Il quadro RG in UNICO 2016 deve essere compilato dai contribuenti che si trovano nel regime della contabilità semplificata. Dopo aver elencato coloro che sono obbligati alla compilazione del Quadro RG e coloro che non devono compilarlo, approfondiamo i limiti e i requisiti per la contabilità semplificata.
Questo articolo è un estratto dall'e-book: Guida alla compilazione del Quadro RG 2016
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Il quadro RG è compilato dai contribuenti esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. 600/1973, che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria.
Il quadro RG deve essere compilato dai seguenti soggetti:
Resta ferma, in tali ipotesi, l’indicazione dei redditi fondiari nel quadro RA.
Il quadro RG non deve essere compilato dai seguenti soggetti:
Possono accedere al regime di contabilità semplificata (art. 18 del D.P.R. 600/1973), i seguenti soggetti:
Qualora, per le categorie suddette, i ricavi nell’anno precedente non siano superiori a:
Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza. Nell’ipotesi di inizio attività è consentito scegliere il regime contabile in base ad una previsione dei ricavi, ragguagliandoli a 12 mesi.
N.B. Per ricavi si intende oltre il volume d’affari, le sopravvenienze attive, le plusvalenze, gli interessi e tutti gli altri proventi estranei al regime Iva (art. 85 del Tuir).
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi riguardanti l’attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente.
Nell’ipotesi in cui i ricavi non siano annotati distintamente, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Esempio
Un contribuente, titolare di una ditta individuale esercita le seguenti attività:
- Prestazione di servizi: ricavi anno 2014 pari a € 450.000;
- Commercio: ricavi anno 2014 pari a € 50.000.
Si ipotizza che i ricavi dell’attività non siano stati annotati separatamente.
Al fine di verificare, nel caso specifico, quale regime contabile adottare nel 2015, occorre:
- identificare il limite complessivo delle due attività, che nel caso di specie i ricavi totali sono pari a € 500.000.
Il limite complessivo dei ricavi derivanti dalle 2 attività esercitate, risulta non superiore a € 700.000 perciò nel 2015 il soggetto potrà rimanere in contabilità semplificata.
Le imprese in regime semplificato, sono obbligate alla tenuta dei seguenti libri e registri contabili:
- registri Iva: fatture emesse, fatture d’acquisto e corrispettivi;
- registro dei beni ammortizzabili (in alternativa il contribuente può annotare i cespiti nei registri Iva acquisti).