News Pubblicata il 21/09/2021

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Precompilata IVA: convalida possibile solo con integrazione elettronica dei registri

di Redazione Fisco e Tasse

La convalida dei registri IVA precompilati è possibile solo con integrazione elettronica. L'integrazione cartacea non lo permette.



L'agenzia delle entrate fornisce un chiarimento in merito alla annotazione nei registri IVA precompilati delle operazioni soggette a reverse charge ( ai sensi degli articoli 17 commi 5 e 6 e 74 commi 7 e 8 del D.P.R. n. 633/1972). 

In particolare specifica che i soggetti passivi che non procederanno a integrare elettronicamente le operazioni soggette a reverse charge interno, non potranno inserire manualmente le annotazioni nei registri IVA delle vendite e degli acquisti perciò sarà impossibile l’utilizzo dei registri IVA precompilati per coloro che decideranno di effettuare l’integrazione dell’imposta secondo le modalità tradizionali.

Con una faq pubblicata nella sezione preposta all'assistenza on line, le Entrate innanzitutto ricordano che nel caso di operazioni soggette a reverse charge:

Nel registro degli acquisti precompilati del cessionario/committente è annotata:

Senza integrazione elettronica non è possibile la convalida dei registri precompilati IVA

In risposta al contribuente  l'agenzia specifica che

Con riferimento alle operazione passive (VP3) per l'elaborazione della Lipe sarà considerato solo l'imponibile indicato nella fattura elettronica ricevuta in reverse charge con natura N.6.X annotata nel registro degli acquisti e non quello indicato nel documento integrativo TD16.

Invece, chiarisce l'agenzia, nel caso in cui il cessionario decide di integrare manualmente la fattura ricevuta in reverse charge non è consentito inserire manualmente l'annotazione del documento cartaceo integrativ

e quindi non essendo complete le bozze dei registri non potrà effettuare la convalida degli stessi.

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Operazioni Intra ed extra comunitarie