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tabaccai - vendita ricariche telefoniche: nuovi adempimenti

scusate, incollo un po' di roba: secondo voi ci son realmente nuovi adempimenti per il tabaccaio che vende ricariche telefoniche?

FINANZIARIA 2008 COMMA 158-159
Nuova disciplina ai fini IVA per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile. Introdotte nuove sanzioni e la possibilità di chiusura dell'esercizio in caso di tre violazioni.
DECORRENZA DAL 1-gen-08




TELEFISCO 2008 – Per i servizi di telefonia cessioni sempre certificate


I commi 158 e 159 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2008, modificano l'articolo 74, comma 1, lettera d) del Testo Unico Iva; la variazione consiste nell'estensione del regime monofase relativo alla telefonia e nell'introduzione di un obbligo secondo il quale sarà necessario identificare il soggetto che ha assolto l'imposta a monte. L'acquirente di ricariche telefoniche dovrà dichiarare al momento dell'acquisto in che veste compie l'acquisto; in caso contrario vi è la possibilità di veder irrogate sanzioni sia nei confronti del cedente che del cessionario.




Servizi telefonia, vincoli pesanti
Benedetto Santacroce, Per i servizi di telefonia cessione sempre certificate. in Il Sole-24 Ore, 30/01/2008, pag. 5
Vincoli pesanti per la cessione servizi di telefonia. Nel passaggio di
qualsiasi mezzo tecnico effettuata, anche tramite il canale telematico, nei
confronti di imprese o professionisti, chi vende deve rilasciare un
certificato relativo al soggetto che ha assolto l'Iva in regime monofase. La
mancanza di questa certificazione fa scattare sia per il cedente e per
l'acquirente una sanzione pari al 20% del corrispettivo dell'acquisto.
Questa rigorosa posizione, sostenuta dall'agenzia delle Entrate in occasione
di Telefisco 2008, produce effetti immediati. Ci si chiedeva, però, se la
necessità certificazione dovesse essere estesa alle cessioni effettuate nei
confronti di tutti gli acquirenti o se fosse operante solo per quelle poste
in essere nei confronti di coloro che acquistano tali mezzi per la rivendita
del nonno anche nelle cessioni ai fornitori finali del servizio. L'Agenzia è
schierata per una generalizzata applicazione dell'obbligo. Quindi la
cessione di una ricarica telefonica da parte un rivenditore a interessa o fa
un professionista deve necessariamente avvenire con il rilascio di una
certificazione sull'identità dell'operatore che ha versato Iva a monte, non
essendo sufficiente in questa dimensione appaia stampigliata sul supporto
fisico per veicolare il servizio.






Servizi di telecomunicazione, Statuto favorevole
Benedetto Santacroce, Statuto utile alle prepagate, in Il Sole-24 Ore, 5/02/2008, pag. 32

L'obbligo Iva che ha investito la catena di distribuzione e di rivendita dei
mezzi tecnici compresi la fornitura di codici di accesso, per fruire dei
servizi di telecomunicazioni è formalmente operativo dal 1° gennaio 2008. La
decorrenza che rende, ad esempio, fuori legge tutte le carte prepagate
attualmente in circolazione che non contengono la denominazione e la partita
Iva del soggetto che ha pagato l'imposta con il regime monofase si dovrebbe,
però, ritenere sospesa fino al 1° marzo prossimo. La sospensione si può
motivare con la previsione dell'articolo 3, comma 2, dello Statuto del
contribuente. Lo Statuto espressamente statuisce che in ogni caso, le
disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore. Secondo questa disposizione,
sia i cedenti che i cessionari dei mezzi tecnici possono avere un minimo
sollievo.






Telefisco, le risposte dell'Agenzia Servizi di telefonia solo "doc"
(DA FISCOOGGI 2.2.2008)
Per tutte le cessioni di mezzi tecnici verso imprenditori e professionisti
vanno certificate denominazione e partita Iva di chi ha assolto l'imposta


L'articolo 1, commi 158 e 159, della legge finanziaria per il 2008, al fine di contrastare le frodi Iva, interviene nel settore dei servizi di telefonia ampliando il regime monofase dell'imposta. In particolare, il comma 158 modifica l'articolo 74, comma 1, lettera d), del Dpr 633/1972, stabilendo che, al fine di consentire la tracciabilità delle cessioni attraverso le quali i mezzi tecnici giungono all'utente finale, "per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi".

