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RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ NEGATO AL PROFESSIONISTA CHE HA RIPORTATO CONDANNE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA

1 minuto, 13/07/2010

Rilascio del visto di conformità negato al professionista che ha riportato condanne per bancarotta fraudolenta

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 13 Luglio 2010 n. 73 ha precisato che le condanne per bancarotta fraudolenta in concorso e falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico costituiscono causa ostativa all'autorizzazione al rilascio del visto di conformità.

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 73 del 13/07/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Negata quindi la possibilità di rilasciare il visto di conformità da parte del professionista che ha riportato condanne penali per bancarotta fraudolenta in concorso, per falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico, per violazione delle disposizioni sul controllo delle armi e detenzione abusiva di armi.

Il visto, infatti, consegue ad una preventiva attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha affidato a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione finanziaria.

Ne deriva che, il professionista a ciò autorizzato deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo, tali da poter dare garanzia all’Erario, nonché al contribuente che a lui si è affidato, della conformità dell’attività dallo stesso posta in essere (basti pensare alle conseguenze negative che possono derivare all’Amministrazione finanziaria a
seguito di un visto di conformità incautamente rilasciato per compensare crediti IVA superiori ai 15.000,00 euro, cfr. circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009).

Da ultimo, si fa presente che, ai fini dell’autorizzazione al rilascio del visto di conformità, potrà essere utile la pronuncia di riabilitazione dell’istante, relativa alle condanne citate (pronuncia che, ad oggi, non è ancora intervenuta).

L’istituto della riabilitazione, infatti, disciplinato dall’articolo 178 del codice penale, svolge la funzione di reintegrare il condannato, che abbia già scontato la pena principale, nella posizione giuridica goduta fino alla pronuncia della sentenza di condanna, con la conseguenza che il riabilitato riacquista la capacità giuridica perduta a seguito della condanna e viene rimesso in condizione di svolgere la sua normale attività nell’ambito della società.

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Tag: PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

Allegato

Risoluzione del 13/07/2010 n. 73
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