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LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO

Le detrazioni per i familiari a carico

Le detrazioni per i familiari a carico spettano in relazione alla situazione reddituale del contribuente ed alla diversa natura del familiare a carico

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Nella determinazione dell’imposta netta relativa al periodo d’imposta 2010 i contribuenti con familiari a carico possono fruire della detrazione prevista dall’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi.
Tale disposizione prevede la detrazione dall’imposta lorda di un importo determinato in relazione alla situazione reddituale del contribuente ed alla diversa natura del familiare a carico.
La determinazione del corretto importo della detrazione fruibile presuppone la verifica di determinati requisiti.
Si forniscono le linee guida per la determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia.

1) Detrazioni per carichi di famiglia: gli aventi diritto

Il diritto alla detrazione per carichi di famiglia è disciplinato dall’articolo 12 del TUIR.
I soggetti per i quali è possibile fruire della detrazione sono:
• coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• figli, compresi quelli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
• altri familiari purché conviventi con il contribuente o percipienti da quest’ultimo assegni alimentari non risultati da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il contribuente ha dunque diritto alla detrazione qualora il familiare sia dichiarato a carico, ovvero quando il familiare per il quale si intende fruire della detrazione non deve avere, per il periodo d’imposta interessato, un reddito complessivo annuo superiore a 2.840,51 euro.
Tale reddito deve essere assunto al lordo di eventuali oneri deducibili e comprendere anche la rendita dell’abitazione principale.
Le detrazioni per carichi di famiglia devono essere rapportate a mese e, indipendentemente dal numero dei giorni, competono a partire dal mese dell’anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste.
Per quanto riguarda la detrazione per il coniuge e per i figli a carico non è rilevante che tali soggetti convivano o meno con il contribuente e che risiedano o meno in Italia. Allo stesso modo per i figli non è previsto alcun limite di età che impedisca il fruire della detrazione.

2) L’ammontare delle detrazioni

Non è previsto un ammontare fisso della detrazione spettante.
L’importo spettante varia in funzione del reddito complessivo del dichiarante in modo che l’ammontare della detrazione diminuisce all’aumentare dello stesso fino ad annullarsi quando il reddito complessivo supera 80.000 o 95.000 euro rispettivamente per la detrazione relativa al coniuge e per quella relativa ai figli.
La norma in oggetto prevede le seguenti detrazioni teoriche per i figli:
- figlio di età inferiore a 3 anni: 900 euro;
- figlio di età superiore a 3 anni: 800 euro;
- figlio portatore di handicap (legge 104/1992) inferiore a 3 anni: 1.120 euro;
- figlio portatore di handicap (legge 104/1992) superiore a 3 anni: 1.020 euro.
Si precisa che quando i figli a carico sono più di tre la detrazione teorica è aumentata di 200 euro per ciascun figlio.
La detrazione effettiva (commisurata al reddito) è determinata attraverso l’applicazione della seguente formula:

detrazione teorica * 95.000 – reddito complessivo (al netto abitazione principale)
95.000
Si precisa che l’importo di 95.000 euro indicato nella formula deve essere aumentato di 15.000 euro per ogni figlio a carico successivo al primo.
Per quanto riguarda la divisione della detrazione tra i genitori si precisa che la stessa non può essere ripartita liberamente ma deve essere ripartita al 50%. Spetta per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti casi:
- quando l’altro genitore è a carico;
- per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
- quando l’altro genitore è incapiente.
Per quanto riguarda la detrazione per il coniuge questa è fissata dalla norma in 800 euro (detrazione teorica).
La detrazione è fissata in misura fissa ed effettiva solo nel caso in cui il reddito complessivo del dichiarante sia compreso tra 15.001 ed i 40.000 euro. In questi casi la detrazione effettivamente spettante ammonta ad euro 690.
La detrazione per tali soggetti aumenta ulteriormente, se pur di poco, se il reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 come segue:
- 10 euro se il reddito è compreso tra 29.000 e 29.200 o tra 35.100 e 35.200;
- 20 euro se il reddito è compreso tra 29.200 e 34.700 o tra 35.000 e 35.100;
- 30 euro se il reddito è compreso tra 34.700 e 35.000.
Per i soggetti non rientranti negli scaglioni di reddito presi ora in considerazione la detrazione effettiva per il coniuge a carico è determinata attraverso l’applicazione della seguenti formule:

• reddito complessivo fino a 15.000 euro:

800 – [110 * (reddito complessivo/15.000)]

• reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 euro:


690 * 80.000 – reddito complessivo (al netto abitazione principale)
40.000


Dalle precedenti formule si ottiene un coefficiente di detrazione (da assumere nelle prime quattro cifre decimali non arrotondando) che applicato alla detrazione teorica fornisce l’importo della detrazione effettiva spettante.
Per quanto riguarda la detrazione per gli altri famigliari a carico la detrazione teorica è fissata in 750 euro e la formula da applicare per ottenere la detrazione effettiva è la seguente:


750 * 80.000 – reddito complessivo (al netto abitazione principale)
80.000


Si precisa infine che in caso di famiglie numerose (almeno 4 figli) in aggiunta alle detrazioni ordinarie è prevista un’ulteriore detrazione in misura fissa ed effettiva pari a 1.200 euro da ragguagliare al periodo dell’anno in cui si ha diritto alla detrazione.

3) Novità

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del cosiddetto decreto sviluppo approvato lo scorso 5 maggio verrà abolito l’obbligo per i lavoratori dipendenti e pensionati di comunicare ogni anno i dati relativi ai familiari a carico al proprio sostituto d’imposta. Rimane l’obbligo di informare il sostituto d’imposta delle variazioni intervenute.

 a cura di TaxLawPlanet S.r.l.  -  www.taxlawplanet.net

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Commenti

guglielmo - 15/07/2015

Salve, una informazione, per un pensionato Inps che chiede la Residenza Estera trasferendo la sua pensione in una nazione fuori dall'Euorpa regolarmente coniugato, mentre la moglie mantiene la residenza Italiana, come si comporta il fisco per quanto riguarda le detrazioni famigliari a carico sullla dichiarazione CUD730???? Ringrazio Anticipatamente

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