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TASSAZIONE IRPEF PENSIONI 2021

Credo che possiamo concludere la discussione: l'INPS ha finalmente pubblicato una comunicazione relativa al cedolino di Gennaio 2021 che si può consultare qui: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54696. Viene confermato nuovo metodo allo scopo di rendere omogenea la tassazione durante l'anno evitando la maggiore tassazione a fine anno. Sappiamo tutti che lo scopo in realtà è anche un altro.....
Discutibile, per non dire altro, che l'operazione non sia stata condivisa in anticipo con le parti interessate.
 
Diciamo che l'INPS, i suoi superpagati dirigenti o i suoi incapaci programmatori si stanno prendendo troppe libertà, calpestano anche le leggi...
Fino a prova contraria l'art. 23 del DPR 600/73 esiste ancora....
 
Buongiorno a tutti.
Vorrei suggerire ai partecipanti alla discussione di non considerare conclusa la stessa, in quanto spero possa portare ancora ulteriori argomenti di interesse collettivo.

1 - Come è chiaro dall'informativa data il 5.1.2021, la modifica dell'applicazione sulle trattenute IRPEF è applicata SOLTANTO ai pensionati delle gestione privata!!!!!
Quindi i pensionati della gestione pubblica, quali ad esempio i pensionati della scuola, nel mese di gennaio non dovrebbero avere trovato differenze sul lato IRPEF, probabilmente i casi che citava un precedente partecipante al forum.
L'evidente disparità di trattamento, quindi, lascia fuori da questa modifica, però, anche tutto un gruppo di categorie di pensionati di elevato potere pubblico e "politico in senso lato". Ci possiamo immaginare la facilità e la immediatezza che avrebbero avuto centinaia di magistrati e professori universitari di diritto nel presentare ricorsi e altre eccezioni di inapplicabilità qualora fosse stata estesa anche a loro la nuova metodologia di calcolo sulle trattenute IRPEF non motivata da modifiche di legge?

2 - Non è da trascurare, inoltre, la insensatezza della motivazione che viene data dall'INPS nella comunicazione. In parole semplici: ti applico da subito una metodologia di calcolo che anticipa di fatto la maggiore imposta che fino ad oggi era derivante dal conguaglio effettuato a dicembre con la tredicesima e lo faccio, in fondo, per evitarti un dispiacere, al quale sei stato peraltro abituato per tutta la tua vita, prima come lavoratore dipendente privato e poi come pensionato, fino al 2020.

3 - A mio parere, infine, l'INPS dimostra anche in maniera formale di avere effettuato arbitrariamente una modifica di rilievo, in quanto l'informativa che del 5.1.2021 è inserita soltanto tra le Notizie invece che tra le Comunicazioni o tra i Messaggi, categorie nelle quali vengono prioritariamente formalizzati gli argomenti derivanti da disposizioni di legge, elemento giuridico che invece questa volta è assente.

Quindi, a mio modesto parere, dobbiamo continuare a tenere accesa l'attenzione su questa modifica effettuata dall'INPS. Indipendentemente dalla portata monetaria reale di questa modifica, si tratta in fondo di una anticipazione nel corso dell'anno, prevale invece in maniera illegittima e incostituzionale la disparità di trattamento in materia fiscale che viene instaurata con questa decisione. Confido che qualche Patronato o Associazione voglia portare all'attenzione nelle forme dovute questi elementi.
 
Concordo pienamente con Gavino. Personalmente ho sottolineato fin dall'inizio che il diverso metodo comportava una anticipazione.
Come detto, è sconcertante la mancata condivisione dell'intenzione con le parti interessate, o meglio, con i loro rappresentanti. Ognuno di noi può sicuramente rivolgersi al patronato di riferimento invitandolo a pretendere ufficiali chiarimenti.

Non mi stupirei se la decisione deriva dall'idea di qualche tecnico del ministero delle finanze 'sguinzagliato' alla ricerca di maggiori entrate, almeno nel breve.
 
penso che il problema non sia tanto perchè noi si e loro no....il problema è che la legge dice che il calcolo esatto è quello come è sempre stato fatto...:

2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.


quindi per legge il calcolo va fatto prima sulle 12 mensilità.....
per le mensilità aggiuntive si calcola rapportando agli scaglioni annui (quindi sulla tredicesima fino 1250 al 23% + sulla parte eccedente da 0 a 1083 al 27% + sulla parte eccedente al 38%....ecc)
poi a conclusione a fine anno si fa il conguaglio...
 
