Trascorse le ferie estive, ci si proietta verso le prossime scadenze autunnali per le quali è bene prepararsi per tempo.
A tal proproposito ricordiamo le prossime scadenze del Modello 770/2024 le cui regole sono state definite, come per tutti i dichiarativi, nel mese di febbraio scorso.
Prima di riepilogare le regole per il Modello 770/2024 ricordiamo che:
- con il Provvedimento n. 68511 del 28 febbraio
- e con Provvedimento n. 61647 del 26 febbraio
le Entrate hanno approvato il modello 770/2024 da inviare entro il 31 ottobre e le relative specifiche tecniche: Scarica qui il file.
Nel dettaglio, è approvato il modello 770/2024 per l’anno di imposta 2023, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare:
- i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 ed i relativi versamenti
- nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Il modello 770/2024 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Il Modello 770/2024 è composto da:
- frontespizio,
- quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.
L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso - nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo 2024) - la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
A questo link puoi scaricare il Modello Gratuito 770/2024 - Modello e istruzioni
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1) Modello 770/2024: modalità e termini di invio
La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2024, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
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