News Pubblicata il 10/01/2018

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Formazione professionale: nuovo regolamento CNDCEC 2018

Pubblicato dal Ministero il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti ma il CNDCEC segnala un errore nel testo.



Sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale dei commercialisti nell’ottobre del 2017 e trasmesso al Ministro per l’acquisizione del parere favorevole
Il regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2018,  e prevede :
• l’esonero dall’obbligo formativo per gli iscritti nell'elenco speciale e per i non esercenti la professione di dottore commercialista 
• specifica disciplina dell’accreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta Formazione
• i criteri di equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e quella iniziale e biennale dei gestori della crisi.
• l’istituzione dell’elenco delle piattaforme valide per l’erogazione delle attività formative a distanza
• l’eliminazione del limite ai crediti formativi professionali acquisiti in modalità e-learning.
• semplificazione delle norme inerenti  per l'accreditamento delle attività formative

Infine , vengono riformulati  alcuni adempimenti in capo agli Ordini territoriali  per il coordinamento con la disciplina della formazione dei revisori legali e dell’equipollenza fissata dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010 e  si introducono disposizioni transitorie volte a consentire una disciplina uniforme dell’obbligo formativo nel triennio in corso.
Nel comunicato del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti apparso sul sito  il 5  gennaio scorso,   si legge anche  che nel testo pubblicato   nel bollettino  è presente un refuso  - all’articolo 5, comma 4  - per cui il Consiglio nazionale ha chiesto una errata corrige .

Il Cndcec  specifica , a questo proposito, che  “la disposizione, - come nel regolamento precedente, stabilisce il divieto di riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. Tale regola subisce eccezione solo in presenza di crediti acquisiti attraverso la partecipazione ai corsi SAF”.

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili


1 FILE ALLEGATO:
Formazione CNDCEC Regolamento 2018

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