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TASI E IMU: VERSAMENTI SENZA APPLICAZIONE DI INTERESSI E SANZIONI

1 minuto, 24/06/2014

TASI E IMU: Versamenti senza applicazione di interessi e sanzioni

Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo (TASI e IMU) alla scadenza della prima rata; Risoluzione del MEF del 23.06.2014 n. 1

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 1 del 23/06/2014
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
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Considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, soprattutto in ragione delle novità normative intervenute a stretto ridosso della scadenza del 16 giugno 2014, a seguito della modifica del comma 688 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, già, peraltro, annunciata nel comunicato stampa « Consiglio dei Ministri n. 19» del 6 Giugno 2014, si ritiene applicabile l’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
 
Analoghe considerazioni devono essere svolte per l’IMU, atteso che, le criticità che hanno caratterizzato l’istituzione della TASI con riferimento specifico alle modalità per l’esatto adempimento dell’imposta e la tempistica del versamento della stessa, hanno finito per avere riflessi anche sulla debenza e sul meccanismo applicativo dell’IMU, soprattutto in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, quali ad esempio l’identità di base imponibile, rinvenibili nelle citate imposte.
 
Si deve, inoltre, ritenere che nella medesima situazione di criticità si trovano anche gli enti non commerciali, oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i quali sono tenuti al particolare meccanismo di versamento delle imposte in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 721, della legge n. 147 del 2013, in base al quale alla data del 16 giugno 2014 avrebbero dovuto versare l’IMU a saldo dell’anno 2013, nonché la prima rata IMU e TASI, ove dovute, per l’anno 2014.
 
Pertanto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione del 23 giugno 2014 n. 1/DF ha precisato che sussistano le condizioni per cui i comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall’art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo, quindi, un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione sopracitato) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.
 

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT NUOVA IMU 2022 NUOVA IMU 2022 TOSAP - COSAP - TARSU - TASSE VARIE TOSAP - COSAP - TARSU - TASSE VARIE

Allegato

Risoluzione del MEF del 23/06/2014 n. 1/DF
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Commenti

francesco - 19/07/2014

Credo che il ''casino'' che ha combinato ,chi si e' occupato di questa tassazione...meriti la ghigliottina!

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