Gavino, tu giustamente confidi in qualche Patronato. Io ribadisco che il "problema" l'ho segnalato alla FNP CISL dipartimento previdenza fin dal 20/12/2020 non appena preso visione della pensione gennaio 2021 sul sito INPS. In una prima risposta mi hanno "inviato" al CAF CISL locale per far controllare i calcoli (come se io non ne fossi in grado), poi a seguito di mia replica il 5/1 mi hanno risposto:
" facendo seguito alla nostra precedente mail, dopo aver posto in essere una serie di verifiche, abbiamo accertato la problematica da Lei presentata nella sua precedente missiva. Al fine di avere risposte chiare ed univoche la Fnp-Cisl, lo Spi-Cgil e la Uilp-Uil nella loro formazione unitaria hanno chiesto ed ottenuto un incontro da parte della sede centrale dell’Istituto di Previdenza.
A tale incontro abbiamo denunciato all’INPS una erronea applicazione per circa 900mila pensionati di una doppia trattenuta dell’addizionale regionale sulla mensilità di gennaio 2021.
Gli organi dell’Istituto, ci hanno assicurato che il recupero per i pensionati avverrà nel mese di febbraio 2021; mese in cui non verrà addebitato agli interessati alcuna addizionale regionale.
Qualora, nella mensilità di febbraio 2021, non venga posto in essere tale recupero, la invitiamo ri-contattarci in modo tale da poter intervenire tempestivamente nei confronti dell’Ente previdenziale.".
Come noterai nessun accenno al mio (e nostro) problema della ritenuta IRPEF.
Ulteriore mia replica di ieri 6/1 e pochi minuti fa una terza risposta che dice:
" facendo seguito alla nostra precedente mail, le possiamo comunicare che, dopo le Leggi 289/2002 e 311/2004, aventi ad oggetto l’attuazione della riforma fiscale, il Testo Unico sulle disposizioni dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR 917/1986 TUIR), è stato nuovamente modificato dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007).
Con le nuove modifiche, sono state abolite le deduzioni di imponibile, ripristinando le detrazioni di imposta per spese di produzione di reddito e carichi di famiglia.
In sostanza, il nuovo sistema di calcolo dell’importo delle detrazioni permette una modulazione più equa e precisa del beneficio, in misura inversamente proporzionale al reddito assoggettabile, rispetto al vecchio sistema degli scaglioni secchi.
Le detrazioni di imposta esplicano la loro efficacia per 12 mensilità all’anno e non vengono applicate in sede di calcolo dell’Irpef sulla 13à mensilità (importo netto diverso da qualsiasi altro rateo di pensione).
Altra differenziazione tra l’importo della 13à mensilità e quello delle altre mensilità di pensione sta nel rapporto tra scaglioni d’imposta calO colati su base mensile e quelli calcolati su base annuale. In quanto, essendo tale rapporto pari a 12 e non a 13 (mensilità in cui viene corrisposta la pensione annua), potrebbe verificarsi il salto di aliquota marginale in sede di tassazione annua rispetto a quella mensile.
Come detto, l’importo netto del trattamento pensionistico di dicembre, risulta essere differente da quello delle rate precedenti, per il fatto che, a normativa di legge l’Irpef venga trattenuta in un numero di rate variabili secondo il tipo di pagamento e comunque non oltre il periodo di paga scadente a novembre.
Perciò per calcolare l’imposta realmente dovuta su ciascuna delle prime 12 rate di pensione, si utilizzano i valori mensili degli scaglioni d’aliquota e delle detrazioni; per calcolare l’imposta dovuta sulla tredicesima, invece, occorre sommare le aliquote di Irpef effettivamente trattenute nelle prime 12 rate e sottrarre tale somma dall’importo dell’imposta sull’intero reddito annuo; la differenza costituisce la somma dovuta a titolo di Irpef sulla 13à.
Tuttavia tale regola presenta un’eccezione, ossia, quando una stessa persona percepisce più di un trattamento pensionistico, gli Enti erogatori, quali sostituti di imposta, sono tenuti a calcolare la tassa dovuta sull’importo complessivo delle pensioni e a ripartirla in proporzione all’imponibile. Di conseguenza, poiché quella che viene ripartita è l’Irpef già al netto delle detrazioni, il suo peso risulterà ripartito equamente su tutte le rate di pensione, 13à mensilità compresa.


FINO AL 5/1/2021 QUINDI FNP CISL (MA ANCHE SPI-CCGIL E UILP-UIL) O NON NE SAPEVA NIENTE DEL NUOVO SISTEMA DI CALCOLO IRPEF (FRA L'ALTRO SE HO CAPITO QUANTO COMUNICATOMI SAREBBE DAL 2006 IN VIGORE TALE METODO, MAI FINORA APPLICATO) O, CONNIVENTI CON INPS, HANNO ANCH'ESSI TACIUTO.
QUINDI COSA ASPETTARSI DAI SINDACATI CHE DOVBREBBERO TUTELARE I PENSIONATI IN QUESTO CASO?
DA PARTE MIA REPLICHERO' CON LE MIE RIMOSTRANZE AD UN SINDACATO PENSIONATI DAVVERO POCO CREDIBILE E7o INEFFICIENTE.
 
Stamani sul sito INPS
Con riferimento alla tassazione delle pensioni della Gestione privata i cui titolari non risultino percettori di altre prestazioni pensionistiche, si comunica che, al fine di garantire l’applicazione dell’imposta in maniera omogenea nel corso dell’anno, a decorrere dalla rata di gennaio 2021, le ritenute IRPEF saranno calcolate con riferimento all’importo annuo della pensione e trattenute mensilmente al netto, per i mesi da gennaio a dicembre, delle detrazioni eventualmente spettanti. L’importo annuo dell’ IRPEF trattenuta non varia ma si assicura, in tal modo, che la tassazione gravante sulla tredicesima mensilità sia di importo simile a quello delle altre rate di pensione evitando che sull’ultimo pagamento dell’anno sia applicata una trattenuta più elevata.
 
Abili nell'uso della vasellina....

...ma di fatto non rispettano le norme dell'art 23 del DPR 600/73
 
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