News Pubblicata il 13/07/2022

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Esproprio stipendio: il limite non vale per gli amministratori

di Redazione Fisco e Tasse

Pronuncia della Cassazione SU 26252 -2022 sul limite all'espropriabilità dei crediti da lavoro dipendente: non applicabile ai compensi degli amministratori di SRL e SPA




Con la sentenza n. 26252 del 7 luglio 2022 la Corte di cassazione  penale a sezioni Unite sancisce un principio importante ovvero  la non applicabilità del limite all'esproprio dei crediti da lavoro  ai compensi degli amministratori di soci di capitale . 

Come noto per gli stipendi da lavoro dipendente la normativa prevede che l'espropriabilità  non possa superare il limite del quinto dell'importo complessivo.  Tale soglia pero non è applicabile dice la cassazione nel caso degli  amministratori di una società di capitali,  che non percepiscono un reddito derivante da un rapporto di subordinazione, anche se per altri aspetti tali redditi sono assimilati  a quelli da da lavoro dipendente.  

Vediamo qualche dettaglio in piu sul caso e sulle motivazioni della decisione della Suprema Corte.

Due amministrtori avevano proposto ricorso contro il sequestro preventivo nei loro confronti di quasi 36 mila euro per il reato di evasione dellIVA attraverso oeprazioni soggettivamente inesistenti accertate nel periodo  2014 al 2019.

 il G.i.p. adito aveva rigettato detta istanza in quanto, pur ritenendo applicabili nel procedimento penale i limiti di pignorabilità e sequestrabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. pen., ne aveva escluso l'operatività nella fattispecie in esame rilevando che : a) era generica la  deduzione della provenienza delle somme depositate sui conti da utili distribuiti  dalle compagini societarie; b) gli emolumenti corrisposti dalla  societa erano stati integralmente generati dall'azione delittuosa; c) non vi era alcuna prova che le somme depositate sui conti  fossero riconducibili ad un rapporto di lavoro o di impiego con la società

Il relativo appello cautelare  era poi stato rigettato

Nel ricorso in Cassazione  veniva in particolare lamentata la violazione  dell'art. 545 cod. proc.in contrasto con decisioni della Cassazione,  come norma diretta a garantire i diritti inalienabili della persona ed il c.d. "minimo vitale" quale regola generale dell'ordinamento processuale.

La vicenda veniva rinviata dalla terza sezione penale alle sezioni Unite che analizza la questione come segue:

L'art. 545 cod. proc. civ., collocato  nell'ambito della disciplina dell'espropriazione presso terzi  contempla limiti di diversa intensità alla pignorabilità dei

crediti in considerazione della natura sia di questi ultimi che dei crediti "antagonisti". In particolare, il secondo comma prevede un regime di assoluta impignorabilità per i crediti volti a soddisfare esigenze vitali o  particolari bisogni dell'esecutato (si tratta dei crediti aventi ad oggetto sussidi di

povertà, maternità, malattia o funerali), mentre i restanti commi riguardano, i crediti soggetti ad un regime di pignorabilità relativa con  differenti condizioni e limiti  in particolare per le somme dovute a titolo di stipendio, di  salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego,

Ricorda anche che  la Corte costituzionale, investita più volte della questione di legittimità costituzionale di tale norma, ha chiarito che la ratio sottesa all'art. 545 cod. proc. civ. è quella di contemperare la protezione del  credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua,

un'esistenza libera e dignitosa 

Anche con riferimento agli emolumenti pensionistici,  l'articolo 545 cp persegue un analogo scopo di bilanciamento tra l'interesse del creditore e quello del debitore   tale finalità ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dal 10dicembre 2009 .

Sull questione oggetto del ricorso,  riguardante un sequestro qualificato, sia dal pubblico ministero richiedente, sia dal giudice per  le indagini preliminari, sia, infine, dal tribunale del riesame, come finalizzato alla  confisca per equivalente,   le sezioni Unite  riconoscono due  orientamenti  nella giurisprudenza della Corte ma sottolineano che il principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità sia ormai stato assunto, nella giurisprudenza, a canone ermeneutico delle disposizioni in tema di sequestro.  Il  giudice è comuntue  tenuto a dare adeguatamente conto della impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva. La corte ritiene di concordare sul primo, prevalente orientamento che prevede la confiscabilità totale delle somme collegate al reato.

In relazione al caso in oggetto viene inoltre specificato che la  giurisprudenza civile anche in sede di sezioni Unite è concorde sulla  non assimilabilità ai crediti da lavoro o pensionistici degli emolumenti derivanti da incarico di amministratore di persone  giuridiche, (come in  Sez.3, n. 14250 del 18/01/2021,(  secondo cui, appunto, i limiti di pignorabilità  previsti dall'art. 545 cod. proc. civ.,, non si applicano agli emolumenti percepiti dall'amministratore di una società di capitali. A tale conclusione si è infatti giunti sottolineando che l'amministratore unico  o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un  rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica  tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non può  essere compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 cod. proc. civ.,

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Fonte: Corte di Cassazione



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