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EMISSIONE DI AUTOFATTURA CON SDI NEL CASO DI PIVA DEL CEDENTE CESSATA

Emissione di autofattura con SDI nel caso di PIVA del cedente cessata

Quando la PIVA del cedente non è cessata da più di 5 anni il SDI non scarta la autofattura. Se invece sono trascorsi più di 5 anni occorre emettere autofattura cartacea.

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Con Risposta a interpello n 344 del 14 maggio 2021 l'Agenzia chiarisce come comportarsi con l'emissione di autofattura del cessionario nel caso di partita IVA del cedente cessata.

In particolare il caso di specie tratta di un Curatore Fallimentare di una società che deve corrispondere il compenso ad un professionista deceduto la cui P.IVA è cessata e gli eredi non possono procedere alla emissione della fattura per la riscossione del credito del de cuius.

L'agenzia specifica che il Curatore potrà di fatto trovarsi di fronte a due situazioni: 

  • se la partita IVA del cedente/prestatore non è cessata da più di cinque anni il curatore potrà emettere un'autofattura elettronica tramite SDI;
  • diversamente dovrà ricorrere all'autofattura cartacea, con le modalità prescritte dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Riepiloghimo i dati dell'interpello.

Il curatore fallimentare di una società fa presente che all'atto di assolvere il debito maturato dalla società istante nei confronti di un professionista deceduto, così come da piano di riparto approvato, ha chiesto agli eredi l'emissione della relativa fattura. 

Gli eredi si trovano nell'impossibilità di emettere la fattura necessaria al pagamento del compenso professionale, poiché la partita IVA del professionista defunto risulta cessata.

In conformità a quanto chiarito con la risposta ad interpello n. 52/E, pubblicata il 12 febbraio 2020  il curatore ritiene sia suo obbligo emettere autofattura, ex articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al fine di non incorrere nelle sanzioni prescritte. 

Considerato che, a partire dal 1° gennaio 2019, vige l'obbligo di fatturazione elettronica, il curatore chiede con quale modalità assolvere l'obbligo disposto dal predetto comma 8 dell'articolo 6, dal momento che l'assenza di una partita IVA attiva del professionista preclude, a suo avviso, l'emissione dell'autofattura attraverso il Sistema di Interscambio.

L'agenzia innanzitutto chiarisce che, come precisato nella risoluzione del 20 agosto 2009, n. 232/E, «la cessazione dell'attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte  e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile l'attività professionale non può ritenersi cessata»

Dette conclusioni sono state poi confermate nella più recente risoluzione dell'11 marzo 2019, n. 34/E, laddove si precisa che «in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella», salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius.

Con la risposta ad interpello n. 163/E, è stato chiarito inoltre come, in caso di partita IVA cessata anticipatamente, in violazione delle predette indicazioni di prassi, colui che agisce per conto del cedente/prestatore mantiene l'obbligo di emettere fattura riaprendo a posteriori una nuova partita IVA e la parte debitrice avrà l'onere di emettere autofattura a fronte della omessa fatturazione (art 6 comma 8 del DLgs n 471). Questa disposizione che prevede l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario/committente, con conseguente versamento dell'imposta all'erario, ha natura eccezionale, presupponendo l'inadempienza del cedente/prestatore.

Nel caso di specie, sorge l'obbligo del Curatore di regolarizzare l'operazione come prescritto dal citato comma 8 dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

L'agenzia specifica però che a decorrere dal 1° gennaio 2019, «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio» (art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

In particolare, il cessionario/committente, nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, previo versamento dell'IVA con F24 ove richiesto, deve emettere un'autofattura con il "TipoDocumento" TD20 indicando:

  • l'imponibile,
  • la relativa imposta, 
  • ovvero gli importi per i quali non si applica l'imposta, 
  • come cedente/prestatore l'effettivo cedente o prestatore
  •  e come cessionario/committente se stesso

Il dubbio che pone l'istante è se l'obbligo di emissione di un'autofattura tramite il sistema di interscambio (SDI) possa essere assolto anche nel caso in cui la partita IVA del cedente/prestatore risulti già cessata.

In proposito, con la FAQ n. 17, pubblicata il 27 novembre 2018 sul sito internet delle Entrate è stato precisato che «Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972. Invece, nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione»,

Quando il soggetto obbligato ad emettere l'autofattura è il cessionario/committente, mentre il cd "destinatario" cui riferire il contenuto dell'autofattura è il cedente/prestatore, è necessario che sia attiva la partita IVA dell'emittente (cessionario/committente) ma non anche quella del destinatario (cedente/prestatore). 

Ciò significa che se si utilizza il "tipo documento" TD20 è possibile indicare nel campo "cedente/prestatore" una partita IVA non più esistente alla data di emissione del documento, purché non sia cessata da più di 5 anni. 

Il Sistema di Interscambio non scarta la fattura e la stessa si considera correttamente emessa ai fini fiscali.

Nel caso di specie, dunque

  • se la partita IVA del cedente/prestatore non è cessata da più di cinque anni il curatore potrà emettere un'autofattura elettronica tramite SDI; 
  • diversamente dovrà ricorrere all'autofattura cartacea, con le modalità prescritte dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Si ricorda, infine, che la regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997, esige che, oltre all'emissione dell'autofattura, il cessionario/committente versi all'erario l'IVA relativa al compenso pagato, con la conseguenza che agli eredi andrà versato il corrispettivo al netto dell'imposta.

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