Domanda e Risposta Pubblicata il 23/05/2016

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Le borse di studio Erasmus + sono tassate o sono esenti IRPEF?

Qual è la tassazione prevista per i redditi percepiti come borse di studio per l’Erasmus plus nelle dichiarazioni 2016?



Il programma Erasmus (acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) è un programma di mobilità dell' Unione europea avviato nel 1987. Il regolamento (UE) n. 1288/2013 che lo ha introdotto dal 2014 al 2020 ha modificato il nome in "Erasmus + per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport" .

In generale il programma Erasmus da la possibilità a giovani di effettuare periodi di studio o di lavoro all’estero e pertanto ai suoi fruitori sono riconosciute borse di studio. Il “considerando” n. 40 del regolamento 1288/2013 prevede che “per migliorare l’accesso al programma, è opportuno che le sovvenzioni siano adeguate al costo della vita e di sostentamento nel paese ospitante. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui siano esenti da imposte e oneri sociali.”

In merito l’art. 1 comma 50 della Legge di stabilità 2016 ( L. 208/2015) dispone:

Come chiarito dalla Circolare 20/E del 2016 anche se la norma non prevede espressamente che siano esenti anche le erogazioni in favore di studenti di grado non universitario “deve tuttavia ritenersi che tale omissione non risponda alla finalità di ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell’ambito dell’Erasmus Plus, anche in considerazione della unitarietà del programma comunitario, ma sia piuttosto dovuta alla considerazione che tali erogazioni sono comunque prive di requisiti reddituali.”

Riferimenti normativi

L. 208/2015, art. 1, comma 50 : Per l'intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilita' internazionale erogate a favore degli studenti delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.”

Per l'intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilita' internazionale erogate a favore degli studenti delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170

Per saperne di più leggi l'approfondimento: Come vanno dichiarate le borse di studio nel 2016?

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