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IMU - TASI : SALDO 2014 – SCADENZA 16/12/2014

IMU - TASI : saldo 2014 – Scadenza 16/12/2014

Imu e Tasi: i Comuni presentano il conto di questo piatto servito con mille sfumature e varianti. La scadenza per pagare è il 16 dicembre 2014.

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La confusione regna sovrana e gli amministratori locali si sono dati da fare non poco per complicare ulteriormente le cose. Per provare a fare un minimo di chiarezza, diciamo subito che l’IMU normalmente colpisce tutti gli immobili ad eccezione dell’abitazione principale, a suo tempo esentata. Ma per colpire anche questa ci si e’ inventati un cambiamento di nome ed il gioco e’ fatto: ecco che e’ nata la TASI. E per arrotondare ulteriormente il gettito si e’ pensato che una fettina poteva essere addebitata anche all’inquilino, ma non dappertutto: bisogna scartabellare 8.000 delibere comunali e verificarlo.
Non confondiamoci poi con la TARI, che e’ la Tassa rifiuti che arriva normalmente a casa, ne’ con la IUC, che e’ la somma dei tre balzelli.
Il termine per pagare il saldo 2014 dell’IMU è il 16 dicembre 2014. Nel mese di giugno si e' pagato il 1° acconto IMU e, ma non per tutti i Comuni, quello TASI; a ottobre in molti Comuni si e’ pagato il 1° acconto TASI.
A dicembre si deve pagare il saldo IMU e quello TASI, pari alla differenza tra quanto complessivamente dovuto e quanto pagato a giugno/ottobre. Ma era troppo semplice lasciare le cose come sono: la maggior parte dei Comuni ha modificato le cose per cui occorrera’ riscartabellare un’altra volta 8.000 delibere. Come potete immaginare, commettere un errore e’ facile, fin troppo facile ma chi spera in un perdono ha scambiato l’Agenzia Entrate per una chiesa!
Il versamento minimo generalmente e' di euro 12 per ogni singola categoria di immobili, ma e’ bene interpellare il Comune perche’ la sua delibera potrebbe aver disposto diversamente. Gli importi da indicare non vanno arrotondati se si utilizza il bollettino postale, vanno arrotondati se si utilizza la delega F24.

1) Versamenti Imu

L’Imu viene integralmente versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata la sola imposta dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).
Per l’Imu, mentre l’acconto risultava dovuto sulle aliquote del 2013, il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote 2014, se approvate entro il termine dello scorso 28.10; in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulle aliquote 2013.
L’IMU può essere versata sia attraverso il bollettino postale, sia utilizzando il modello F24.

2) Versamenti Tasi

Il 16 dicembre scade il termine anche per il versamento del conguaglio Tasi relativo all’anno 2014.
In particolare, i contribuenti sono chiamati a versare:
  • il conguaglio dell’imposta dovuta in relazione agli immobili per i quali già è stato versato l’acconto (al 16 giugno o al 16 ottobre, a seconda della data di approvazione da parte dei Comuni delle aliquote 2014);
  • l’intera imposta 2014, sulla base delle aliquote standard, per immobili che si trovano sul territorio dei Comuni che al 10 settembre non hanno approvato le aliquote (e quindi non sono state pubblicate entro il 18 settembre scorso).
Come per l’Imu, anche la Tasi può essere versata sia attraverso il bollettino postale, sia utilizzando il modello F24.

3) Casi particolari

Terreni collinari/montani
sono in generale esenti da IMU; per calcolare l’imposta dovuta su di un terreno bisogna prendere il reddito dominicale, rivalutarlo del 25%, moltiplicarlo per 135 e al risultato applicare l’aliquota IMU deliberata dal Comune.
Riduzioni IMU
è prevista la riduzione del 50% per i fabbricati storici e per quelli inagibili.
Nel caso di leasing immobiliare obbligato all’IMU fin da subito e' il locatario/utilizzatore.
Per le aree fabbricabili il valore da assumere come base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento. I Comuni solitamente sono attrezzati per fornire questo dato.

4) Autocertificazione o dichiarazione Imu entro il 16 dicembre ma non per tutti

Entro il 16 dicembre in molti Comuni (es.: Bologna) occorre presentare una Dichiarazione per giustificare l’applicazione di un’aliquota IMU piu’ bassa di quella ordinaria (che per Bologna e' il 10,6 ‰).
Se è stata presentata questa autocertificazione già l'anno scorso, a Bologna per quest'anno bisogna comunicare solamente le eventuali variazioni intervenute. Altri
Comuni invece la pretendono ogni anno ed anche a scadenze diverse.
I dati da indicare in tale dichiarazione sono,ad esempio, per il Comune di Bologna, i seguenti:
  • ubicazione dell’immobile
  • dati catastali (Foglio, numero e subalterno)
  • motivo per cui si e’ pagata un’aliquota IMU diversa dall’ordinaria (es.: unita’ immobiliare occupata da parenti a titolo gratuito, affittata a canone convenzionato L. 431/98, affittata come prima casa, ecc.)
  • nome, cognome e codice fiscale del parente occupante l’immobile
  • data di inizio e/o cessazione di tale stato dell’immobile.
Per effettuare l'autocertificazione occorre procurarsi l'apposito modulo, reperibile presso il nostro Studio oppure presso il Comune di Bologna in Piazza Liber Paradisus.
Ripetiamo: questa dichiarazione non va presentata per le unità immobiliari assoggettate all’aliquota ordinaria del 10,6‰ ma solo per quegli immobili dove e’ stata applicata un’aliquota agevolata.

5) Deducibilita’ IMU – TASI dal reddito d’impresa/professionale

Ricordiamo alle imprese/professionisti che nel 2014 l’IMU pagata sugli immobii strumentali e’ deducibile dall’imponibile Ires/Irpef per il 20%, mentre e’ indeducibile dall’Irap.
La TASI invece e’ deducibile per il 100%.
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