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Tardiva registrazione del contratto di locazione

andrea.to

Utente
Un contratto di locazione avrebbe dovuto essere registrato 3 anni fa (nel 2006). In questi 3 anni non è mai stata pagata l'imposta di registro.

Come posso regolarizzare questa situazione?

A parer mio:
1) Registrare il contratto di locazione in ritardo. Presentandosi con il pagamento dell'F23 con ravvedimento (quello del 2009 doveva essere paagto ad agosto)

2) Pagare la sanzione per l'omessa registrazione pari a 1/10 della sanzione minima prevista (pari al 120% dell'imposta)

3) Per le annualità 2006-2007-2008 aspettare la liquidazione da parte dell'Ufficio

Giusto?
 

MrDike

Utente
Riferimento: Tardiva registrazione del contratto di locazione

Premesso che l'art. 5, Parte I, della Tariffa dell'imposta di registro assoggetta all'obbligo di registrazione nel termine fisso di 30 giorni tutte le locazioni immobiliari, comprese quelle relative a fondi rustici per le quali vigono particolari modalità, la Finanziaria 2005 (art. 1, comma 346, della Legge 30 Dicembre 2004 n. 311) ha stabilito che i contratti di locazione o che comunque costituiiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari o di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non vengono registrati.

L'art. 1, comma 342, della Legge 311/2004 prevede che in caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salvo prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è stato accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10% del valore dell'immobile.

Per l'omesso versamento dell'imposta di registro si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato (art. 13, comma 2, del D. Lgs. 18 Dicembre 1997 n. 471). La sanzione del 30% è dovuta anche per l'omesso versamento dell'imposta di registro per le annualità successive alla quarta, in caso di proroga. In entrambe le ipotesi è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, semprechè la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento (art. 13 del D. Lgs. 472/97, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 30 marzo 2000, n. 99; R.M. 28 Marzo 2001 n. 36/E).

Si rammenta che, ai fini della validità del ravvedimento, oltre alla sanzione nella misura ridotta di cui sopra, è necessario versare gli interessi moratori commisurati al tributo, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Ciò posto e a prescindere dalle riduzioni introdotte dal D.L. 185/08, c.d. "anti-crisi", sei fuori termine in ogni caso.
 
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