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CONTRATTI A TERMINE CON CAUSALE GENERICA: CONFERMA NEL MILLEPROROGHE CONVERTITO

Contratti a termine con causale generica: conferma nel Milleproroghe convertito

Nel 2025 resta possibile concordare individualmente le " esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva " che giustificano un contratto a termine fino a 24 mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel decreto Milleproroghe è presente  la proroga  fino al 31 dicembre 2025 del regime transitorio  sui contratti a termine  introdotto dal dl 48/2023 (inizialmente fissato al 30 giugno 2024 e poi slittato al 31.12.2024)

La legge di conversione è stata approvata ieri definitivamente dalla Camera e si attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Qui il testo

Si tratta in particolare della possibilità per i datori di lavoro  di stipulare contratti a termine oltre i 12 mesi , ma sempre entro il massimo previsto di 24 mesi,  se il CCNL  applicato non contiene specifiche sulle causali utilizzabili, con la causale generica  che richiama " esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva "

Leggi qui  tutte le novità del Milleproroghe convertito in legge

La norma afferma che il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare individualmente   le ragioni che giustifichino l'apposizione di un termine superiore ai 12 mesi e fino a 24 mesi.

Si tratta di fatto di una liberalizzazione, del prolungamento di contratti oltre i 12 mesi,  dato che l'accordo avviene tra due parti, datore e lavoratore,  non esattamente di pari  peso contrattuale. 

Ricordiamo meglio di seguito la disciplina vigente, in attesa della ufficialità della norma con la pubblicazione in GU.

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1) Contratti a termine e Causali secondo il DL 48 2023

La revisione della disciplina sulle  causali per Contratti a Termine  oltre i 12 mesi prevista dall'Art. 24 del DL 48/2023, che ha modificato l’art. 19 comma 1 del DLgs. 81/2015,  è in sintesi la  seguente :

E' possibile  superare il termine di 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi)  per i contratti a tempo determinato (non stagionali) solo se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  1. Causale prevista nei contratti collettivi (art. 51 del DLgs. 81/2015) – (lett. a).
  2. In assenza di quanto  sopra: "per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva definite dalle parti "( lett b)
  3.  per Sostituzione di altri lavoratori – (lett. b-bis).

La disposizione lettera b)  era intesa come transitoria (inizialmente fino al 30.4.2024), in attesa della definizione delle  causali specifiche  da parte delle organizzazioni datoriali e sindacali nei contratti  collettivi nazionali.

 In caso di utilizzo di tale condizione il datore deve indicare chiaramente nel contratto le ragioni giustificatrici per l’uso del contratto a termine.

E' intervenuta  in merito la Sentenza Cassazione n. 27621/2023:

  • Le ragioni  del prolungamento di un contratto a termine fino a 24 mesi devono essere particolareggiate per consentire un controllo giudiziale.
  • È necessario garantire la coerenza tra le motivazioni dichiarate e l’impiego effettivo del lavoratore.


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