News Pubblicata il 07/10/2020

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Superbonus 110% i controlli dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione Fisco e Tasse

Il cessionario in buona fede non perde il diritto al credito di imposta nel caso di fruizione del superbonus con mancanza dei requisiti.



L’agenzia delle Entrate, secondo quanto riportato nella Circolare n 24 dell’8 agosto 2020 e poi confermato dal Documento MEF del Sottosegretario Villarosa predisposto in replica alle numerose domande dei contribuenti, nell’ambito della ordinaria attività di controllo procede alla verifica della sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus 110%.

L’agenzia procede alla verifica documentale nei termini di cui all'articolo 43 del DPR 600/73 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Qualora sia accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi (art 20 DPR 602//73) e delle sanzioni (art 13 del DLgs n. 471/97) 

Il recupero dell'importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

È importante evidenziare che l’agenzia delle entrate può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale. 

Nel caso di cessione del credito l’atto di recupero dello stesso potrà avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo irregolare.

Essenziale sapere che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono invece solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. 

Ciò vuol dire che se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate, viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

Per quanto riguarda invece la documentazione relativa al super bonus 110% eventualmente da esibire su richiesta, sempre nella stessa Circolare n 24 e nel Documento MEF è stato chiarito che occorre conservare quanto segue:

Fonte: Fisco e Tasse



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