<HTML>Gentile signor Luigi (o Fabio)
nel ringraziarla della sua cortese richiesta preciso che il metodo comparativo è previsto dal terzo comma dell'articolo 51 del Testo Unico dell'imposta di registro - DPR 131 del 1986 - che riporto per sua comodità ma che può trovare sulla banca dati del ministero ( dt.finanze.it )
". Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 (quello dichiarato nell'atto ndr) avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili
o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni".</HTML>