News Pubblicata il 03/08/2017

Tempo di lettura: 2 minuti

Liti pendenti 2017: determinazione degli importi dovuti

Ecco come determinare gli importi dovuti in seguito alle liti tributarie pendenti con l'Agenzia delle Entrate



Il decreto correttivo 2017, ha previsto la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti. La scorsa settimana, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare 22/E del 28.07.2017.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 11, la definizione avviene “col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 2036” del DPR n. 602 del 1973, “calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora".

Il successivo comma 2 dispone che, se la controversia attiene“esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, perla definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”.
Ai sensi delle citate disposizioni, la somma dovuta per la definizione, cosiddetto “importo lordo dovuto”, è costituita:

Ecco un prospetto con l’indicazione dei tassi di interesse con riferimento alle principali imposte, da utilizzare per il calcolo degli interessi contenuti nell’atto impositivo fino alla data di notifica del medesimo (1^ colonna) e per il calcolo degli interessi dovuti fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto ai sensi dell’articolo 11, comma 1 (2^ colonna)

Imposta Tasso di interesse da applicare dal giorno successivo alla scadenza del pagamento dell’imposta fino alla data di notifica dell’atto impugnato Tasso di interesse da applicare per i 60 giorni successivi alla notifica dell’atto impugnato

IRPEF

IRES IVA IRAP

dal 1/07/2003 al 30/09/2009 2,75% annuo dal 1/10/2009 4% annuo dal 1/07/2003 al 30/09/2009 2,75% annuo dal 1/10/2009 4% annuo
REGISTRO44 IPOTECARIA CATASTALE DONAZIONE dal 1/07/2003 al 31/12/2009 1,375% semestrale dal 1/01/2010 3,5% annuo dal 1/07/2003 al 30/09/2009 2,75% annuo dal 1/10/2009 4% annuo
SUCCESSIONE IPOTECARIA CATASTALE 4,5% semestrale dal 1/01/2010 2,5% semestrale dal 1/07/2003 al 30/09/2009 2,75% annuo dal 1/10/2009 4% annuo

Per le liti vertenti unicamente sugli interessi di mora o sulle sanzioni non collegate al tributo, l’importo lordo dovuto è costituito dal 40 per cento di quello in contestazione.
Per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi tributi sia stato definito con altra tipologia di definizione (ad esempio, definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, ex articolo 6 del DL n. 193 del 2016) o sia stato, comunque, pagato; in tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 2 ottobre 2017.

Potrebbe interessarti il Pacchetto Definizione Liti pendenti : un file Excel per il calcolo di convenienza della nuova definizione delle liti fiscali pendenti (art. 11 DL 50 del 24.04.2017), un e-Book in pdf di 40 pagine e la Circolare del Giorno di approfondimento in OMAGGIO

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Definizione liti pendenti 2023 Accertamento e controlli Riforma Giustizia Tributaria e Processo Telematico 2024