E' stato pubblicato venerdi 1 giugno in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge Alluvione n. 61 2023 con le misure di emergenza per l' Emilia Romagna a seguito degli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.
Come anticipato nei giorni scorsi dal Ministro del lavoro per i lavoratori dipendenti e autonomi è previsto lo stanziamento di :
- 620 milioni per una cassa integrazione unica e semplificata per tutti i settori produttivi
- 260 milioni per le indennità economiche rivolte ai lavoratori autonomi , collaboratori, agenti e rappresentanti, professionisti.
Il ministro Calderone aveva specificato che le procedure per la tutela economica dei lavoratori dipendenti saranno molto semplificate, sulla falsariga di quanto sperimentato per l'emergenza COVID 19 e non sarà necessario l'accordo preventivo con le rappresentanze sindacali . Si tratterà infatti di un nuovo strumento aggiuntivo ha spiegato, il cui utilizzo non precluderà l'accesso a CIG e CISOA. La ministra aveva anche specificato che le circolari di istruzioni operative INPS sono già in lavorazione
Le imprese e i lavoratori dovrebbero poter contare sugli aiuti nel giro di pochissime settimane, forse entro il mese di giugno.
Vediamo di seguito i dettagli dell'art 7 del decreto Alluvione sulla cassa integrazione semplificata.
Cassa integrazione alluvione: quanto e a chi spetta
- Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare attivita' lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri e' riconosciuta dall'INPS, entro il limite temporale del 31 agosto 2023 per un massimo di 90 giornate una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
- La stessa integrazione al reddito e' riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa , fino ad un massimo di quindici giornate.
- L'impossibilita' di recarsi al lavoro, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento alla interruzione o impraticabilita' delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilita' dei mezzi di trasporto, o alla inagibilita' della abitazione , alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero altri avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso.
- Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.
Cassa integrazione alluvione agricoltura
Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, e' concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate.
Per i restanti lavoratori agricoli non attivi l'integrazione e' concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta e rilevano ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Cassa integrazione alluvione Emilia: semplificazioni datori di lavoro
I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati
- dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e
- dai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
- dal versamento del contributo addizionale art. 5 d.lgs 148 2015
Queste integrazioni al reddito sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale vigenti e non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive