Domanda e Risposta Pubblicata il 24/03/2020

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Lavoro domestico: si o no? come gestire l'emergenza COVID

Il lavoro di colf, baby sitter e badanti fa parte delle attività ammesse dall'ultimo DPCM 22.3.2020 sull'emergenza Coronavirus. Come fare per sospendere comunque



Dopo il chiarimento delle faq governative sul  DPCM dell'11 marzo 2020,    si conferma la possibilità di lavoro  per collaboratori domestici , badanti e baby sitter, anche nel nuovo decreto del presidente del consiglio  del 22 marzo  che ha portato una nuova stretta alle attività economiche e produttive . La  tabella allegata al decreto delle  attività  considerate essenziali ricomprende infatti espressamente  il codice Ateco 97 che riguarda tutte le forme di lavoro domestico privato.

L’attività di lavoro domestico può  dunque proseguire  a pieno titolo con tutti i tipi di contratto  anche nel periodo di emergenza Covid-19. Come per le attività produttive, che continuano, però è fondamentale il rispetto assoluto delle norme previste sul  distanziamento sociale  e sull'utilizzo dei dispositivi  di protezione individuale, mascherine e guanti,  in particolare nei contatti con le persone piu anziane che risultano i  soggetti  più fragili  di fronte all'aggressione del Coronavirus.

Va ricordato anche che  i lavoratori che si spostano per fornire tali prestazioni necessitano comunque dell'autocertificazione sullo spostamento per motivi lavorativi, recentemente nuovamente modificato.

COSA FARE PER SOSPENDERE 

Nel caso pero che la famiglia valuti di sospendere comunque il rapporto per motivi di prudenza, specialmente se la prestazione lavorativa non è essenziale (nel caso ad esempio di prestazioni di pulizia della casa o di  baby sitter in una famiglia in cui i lavoratori possono utilizzare lo smart working, piu difficile forse il caso dell'assistenza agli anziani o ai disabili)    va sottolineato innanzitutto che questo settore è escluso dagli ammortizzatori sociali,   quindi  non c'e un supporto economico per le famiglie  o per i lavoratori.

Su questo punto Assindatcolf,  l'associazione dei datori di lavoro domestico intende chiedere una modifica che prevede l'utilizzo della cassa in deroga,  nel corso della conversione in  legge del decreto-legge 18/2020, che dovrebbe avvenire entro 60 giorni. Si mette anche a disposizione delle famiglie eventualmente l'assistenza legale-amministrativa  per le richieste  .

Il decreto ricordiamo prevede come unica agevolazione la sospensione del versamento contributivo del 10 aprile 2020. Maggiori dettagli sono disponibili nell'articolo "Lavoro domestico stop ai contributi del 10 aprile".

Il vicepresidente dell'associazione  Zini – in considerazione dell’emergenza  ha dichiarato :" vorremmo fare un appello al buonsenso delle persone: sarebbe opportuno sospendere le attività non strettamente necessarie, ovvero quelle che non siano legate all’assistenza di persone non autosufficienti a cui, per ovvie ragioni, deve essere garantita una continuità. Mettiamo a disposizione della collettività il nostro numero Verde 800. 162. 261 per chiarire dubbi o per domande”.

Per interrompere per il periodo di emergenza Coronavirus il rapporto di lavoro domestico con badante o una colf, senza licenziare, si dovra trovare un compromesso accettando disagi e un inevitabile impatto economico, possibilmente  condiviso  tra le due parti .

Secondo i suggerimenti forniti da Assindatcolf si puo ricorrere a :

  1. assenze retribuite  come ferie o permessi maturati 
  2. assenze non retribuite  ma con anticipazioni del Tfr come ristoro economico

Nel primo caso va concordato con il lavoratore l'utilizzo di ore o giorni di permesso  maturati finora, consumando quindi il proprio monte ore. Si puo proporre eventualmente un utilizzo parziale, suddividendo il costo economico , visto che il datore di lavoro sopporta  comunque il disagio della mancata prestazione lavorativa.

Nel secondo caso , si puo concordare di  sospendere il lavoro utilizzando permessi non retribuiti,  meglio se con un accordo scritto , eventualmente  assicurando un anticipo sul TFR maturato dal lavoratore per non metterlo economicamente in difficoltà. 

Nulla  vieta ovviamente   (ma questa evenienza  non è presente nel vademecum Assindatcolf)  soprattutto nei casi di rapporti consolidati in cui il fattore umano è piu decisivo, di continuare a retribuire la lavoratrice -lavoratore anche per i giorni di assenza,  se le ore non sono molte

 Resta  aperta comuque in tutti questi casi la possibilità di accesso  al "Fondo per il reddito di ultima istanza", istituito dall'articolo 44 del decreto legge 18/2020 che dovrebbe fornire misure di sostegno al reddito ai lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a seguito dell’emergenza coronavirus.

La norma prevede un sostegno economico per i lavoratori danneggiati dall'emergenza  stanziando 300 milioni di euro per il 2020.  Per avere maggiore chiarezza su questa misura si attende pero un decreto attuativo ministeriale che definirà i requisiti necessari per l'accesso e le modalità  di richiesta, previsto entro 30 giorni (a rigore entro il 17 aprile 2020) .

Per tutte le misure del Decreto 17.3.2020 scarica lo speciale approfondimento Decreto Cura Italia IN PROMOZIONE

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Fonte: Fisco e Tasse


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