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LAVORO IRREGOLARE E IMMIGRAZIONE: OK A DOPPIE SANZIONI

Lavoro irregolare e immigrazione: ok a doppie sanzioni

Violazioni della normativa sul lavoro e sull'immigrazione : legittime le doppie sanzioni. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 28406 2022.

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione  nell'ordinanza 28406  del 29.2022 afferma  sono legittime le doppie sanzioni  per violazioni in materia di lavoro e di immigrazione irregolare   per il datore di lavoro, spiegando che l'illecito penale non assorbe le irregolarità amminstrative. Vediamo  maggiori dettagli di seguito.

Violazioni contributive e immigrazione irregolare

Il caso riguardava una srl unipersonale edile  il cui titolare  era stato  raggiunto da sanzioni amministrative per  avere occupato, per  554 giornate, un lavoratore ucraino senza  che la sua presenza risultasse dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Sia il tribunale che la corte territoriale hanno respinto i suoi ricorsi sia in merito alla maturazione della prescrizione  che in merito alla sanzione aggiuntiva  prevista dall'art 36 comma 7 dl223 2006  che prescrive:" Ferma  restando l'applicazione  delle  sanzioni  gia'  previste  dalla  normativa  in  vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture  o  da altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la  sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000  per  ciascun  lavoratore,  maggiorata di euro 150 per ciascuna  giornata  di  lavoro  effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse  all'omesso  versamento  dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di  cui  al  periodo  precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000,  indipendentemente  dalla durata della prestazione lavorativa accertata"

La Cassazione respinge il ricorso del datore di lavoro, confermando la sentenza di merito.  Viene ribadita infatti, in  relazione ai lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, la cumulabilità delle due previsioni sanzionatorie:

  •  quella penale di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 e  
  • la maxisanzione amministrativa di cui all'art. 36 bis cit.,

come confermato anche dalla circolare del Ministero del  lavoro n. 38 del 2010.

La sentenza precisa che "nel caso di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative...poste a tutela del prestatore di lavoro... non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro, in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza, che vedrebbe altrimenti alterate le regole del  mercato e della concorrenza ove si consentisse a  chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di  condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la  disciplina"

Precisa inoltre che: "le  finalità sottese all’irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa sono diverse per cui non sussiste violazione del principio del divieto del “ne bis in idem”».


Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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