Speciale Pubblicato il 02/09/2022

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Riforma Giustizia Tributaria: La conciliazione proposta dal giudice tributario

di Mogorovich Dott. Sergio

Proposta conciliativa su iniziativa della Corte per controversie di facile e pronta risoluzione di valore non superiore a 50.000 euro



Per le controversie inizialmente soggette alla disciplina del ricorso-reclamo cui si applica l’art. 17-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, la corte di giustizia tributaria può formulare alle parti una proposta conciliativa se l’oggetto del contendere è rappresentato da una controversia di facile e pronta soluzione.

La norma trova applicazione per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma del processo tributario. Più in particolare, la disciplina ha per oggetto le controversie di lite non superiori a 50.000 euro.

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L'iter della proposta conciliativa a cura dell'organo giudicante

Come regola generale, l’art. 17-bis dispone che il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione del valore della pretesa tributaria.

L’impugnazione dell’atto impositivo è soggetta ad una prima valutazione confinata ancora nell’ambito amministrativo, essendo sottoposta ad un esame preliminare della pretesa,  e solo successivamente, cioè se le parti non pervengono alla definizione, la problematica è trasferita nell’ambito giurisdizionale con la costituzione in giudizio del contribuente.

La procedura di valutazione della controversia è confinata nell’ambito puramente amministrativo che si dilunga per 90 giorni, pur se trova applicazione la regola della sospensione dei termini per il periodo feriale (cioè dal 1° agosto al 31 agosto). 

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine  di 90 giorni per cui se le parti:

  1. trovano l’accordo, la controversia si conclude con la sottoscrizione dell’atto e con il perfezionamento mediante il versamento, entro 20 giorni, delle somme dovute, ovvero della prima rata se il pagamento è fatto in maniera rateale;
  2. non trovano l’accordo, il contribuente che persevera nelle sue ragioni, entro il 30° giorno successivo alla scadenza del suddetto termine, si costituisce in giudizio avanti la corte di giustizia tributaria di primo grado.

A questo punto, se l’organo giudicante (cioè il giudice monocratico o collegiale) rileva l’esistenza di una questione la cui risoluzione è semplice e immediata, può formulare una proposta di conciliazione sia fuori udienza, comunicandola alle parti, sia in udienza, nel qual caso la comunicazione va fatta soltanto alla parte che non è comparsa.

Se le parti non frappongono il rifiuto, la controversia può essere rinviata all’udienza successiva al fine del perfezionamento della conciliazione mediante la redazione del processo verbale nel quale sono indicati le somme dovute e i termini e le modalità di pagamento. Tale atto costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore, ovvero per il pagamento delle somme dovute al contribuente che vanti un credito nei confronti dello stesso.

In sostanza, come regola generale, il ricorso del contribuente apre la porta alla mediazione: il contribuente espone le proprie ragioni e l’ente impositore valuta la fondatezza della propria pretesa in merito a quanto gli è stato proposto. 

Tuttavia, se le parti sono ancora ferme sulle proprie posizioni, ai sensi del nuovo art. 48-bis.1, interviene il giudice ma soltanto se sussistono le condizioni di facile e pronta soluzione al fine di proporre una soluzione conciliativa ma soltanto se sussistono le condizioni di facile e pronta soluzione.

Se da un punto di vista operativo il legislatore ha introdotto una nuova soluzione per deflazionare il contenzioso tributario, possono sussistere perplessità sull’accoglimento della proposta conciliativa: se la proposta di mediazione non si è conclusa positivamente con la conseguente costituzione in giudizio del ricorrente e le successive controdeduzioni dell’ente impositore, le parti possono addivenire ad un accordo? Se la materia del contendere è di facile e di “facile e pronta soluzione”, probabilmente il ricorso-reclamo si è già concluso nella fase di mediazione, con la conseguente esclusione della procedura contenziosa.

La materia del contendere può avere per oggetto problematiche di fatto e di diritto, anche di natura complessa.

Con il ricorso-reclamo il contribuente, generalmente, chiede l’annullamento integrale dell’atto impositivo e non contiene alcuna proposta di mediazione per cui la posizione del giudice diventa delicata in quanto deve valutare previamente nel merito la controversia e considerare se sussistono i presupposti di facile e immediata soluzione.

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