A parte ogni differenza sulla figura dell’impresa familiare, istituto nato con la riforma del 1975 e con molte caratteristiche e finalità diverse dalla comunione legale, l’art. 177 c.c., che elenca i beni e gli acquisti facenti parte della comunione legale, specifica però che nel caso di azienda acquistata prima del matrimonio da uno dei due coniugi, ma gestita dopo da entrambi, la comunione riguarda soltanto gli utili e gli incrementi.
In tale caso quindi l’azienda resta di proprietà di colui il quale già la possedeva anteriormente al matrimonio, ma l’altro coniuge godrà gli utili e gli incrementi che da essa derivano.