News Pubblicata il 31/03/2022

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Forfetari e acquisti intra UE di beni e servizi: come fare

di Dott. Salvo Carollo

Per i contribuenti forfetari la normativa italiana prevede obblighi differenziati a seconda che gli acquisti effettuati siano di beni o di servizi: vediamo quali sono



I riferimenti normativi IVA, che disciplinano gli acquisti intra-UE di beni e servizi da parte dei contribuenti aderenti al regime forfetario, sono fondamentalmente due:

Con altre parole il Legislatore, per il caso degli acquisti effettuati dai contribuenti cosiddetti forfetari all’interno dell’Unione Europea, effettua una differenziazione tra:

Per quanto riguarda i servizi, il contribuente cosiddetto forfetario è equiparato agli altri contribuenti soggetti IVA, motivo per cui dovrà:

Come per gli altri contribuenti soggetti IVA, anche al contribuente cosiddetto forfetario può accadere di ricevere una fattura UE di servizi su cui è stata applicata per errore l’IVA dal venditore, che è quindi stata assolta nel paese d’origine: se la fattura presenta solo il codice fiscale dell’imprenditore o del lavoratore autonomo aderente al regime forfetario, questa sarà correttamente emessa, in quanto l’acquisto è stato effettuato dal contribuente come privato, fuori dalla sua sfera imprenditoriale (o professionale); se, diversamente, la fattura presenta anche la partita IVA, l’acquisto sarà considerato nell’esercizio dell’attività lavorativa, motivo per cui si potrà chiedere al venditore la correzione del documento contabile. Nel caso in cui la correzione non avvenga, l’IVA estera esposta in fattura diventerà componente di costo e il contribuente dovrà provvedere ugualmente a integrare la fattura e a versare l’IVA dovuta in Italia.

Per quanto riguarda l’acquisto di beni all’interno dell’Unione Europea, la normativa è un po’ più complessa e considera due situazioni:

  1. il venditore applicherà l’IVA prevista nel paese d’origine e l’imposta sarà lì assolta;
  2. l’acquirente non verserà l’IVA in Italia.
  1. effettuare l’iscrizione al VIES;
  2. integrare la fattura UE ricevuta con l’IVA applicabile in Italia;
  3. versare l’IVA dovuta entro il 16 del mese successivo con modello F24.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’IVA in caso di acquisti sia di beni che di servizi è il 6099, indicando come periodo di riferimento quello di effettuazione dell’operazione.

Si precisa che le operazioni sopra indicate non compromettono le agevolazioni amministrative previste per i contribuenti in regime forfetario in tema di IVA, per cui, anche effettuando questi adempimenti, il contribuente non dovrà comunque redigere e tramettere la Dichiarazione annuale IVA, né le Liquidazioni periodiche IVA, né altri adempimenti collegati quali l’Esterometro.



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