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Le annualità ormai decadute non possono formare oggetto di controllo.Chiedo a chi lo sapesse, i poteri di agenzia entrate e finanza, consistenti in accessi, ispezioni e verifiche, possono essere esercitati anche decaduti i termini per l'emanazione dell'avviso di accertamento?
Sia che la verifica venga svolta "a tavolino" in ufficio da parte dei verificatori sia che venga svolta mediante accesso presso il contribuente vi è sempre il termine decadenziale da rispettare per l'emanazione dell'avviso di accertamento. Pertanto, ripeto, un'annualità ormai decaduta non può formare oggetto di verifica.Grazie della risposta, cerco di chiarire, per accertamento intendo l'atto che viene emanato dall'agenzia delle entrate, e questo è soggetto a termine di decadenza dopo 4 anni dalla presentazione della dichiarazione o 5 in caso di omessa dichiarazione, anche se poi nel 2016 sono stati innalzati di un anno i termini di decadenza.
Invece come accessi ispezioni e verifiche intendo quelle che la guardia di finanza o agenzia entrate fa nelle aziende o attività in generale, quindi la domanda era queste verifiche che vengono fatte alle attività possono essere ancora fatte dopo la decadenza dei termini di accertamento o guardia di finanza e agenzia entrate decadono dal potere di eseguire questi accessi ispezioni e verifiche nel caso in cui siano decaduti i termini per l'emanazione dell'accertamento per una determinata annualità?
Evidentemente non sono stato chiaro.Grazie Rocco per l'aiuto, mi piacerebbe vedere la normativa, non riesco a trovarla, puoi aiutare a capire dove si trova?
Per i termini di decadenza dell'avviso di accertamento lo so, ma per accessi, ispezioni e verifiche non riesco a trovare la norma, grazie!
Sì sarebbe questo il senso, ma è molto difficile che controllino un'annualità già decaduta. Invece può verificarsi che effettuino la verifica a ridosso del termine di decadenza di quell'annualità d'imposta oggetto della verifica ma poi va a finire, tenuto conto che devono rispettare il termine di 60 gg dal rilascio del pvc affinché il contribuente possa presentare eventuali osservazioni allo stesso, che l'avviso di accertamento venga notificato oltre il termine di legge. In tal caso l'atto è illegittimo (e quindi nullo) per violazione di legge.Grazie, quindi se ho capito bene, non esistendo norma di decadenza per fare accessi ispezioni e verifiche, potrebbero farli per un anno decaduto, ma acquisendo documenti relativi ad una annualità decaduta, l'avviso di accertamento se emesso sarebbe nullo? È questo il senso?
Il controllo relativo al contenuto di un pc mira a rinvenire documentazione extracontabile (ovvero altri elementi) sulla base della quale operare poi una ricostruzione dei ricavi, anche riferibili ad altre annualità d'imposta, purché non decadute. Bisogna comunque tener sempre presente come punto di partenza per l'elaborazione di una strategia difensiva il rilievo così come formulato dai verificatori nel pvc.grazie per i chiarimenti, infatti facendo ricerche ho conosciuto anche l'aspetto che mi hai esposto in questa ultima risposta.
la questione è interessante, ho visto anche che possono acquisire elementi riferiti ad altri soggetti e ad altri anni diversi da quelli oggetto della verifica e poi mi viene anche da pensare, se viene rinvenuta documentazione che è semplicemente ad esempio nella cartella di un pc riferita ad un anno decaduto e questa documentazione, come scansioni di documenti, fatture, scritture, ecc riporta delle date che sono relative ad annualità decadute, ma queste date non sono date certe (art 2704), in questo caso come si comporterebbero?
Se un documento non ha data certa ai sensi dell'art 2704 cc la sua data certa è quella di produzione in giudizio, mi piacerebbe sentire la tua interpretazione su questa fattispecie?