La norma, riferendosi a ogni genere di vendita di mezzi tecnici, comprende anche la fornitura di codici di accesso per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica e conferma che il cedente è tenuto a rilasciare al cessionario un documento in cui siano indicate anche la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto "a monte" l'imposta.

L'interpretazione letterale spinge a ricondurre nell'alveo della disposizione "tutte le vendite" dei mezzi tecnici effettuate "nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di arti, imprese o professioni", mentre, in ossequio alla ratio del legislatore, è da ritenersi che l'obbligo sussista in capo al cedente per tutte le cessioni dei mezzi tecnici effettuate nei confronti di qualunque soggetto Iva.

L'indicazione della denominazione e della partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è obbligatorio anche per le cessioni di mezzi tecnici effettuate esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo di un documento che può avere anche le caratteristiche previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004.
 

antonio47

Utente
Riferimento: tabaccai - vendita ricariche telefoniche: nuovi adempimenti

Non mi pare che il tabaccaio, nella qualità di intermediario finale, abbia nuovi obblighi. Tali obblighi, mi sembra, sono a carico del cedente (compagnia tel) e del cessionario (magazzini fiscali o distributori autorizzati). Infatti, la ricarica effettuata con terminale riporta già le indicazioni dell'obbligato al trattamento Iva, così come le schede prepagate riportano e riporteranno le medesime informazioni.
Mi pare molto improbabile che un tabaccaio che fa o vende 100 ricariche al giorno, possa compilare altrettante ricevute con l'indicazione dell'Iva assolta da Tim, wind ecc.
Sono paradossi interpretativi delle consuete circolari che altro non producono se non caos o terrore.
Ciao
 
Riferimento: tabaccai - vendita ricariche telefoniche: nuovi adempimenti

L'unico modo per non far conoscere agli altri i propri limiti, è di non oltrepassarli mai (G.Leopardi)

Per non oltrepassare i propri limiti per prima cosa occorre sapere quali sono (R. Cattivelli)
 

Luigia

Amministratore
Riferimento: tabaccai - vendita ricariche telefoniche: Sanzioni

LEGGE FINANZIARIA 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244)
Art 1, commi 158 e 159 *
*158.* All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi».
*159. *Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento»;
2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;
3) dopo il comma 9-bis, introdotto dal comma 155 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente»;
b) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:
«2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 6».
 

antonio47

Utente
Riferimento: tabaccai - vendita ricariche telefoniche: Sanzioni

LEGGE FINANZIARIA 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244)
Art 1, commi 158 e 159 *
*158.* All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi,
Il c.158 cui fa riferimento il 159 si rivolge, letteralmente, ai "titolari di concessione..........".
Gli esercizi commerciali che vendono schede o effettuano ricariche (ad eccezione di alcuni call-center) non hanno alcun tipo di concessione in quanto non vendono traffico telefonico.
Questa è anche l'interpretazione della FIT provinciale la quale ha anticipato che a breve verrà inviato apposito chiarimento a tutti gli iscritti.
Chissà come sarà!?
ciao
 

Luigia

Amministratore
Riferimento: tabaccai - vendita ricariche telefoniche: nuovi adempimenti

grazie, non me n'ero accorta.
 

antonio47

Utente
Riferimento: tabaccai - vendita ricariche telefoniche: nuovi adempimenti

Di niente, figurati..............
Il fatto è che quando interviene qualche funzionario/dirigente/direttore di dipartimento ecc. dell'ade, per non sbagliare, mette tutti nello stesso calderone.
Poi, ovviamente, si sparge il terrore!!!
I commi in questione sono stati ampiamente discussi, come dicevo, con la FIT provincaile con la quale collaboro. Da parte mia avevo già la mia idea ma loro hanno preferito, giustamente, sentire il servizio fiscale di Roma il quale ha confermato che tabaccai, edicole, bar. centri commerciali, distributori e chiunque rivenda schede prepagate e ricariche a terminale non deve fare nulla. Al limite, su richiesta del cliente deve rilasciare una ricevuta che attesti l'acquisto; a giustificare esiste la strisciata terminale che riporta le indicazioni previste dai commi 158/159 oppure la scheda "grattata".
Con l'augurio che, con qualche colpo di coda di VV o con qualche circorisuluzione, non modifichino anche il senso delle parole scritte nella legge.
Ciao e buon lavoro
 
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