News Pubblicata il 16/07/2018

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Decreto dignità: cosa cambia per le imprese che delocalizzano

Delocalizzazione delle imprese 2018: cosa prevede il decreto con le misure urgenti



Forti restrizioni alla delocalizzazione nel cd. "Decreto Dignità" approvato il 2 luglio 2018 e approdato in Gazzetta solo il 13 luglio. Benchè "svuotato" della norma sulla proroga del termine di introduzione della fattura elettonica per i carburanti (finita in un decreto light approvato il 27 giugno 2018) tra le novità contenute nel decreto ci sono misure contro il fenomeno della “delocalizzazione produttiva delle imprese, ovvero lo spostamento in altri Paesi di processi produttivi o di fasi di lavorazione.

Pur in mancanza di una statistica ufficiale, come si evince dal comunicato stampa con cui è stato presentato il decreto, sono molte le imprese, per lo più appartenenti a multinazionali o a gruppi industriali di rilevanti dimensioni in termini di fatturato e occupazione, che negli ultimi anni hanno scelto di delocalizzare le attività al di fuori del territorio nazionale. Quello che si intende fare è scongiurare o comunque sanzionare casi, come quelli registrati anche in tempi recenti, che vedono importanti imprese beneficiarie di aiuti in “ricerca, sviluppo e innovazione” ridurre o interrompere attività oggetto di agevolazione nell’arco del decennio, vanificando il beneficio collettivo in termini di ricadute economiche e industriali che aveva determinato la scelta di sostegno pubblico.

Le norme contenute nel decreto in commento, ponendo limiti più stringenti alle imprese ridefinisce divieti e sanzioni. Per prima cosa le norme ampliano l’ambito oggettivo di applicazione del vincolo della delocalizzazione rispetto alla disciplina vigente, essendo quest’ultima 

Una particolare attenzione è stata data al super/iper ammortamento prevedendo un meccanismo di “recapture” delle agevolazioni concesse per i casi in cui nel corso della fruizione del beneficio i beni agevolati formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione. In particolare la norma stabilisce che in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si è fruito dell’agevolazione l’impresa è tenuta a restituire, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, i benefici fiscali applicati nei periodi d’imposta precedenti.

Fonte: Fisco e Tasse



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