HOME

/

FISCO

/

BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE

/

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE: LE NOVITÀ 2023 E LA SCADENZE

Imposta di bollo fatture elettroniche: le novità 2023 e la scadenze

Sale a 5.000 euro la soglia per i pagamenti cumulativi della imposta di bollo sulle fatture elettroniche senza sanzioni e interessi. Primo pagamento, se dovuto, entro il 31.05

L'agenzia delle Entrate pubblica la Nuova Giuda sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche aggiornata al mese di marzo 2023.

In merito alla imposta di bollo sulle e-fatture il 2023 segna una importante novità.

Ricordiamo infatti che la Legge n. 122 del 4 agosto 2022 (commi 4 e 5 dell’articolo 3) di conversione del DL n 73/2022 ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In particolare, con la nuova disposizione viene incrementato, da 250 euro a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato, entro l'anno, il versamento dell’imposta di bollo. 

Come specificato dalla norma le novità sono vigore a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023. 

Bollo e-fatture: semplificazioni dal 1 gennaio 2023

La legge n. 122/2022 va a modificare la disposizione in base alla quale, per ridurre gli adempimenti dei contribuenti, se l'imposta di bollo non raggiunge una certa soglia, può essere pagato successivamente rispetto alla scadenza ordinaria senza applicazione di interessi e sanzioni. 

In particolare:

  • se l’imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non supera 250 euro, è possibile pagare entro il termine fissato per versare l’imposta del secondo trimestre; 
  • se l’imposta complessivamente dovuta sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 250 euro, la stessa può essere pagata entro il termine fissato per versare l’imposta relativa al terzo trimestre.

Dal 1 gennaio 2023 l’importo-soglia per usufruire delle modalità di versamento unitarie sale a 5.000 euro. 

Ne consegue che: 

  • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 30 settembre, 
  • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

Pagamento bollo e-fatture: calendario 2023 aggiornato

Il calendario delle scadenze per il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014

Periodo di riferimento

Scadenza versamento imposta di bollo

1° trimestre 2023

31 maggio 2023 (*) (**)

2° trimestre 2023

30 settembre 2023 (**)

3° trimestre 2023

30 novembre 2023

4° trimestre 2023

28 febbraio 2024

(*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Da tenere presente che se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

Ti consigliamo anche: Imposta di bollo fatture elettroniche 1° trimestre 2023: pagamento entro il 31 maggio

Tag: BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2022 · 31/08/2023 Imposta di bollo fatture elettroniche 2° trimestre 2023: pagamento entro il 2 ottobre

Entro il 02.10.2023 versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 2° trimestre 2023 e nuova soglia di 5.000 euro per i versamenti cumulativi del 1° e 2° trimestre

Imposta di bollo fatture elettroniche 2° trimestre 2023: pagamento entro il 2 ottobre

Entro il 02.10.2023 versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 2° trimestre 2023 e nuova soglia di 5.000 euro per i versamenti cumulativi del 1° e 2° trimestre

Tabaccai: ritorna l’obbligo del pagamento con POS

Ripristinato dal 26 giugno 2023 l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici anche per i prodotti soggetti a ricavo fisso

Imposta di bollo virtuale: cosa fare se versata in eccesso

Chiarimenti per le imposte di bollo versate in eccesso. è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva?

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2023 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.