L'esenzione, invece, si applica per entrambi gli immobili se i coniugi hanno stabilito l'abitazione principale in due comuni diversi (Risposte del 20.01.2014 del Ministero Economia e Finanze).
- equiparazione prevista dal Comune
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata
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equiparazione prevista dalla legge
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse (dal 2016) quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008
- casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
-
unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
- in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- appartenente alla carriera prefettizia;
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; -
la sola unità immobiliare:
- posseduta da cittadini italiani: non residenti in Italia, iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
- a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
L'equiparazione ad abitazione principale, che poteva essere disposta dal comune, nel caso di unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore), è stata abrogata con la Legge di stabilità 2016. In sostituzione di essa, è stata disposta la riduzione della base imponibile Imu del 50%, di cui si tratterà nel paragrafo successivo.
Sono inoltre esenti dall'IMU:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc….);
- fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi …);
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93), necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- immobili merce, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. L'esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;
-
immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
- assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
- dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
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fabbricati colpiti dagli eventi sismici:
- del 2009 dell'Abruzzo (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);
- del 2012 dell'Emilia, Veneto e Lombardia (l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.20172);
- del 24.08.2016 dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (l'esenzione opera a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione/agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2020).
Per quanto riguarda i terreni agricoli, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'esenzione per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Sono esenti Imu anche i terreni agricoli situati in area di montagna o collina, secondo i criteri stabiliti con C.M. 9/1993.
Per stabilire se un terreno ricade in un area di montagna o collina bisogna pertanto fare riferimento alla Circolare 9/1993, che suddivide i terreni secondo questi parametri:
- quelli in cui, accanto al comune, non è riportata alcuna annotazione, sono esenti completamente;
- quelli in cui, accanto al comune, è riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.
Sono poi esenti Imu anche i terreni
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;
- ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015).