Ormai imminente la scadenza per le delibere comunali su aliquote e detrazioni relative alla Tasi, il tributo comunale per i servizi indivisibili introdotto l'anno scorso con la legge di stabilita 2014, ma ancora non entrato del tutto a regime. Molti comuni (quasi la metà del totale ), infatti, non hanno ancora preso la decisione sulle aliquote e sulle detrazioni da applicare per il calcolo.
Dopo alcune proroghe, la
scadenza per la comunicazione delle delibere e dei regolamenti sul tema è perentoriamente
fissata al 10 settembre e va effettuata al Dipartimento delle finanze, il quale
entro il 18 settembre dovrà poi renderle disponibili online sul portale del federalismo fiscale:
www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale.
In questo modo tutti le potranno consultare. In alternativa ovviamente si potrà fare riferimento all'ufficio tecnico del proprio Comune .
Per i cittadini possono verificarsi tre situazioni diverse, e cioè:
- nei Comuni che hanno deciso le aliquote prima del 23 maggio e dove sono stati versati gli acconti il 16 giugno scorso, il prossimo appuntamento è il 16 dicembre con il saldo
- nei Comuni che avranno deciso e comunicato entro domani l'acconto viene versato entro il 16 ottobre e il saldo il 16 dicembre, con le aliquote e detrazioni comunali definitive
- nei Comuni ancora inadempienti, i contribuenti dovranno versare tutto in un unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 utilizzando l'aliquota statale pari all'1 per mille
Il disagio soprattutto sarà quello di ritrovarsi a conoscere con molto ritardo la cifra , che potrebbe non essere affatto leggera.
Da una analisi del Sole 24 Ore emerge infatti che sembra verificarsi ad oggi un leggero aumento rispetto all'IMU del 2012 , con la cocessione di poche detrazioni ai contribuenti peno abbienti.
Sui circa 4000 Comuni già in regola la media di imposizione sulle prime case è già all'1,94 per mille, ben al di sopra del livello base dell'1 per mille. Solo il 15% dei Comuni finora ha esentato l'abitazione principale dalla Tasi;
- negli altri Comuni il prelievo sulla prima casa è quasi il doppio del livello di partenza, e ci sono 474 municipi – l'11% del totale – che hanno superato il 2,5 per mille,
Solo nel 45% dei casi sono previste detrazioni. Il rischio quindi sembra quello di un rincaro generalizzato rispetto a quanto pagato di IMU nel 2012.
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1) TASI, un riepilogo: chi paga , quanto e quando
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha rimodulato la tassazione degli immobili, introducendo un nuova imposta detta IUC, l’imposta unica comunale, formata da tre moduli, IMU, TARI e TASI in vigore dal 1 gennaio 2014.
- La nuova IMU è dovuta da tutti i proprietari degli immobili escludendo le prime case (ad eccezione di quelle di cat. lusso);
- la TASI, sarà pagata da tutti i proprietari di immobili incluse le prime case e per una quota variabile dagli inquilini (per i proprietari di più immobili e per chi possiede una abitazione di lusso -ville, castelli ecc.- è quindi una sorta di maggiorazione dell'IMU) ;
- la TARI sui rifiuti, che sostituisce la vecchia TARES.
La Tasi (tributo per i servizi indivisibili) è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, un immobile , compresi quelli adibiti ad abitazione principale, con l'eccezione dei terreni agricoli.
Ricordiamo infatti che è una imposta che dovrebbe coprire i costi dei i servizi che il Comune offre ai residenti e che non possono essere suddivisi, se non in base appunto alla occupazione di immobili e aree, per questo sono tenuti al pagamento sia i proprietari che i "detentori" ossia gli occupanti , anche quelli senza senza contratto di affitto registrato (ad esempio è tenuta anche la badante ospitata nell'abitazione dell'anziano di cui si occupa) .
Il calcolo per l'importo è lo stesso dell'Imu: la base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per degli specifici moltiplicatori e precisamente:
CATEGORIA IMM. MOLTIPLICATORE
A-C/2-C/6-C/7 160
A/10 80
B 140
C/3-C/4-C/5 140
D ad eccezione di D/5 60
D/5 80
C/1 55
A regime l'aliquota base è l'1‰. Il Comune, tuttavia, può con specifica delibera:
- ridurre l'aliquota fino ad azzerarla;
- stabilirne un'altra purché per ciascuna tipologia di immobile la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima che è pari al 10,6 per mille.
Per il 2014 (primo anno di applicazione della TASI i Comuni possono arrivare a fissare un 'aliquota massima per l'abitazione principale del 2,5 per mille e di un ulteriore 0.8 per mille sugli altri immobili, a condizione però che il Comune in quest'ultimo caso preveda detrazioni d'imposta o agevolazioni concernenti le prime case.
La TASI va versata con mod. F24 o bollettino di c/c/p.