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LA CORTE EUROPEA VIETA LA CONDIVISIONE AUTOMATICA DI CONTENUTI PROTETTI DA COPYRIGHT

La Corte Europea vieta la condivisione automatica di contenuti protetti da Copyright

Contenuti condivisi online da un sito all'altro tramite la tecnica di link automatici o inline linking sono soggetti a rivalsa da parte del detentore del Copyright.

Ascolta la versione audio dell'articolo

I siti che prelevano automaticamente contenuti da altri vanno contro il diritto di copyright a meno che non esplicitamente autorizzati dal detentore dei diritti.

Ad esprimersi è stata la Corte di Giustizia Europea che - in merito ad un interpello pregiudiziale proposto dalla Corte federale di giustizia tedesca – ha fatto chiarezza sull'utilizzo in modo indiscriminato di contenuti protetti da copyright ma pubblicati automaticamente su siti terzi. 

In particolare, il giudice ha esplicitato il diritto, da parte del titolare del copyright, di rivalersi su chi pubblica contenuti in modo automatico con linkining automatico o inline linking. Tramite questa tecnica, infatti, i contenuti pubblicati su siti terzi restano ospitati sul server del detentore dei diritti, dunque restavano dubbi in merito all'effettiva violazione del copyright.

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1) La differenza tra iframe e inline linking

Secondo l'avvocatura della Corte Europea:

occorre distinguere tra i collegamenti «cliccabili», ai quali fa riferimento la giurisprudenza della Corte, e i collegamenti automatici, che fanno apparire automaticamente la risorsa a cui il link conduce sulla pagina Internet contenente tale link, senza che l’utente debba intraprendere alcuna azione. Infatti, quando tali collegamenti automatici riguardano opere protette dal diritto d’autore, esiste, dal punto di vista sia tecnico sia funzionale, un atto di comunicazione dell’opera in questione a un pubblico che non è stato preso in considerazione dal titolare dei diritti d’autore al momento della sua messa a disposizione iniziale, ossia il pubblico di un sito Internet diverso da quello sul quale tale messa a disposizione iniziale ha avuto luogo.”

In sostanza la Corte Europea con la pronuncia C-392/19 ritiene ammissibile la condivisione di contenuti provenienti da un altro sito solo quando ciò è esplicitamente previsto dal detentore dei diritti. Ad esempio un sito come Youtube di proprietà di Google, permette a tutti i propri utenti di inserire sul proprio sito web un iframe con il contenuto di un video. In questo caso infatti non vi è dolo.

Diverso è invece il caso in cui il contenuto venga condiviso da un sito ad un altro sito tramite la tecnica di link automatici o inline linking, in questo caso i contenuti non sono messi a disposizione dal detentore dei diritti, ma non solo, il lettore potrebbe non avere modo di conoscerne la provenienza, dunque, potrebbe non risalire alla fonte principale provocando un evidente dolo al detentore dei diritti.

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2) Le motivazioni della pronuncia

L'avvocatura Europea è stata chiamata in causa a seguito di un contenzioso avvenuto in Germania tra la VG Bild-Kunst - società di gestione collettiva dei diritti d’autore - e la SPK - società gestore della DBB - Biblioteca Digitale della cultura e la conoscenza tedesca. Quest'ultima pubblicava – previa autorizzazione della BG Bild-Kunst contenuti online protetti da copyright ma non metteva in atto misure tali per vietare la diffusione dei contenuti tramite link automatici o inline linking che venivano ripresi da siti terzi senza alcuna autorizzazione. 

Nel caso di un collegamento automatico – motiva la Corte - la trasmissione, a partire dal sito originario dell’opera, viene attivata dall’automatismo inserito nel codice HTML del sito contenente il link. Tale sito è quindi all’origine della comunicazione. Il suo proprietario svolge quindi un ruolo decisivo nella comunicazione dell’opera oggetto del link a un pubblico che non è stato preso in considerazione dal titolare dei diritti d’autore al momento della messa a disposizione iniziale, ossia il pubblico del proprio sito Internet. Esso effettua quindi un atto di comunicazione supplementare (atto di trasmissione), indipendente sia dalla messa a disposizione del pubblico dell’opera, che avviene sul sito originario, sia dall’atto di dare accesso diretto a tale opera costituito dall’inserimento di un link. Tale atto supplementare richiede l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore sull’opera in questione.”

L'obiettivo del giudice è “non mettere il titolare dei diritti d’autore davanti alla netta alternativa di tollerare l’uso non autorizzato dell’opera da parte di altri o di rinunciare al suo uso da parte dello stesso” per questo motivo dunque, “occorre distinguere tra i collegamenti «cliccabili», ai quali fa riferimento la giurisprudenza della Corte pregressa, e i collegamenti automatici, che fanno apparire automaticamente la risorsa a cui il link conduce sulla pagina Internet contenente tale link, senza che l’utente debba intraprendere alcuna azione. Infatti, quando tali collegamenti automatici riguardano opere protette dal diritto d’autore, esiste, dal punto di vista sia tecnico sia funzionale, un atto di comunicazione dell’opera in questione a un pubblico che non è stato preso in considerazione dal titolare dei diritti d’autore al momento della sua messa a disposizione iniziale, ossia il pubblico di un sito Internet diverso da quello sul quale tale messa a disposizione iniziale ha avuto luogo.”

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