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CONTRATTO INTERMITTENTE PER LA MANUTENZIONE STRADALE

1 minuto, Redazione , 20/07/2017

Contratto intermittente per la manutenzione stradale

Lavori di manutenzione stradale in appalto e contratto di lavoro intermittente. la risposta ministeriale nell'interpello 1 2017

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ripreso dopo molti mesi le risposte a quesiti dei cittadini e categorie produtttive,   nella forma dell' interpello.

Nel primo documento del 2017 n.1 del 13 luglio 2017,  si occupa della possibilità di applicare il contratto di lavoro intermittente nell'ambito di appalti del settore della manutenzione stradale . In particolare il quesito era stato posto dall'ente  Confartigianato Industria, in merito all’articolo 13 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 .

SI chiedeva infatti  di specificare se, con riferimento all’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 13, sia possibile da parte di imprese del settore edile l’assunzione con contratto di natura intermittente di figure professionali quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell’ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria in forza di determinati ordini di servizio impartiti dal committente.

Il Ministero ha risposto positivamente . Riportiamo il testo della risposta nel dettaglio: 
“Nell’ipotesi in esame,  in assenza di specifiche previsioni contemplate dalla contrattazione collettiva di riferimento, per i lavori di manutenzione stradale straordinaria in relazione alle attività innanzi menzionate, si ritiene possa farsi riferimento alle attività indicate al n. 32 della medesima tabella, che non riporta alcuna distinzione in ordine alle tipologie di manutenzione stradale (ordinaria/straordinaria), a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite per lo svolgimento di lavori di manutenzione stradale, siano essi ordinari o straordinari.
Resta ferma, in ogni caso, la legittimità del ricorso al lavoro intermittente in presenza dei requisiti soggettivi, atteso che l’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente possa in ogni caso essere concluso con soggetti “con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.”

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