di deducibilità dell’articolo 96.;

(art.3 c.1 lett. l modifica l’art. 102 del TUIR)


La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per quanto concerne la disposizione relativa alla durata minima dei contratti di locazione finanziaria, a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008.
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