News Pubblicata il 14/08/2017

Tempo di lettura: 1 minuto

Terzo Settore: agevolazioni per il social lending

Il Codice del terzo settore prevede un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line



Il Codice del Terzo Settore all’art.78 disciplina il regime fiscale del c.d. social lending al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio assoggettando, per il tramite di una ritenuta a titolo d'imposta, la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato.

Si ricorda che il Provvedimento della Banca d'Italia, emanato 1'8 novembre 2016, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, definisce - alla sezione IX – ll social lending (o lending based crowdfunding) come lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.

Il termine “social lending” deriva dall’inglese “to lend”, prestare, ed è noto anche come peer-to-peer lending, abbreviato in P2P lending e tradotto in italiano come prestito tra privati e definisce un prestito personale erogato da privati ad altri privati tramite Internet.
Questa attività si svolge sui siti di imprese od enti di social lending, senza passare attraverso i canali tradizionali rappresentati dagli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario.

L’art. 78 del Codice del Terzo Settore  prevede, che i soggetti gestori dei portali on-line, che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, operano sugli stessi importi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota prevista per i titoli di Stato, ovvero un’imposta sostitutiva del 12,5% per gli interessi cedolari percepiti fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa.
Specifica inoltre che, per i soggetti che non svolgono attività d'impresa, gli importi percepiti attraverso i portali costituiscono redditi di capitale.

La piena attuazione della norma è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà stabilire le modalita' attuative delle disposizioni contenute nell’articolo.

Segui gli aggiornamenti nel Dossier Gratuito dedicato a Terzo Settore e Non Profit

Per una panoramica completa delle novita del Terzo settore acquista il Pacchetto Codice Terzo Settore e Impresa Sociale  o i singoli ebook Novità del Terzo Settore  aggiornato il 14 agosto 2017 e  La Nuova Impresa Sociale

Trovi a questo link Software - ebook - utilità  per aiutarti a gestire la tua associazione no profit

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Terzo Settore e non profit PMI - Start up e Crowdfunding