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AGRICOLTURA: LIMITI LAVORO OCCASIONALE E COMPATIBILITÀ CON NASPI

Agricoltura: limiti lavoro occasionale e compatibilità con NASPI

I chiarimenti INPS e INL su compatibilità delle indennità di disoccupazione con il lavoro agricolo subordinato occasionale entro i limiti della l. 197/2022.

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Limiti precisi per il lavoro subordinato occasionale  secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 8art. 1, commi 344 e ss., della L. n. 197/2022) .che ha sostituito la precedente modalità dei cd. Voucher  per il settore agricolo  . 

Sono stati emanati recentemente due documenti di chiarimenti da Ispettorato nazionale del lavoro e INPS in particolare sulle categorie di lavoratori che possono rientrare nella nuova disciplina e sulla Cumulabilità con le indennità di disoccupazione. Vediamo di seguito maggiori dettagli.

Lavoro agricolo subordinato occasionale: compatibilità NASPI e DISCOLL

Nella circolare 89 del 7 novembre 2023 INPS fornisce le indicazioni  sulla compatibilità fra 

  • percezione di indennità di disoccupazione dei lavoratori subordinati Naspi e autonomi (Discoll) con
  •  prestazioni  subordinate occasionali di lavoro agricolo,

Si ricorda che la novità ha la finalità di assicurare la continuità delle attività stagionali  del settore agricolo  e si riferisce solo al biennio   2023-2024.

L'Istituto precisa in particolare i limiti  di compatibilità previsti in termini di durata e il trattamento fiscale dei compensi mentre non fornisce ancora indicazioni sugli aspetti contributivi.

Lavoro agricolo subordinato occasionale: limiti e compenso

La circolare INPS  ricorda innanzitutto che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato   sono le 

  • attività di natura stagionale 
  • di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore 
  • svolte SOLO  da precise categorie di lavoratori, ovvero
      1.  disoccupati, 
      2. percettori di  reddito di cittadinanza o indennità di disoccupazione o altri  ammortizzatori sociali
      3.  pensionati di vecchiaia o di anzianità; 
      4. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, nei periodi liberi da  impegni scolastici;
      5.  detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno o in  semilibertà.
      6. percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL 

La norma precisa che sono ammessi  esclusivamente i  soggetti che, ad eccezione dei pensionati, “non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto  di lavoro occasionale "

Il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.

Sono dovuti  i contributi unificati previdenziale e assistenziale  nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (articolo 1, comma 45, della legge 220/2010).

Tali prestazioni  possono essere svolte  senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso ne deriva.

Dalla norma sopracitata deriva che le indennità  NASPI e DISCOLL percepite da  durante i periodi di lavoro occasionale agricolo non sono soggette a sospensione, riduzione o decadenza previsti dagli articoli 9,10,11 del DLGS 22/2015.

I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili  anche con i trattamenti pensionistici 

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per  queste prestazioni lavorative  risulta utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

Gli accrediti figurativi delle indennità  sono ridotti  in misura pari agli accrediti  contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro.

Lavoro occasionale in  agricoltura:  esclusi anche ex somministrati 

Nella nota 1002 2023 di giugno 2023  l'ispettorato nazionale ha risposto ad un ufficio territoriale che chiedeva se  “un lavoratore, che ha lavorato per qualche giorno tramite agenzia  per il lavoro presso un’azienda agricola, possa successivamente svolgere una prestazione di lavoro occasionale presso la   stessa azienda”.

Viene ricordato che il regime contrattuale  sperimentale  introdotto dalla legge 197 2022  per il biennio 2023-  2024, consente  alle imprese  agricole  il ricorso a forme  semplificate di utilizzo delle prestazioni occasionali a tempo determinato  per  attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per ciascun lavoratore.

Per espressa previsione normativa,inoltre,  il ricorso a tale tipologia contrattuale è ammesso esclusivamente per  determinate categorie di soggetti . Il fine è di impedire un “deterioramento” dei rapporti di lavoro caratterizzati da maggiore stabilità in rapporti di lavoro prettamente occasionali.

Per questo  l'Ispettorato  afferma  il divieto  di utilizzo anche di lavoratori che, nell’arco temporale indicato dalla norma, siano stati occupati come operai agricoli, anche se in forza di un rapporto di lavoro non direttamente instaurato con l’impresa agricola, ma tramite l’agenzia di somministrazione.

Esclusi dunque dalla possibilità di lavoro subordinato occasionale i lavoratori  impiegati  nei tre anni precedenti tramite agenzie di somministrazione. Il datore di lavoro dovrà per evitare le sanzioni previste,  assicurarsi  attraverso una autocertificazione del lavoratore sull'assenza di  tali rapporti precedenti


Fonte immagine: Pixabay

Tag: AGRICOLTURA E PESCA 2023 AGRICOLTURA E PESCA 2023 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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