HOME

/

LAVORO

/

SICUREZZA SUL LAVORO

/

REGISTRO INFORTUNI: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLA SUA VIDIMAZIONE

Registro infortuni: chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla sua vidimazione

Il Ministero del Lavoro risponde al quesito relativo all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del DLgs n. 81/2008, il SINP e le modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni.

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il Ministero del Lavoro con un recente interpello, Interpello 9/2014, ha chiarito che, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale previsto dal T.U. sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008) istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Previdenza (SINP) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni, i datori di lavoro dovranno continuare a tenere aggiornati i registri infortuni in essere e continuare ad istituire il registro infortuni per ogni unità produttiva, sede, filiale, cantiere.

1) Interpello 9/2014: vidimazione del registro infortuni

Viene ribadito, dunque, che devono istituire il registro infortuni tutti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e/o equiparati, anche se l’attività svolta non è soggetta all’assicurazione INAIL.
Sul registro infortuni devono essere annotati, in ordine cronologico, tutti gli infortuni, occorsi ai lavoratori dipendenti, ai familiari, ai soci, agli associati, ai collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Prima di essere messo in uso il registro infortuni deve essere vidimato dall’ASL competente, fatta eccezione per quelle regioni che hanno abolito la vidimazione, nel qual caso il datore di lavoro deve autocertificare l’istituzione apponendo la data e la firma nello spazio della vidimazione.
Il registro infortuni deve essere tenuto obbligatoriamente sul luogo di lavoro, salvo il caso di attività di breve durata (termine fissato in 15 giorni), caratterizzata da modalità o svolta in sede con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa, in cui l’obbligo di tenuta e registrazione è assolto anche nell’ipotesi in cui il registro infortuni sia tenuto nella sede centrale dell’impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l’ambito provinciale (Ministero Lavoro Circ. n. 28/ 97).
Il registro infortuni deve essere conservato per 4 anni dall’ultima registrazione.
L’inosservanza delle disposizioni sulla istituzione, tenuta e conservazione del registro infortuni è punita con la sanzione amministrativa da 2.828,00 a 16.977,00 euro (art. 53 D.Lgs. 81/2008, aumentata del 9,60% dal D.L. 76/2013).
L’entità della sanzione induce alla massima attenzione e a segnalare immediatamente allo studio qualsiasi anomalia (mancanza, variazione provincia, mancato aggiornamento).
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

luigi - 28/10/2014

L’inosservanza delle disposizioni sulla istituzione, tenuta e conservazione del registro infortuni è punita con la sanzione amministrativa da 2.828,00 a 16.977,00 euro (art. 53 D.Lgs. 81/2008, aumentata del 9,60% dal D.L. 76/2013). Dove sta scritto ??????

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 30/04/2024 Verifiche attrezzature: elenco aggiornato al 22 aprile 2024

50° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Come funziona l'obbligo - decreto direttoriale 2024 e precedenti

Verifiche  attrezzature: elenco aggiornato al 22 aprile 2024

50° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Come funziona l'obbligo - decreto direttoriale 2024 e precedenti

Mansioni sottoposte ad obbligo di test antidroga

Tabella di riepilogo degli accertamenti obbligatori su assenza di tossicodipendenze o assunzione occasionale di stupefacenti. Procedure e sanzioni

OT23 2025:  nuovo modello e istruzioni

Nel modello aggiornato OT23 INAIL per la richiesta di riduzione per prevenzione con la guida alla compilazione anche interventi pluriennali e standard ESG

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.