HOME

/

FISCO

/

ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

/

CHI NON APPLICA GLI STUDI DI SETTORE 2017?ECCO LE CAUSE DI INAPPLICABILITÀ

Chi non applica gli studi di settore 2017?Ecco le cause di inapplicabilità

Studi di settore 2017: riepilogo delle cause oggettive e soggettive di non applicabilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

In fase di accertamento, gli studi di settore non si applicano nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi ovvero ricavi di ammontare superiore a euro 5.164.569.
Al riguardo si rammenta che, per verificare il limite oltre il quale non si applicano gli studi di settore:

  • i ricavi provenienti dall’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o a ricavi fissi vanno considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni;
  • per gli studi di settore WK23U - WG40U - WG50U - WG69U, i ricavi devono essere sommati alle rimanenze finali e ridotti dell’importo delle esistenze iniziali

 

Studi di settore 2017: altre cause di inapplicabilità

Con riguardo alle attività d’impresa, gli studi di settore approvati non si applicano:

  • nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
  • nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

In questi casi risultano applicabili i parametri.
 

Studi di settore 2017: cause soggettive di inapplicabilità

Oltre alle cause oggettive di inapplicabilità esistono anche cause soggettive degli studi di settore. La legge esclude dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti:

  • con inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. Si ricorda che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività;
  • che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività
  • che determinano il reddito con criteri “forfetari”;
  • che esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio;
  • con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare n. 58/E del 2002. Ad esempio, un contribuente che esercita in qualità di lavoratore autonomo l’attività di “Portali web” (codice 63.12.00) non deve compilare il modello YG66U poiché questo contiene solo il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili riguardanti l’esercizio dell’attività in forma di impresa; h) che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità e il nuovo regime forfetario agevolato.

Segui le novità nel Dossier dedicato alla Manovra correttiva 2017

Potrebbe interessarti il nostro tool Studi di settore 2017- Elementi contabili un utile foglio excel per la compilazione del quadro F "Elementi contabili" comune agli studi di settore approvati dal ministero (modelli 2017).

Tag: ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ · 24/04/2024 Le cause di esclusione ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023

I modelli ISA 2023, per l’anno d’imposta 2022, non prevedono cause di esclusione legate all’emergenza sanitaria

Le cause di esclusione ISA 2024 per l’anno d’imposta 2023

I modelli ISA 2023, per l’anno d’imposta 2022, non prevedono cause di esclusione legate all’emergenza sanitaria

ISA 2024: le regole di affidabilità fiscale per il periodo 2023

Le Entrate pubblicano le regole, aggiornate alla riforma fiscale, per i benefici premiali ISA 2024 anno d'imposta 2023

ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF

Sono 88 gli ISA revisionati con Decreto MEF del 18.03.2024: utilizzo nella dichiarazione dei redditi 2024 anno di imposta 2023

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.