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Sulla (quasi) inutilità dell'interpello AdE

fabio81

Utente
Dopo l'ennesimo 2 di picche ricevuto dalla regione a seguito di interpello, anch'io che sono duro di comprendonio ho capito che tale istituto è una farsa, almeno a seguito delle mie personali esperienze.

All'inizio di quest'anno ho inviato diversi interpelli seguendo lo schema di questo documento precompilato presente sul sito AdE e tutti erano finalizzati a stabilire la detraibilità o meno di alcune spese su cui, a mio parere, la normativa AdE di pertinenza non era esplicita. Ho contestualizzato mettendo quanti più dettagli possibili, citando i passi della normativa secondo me pertinenti, dando la mia personale interpretazione/soluzione ed allegando anche documenti di circostanza per entrare ulteriormente nei dettagli delle mie richieste. La finalità era di potermi regolare, in base alle risposte, circa gli oneri da poter portare in detrazione in dichiarazione a giugno, ovvero, se le risposte dalla regione fossero state affermative e nel caso di controllo formale da 36-ter dall'ufficio territoriale, qualora avessero fatto problemi avrei potuto presentate le risposte da parte della regione così da fugare qualsiasi dubbio e chiudere lì la faccenda in via informale ed a mio favore e senza ricorrere ad un legale.

Le risposte a tutti i miei interpelli hanno inesorabilmente seguito questo schema:
OGGETTO: Interpello n. xxxx/2023
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
[...]
Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
[...]
Tanto premesso, l'interpellante chiede il parere sulla correttezza della soluzione di seguito riportata.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante, citata la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022, ritiene di poter detrarre, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, le spese sostenute a fronte [...]
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il ''Diritto di interpello'' è disciplinato dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 come novellato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e secondo le regole procedurali stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 27 del 4 gennaio 2016 (come modificato dal Provvedimento prot. n. 47688/2018 del 1° marzo 2018).
Come indicato dal menzionato Provvedimento del 4 gennaio 2016, e precisato dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 (con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell'istituto dell'interpello), la procedura dell'interpello ha precisi presupposti e prevede determinati requisiti sia sostanziali che formali di ammissibilità e di regolarità dell'istanza, in assenza dei quali non può essere dato corso alla richiesta di parere formulata.
Ai sensi del comma 1, lettera a), del menzionato articolo 11, il ''contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali'' relativamente all'''applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni'', e alla ''corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza [...];''.
La richiamata circolare n. 9/E del 2016 ha precisato, al riguardo, che l'obiettiva incertezza interpretativa sulle disposizioni tributarie applicabili alla fattispecie oggetto d'interpello è un requisito immanente dello stesso istituto (cfr. il paragrafo 3.1.2.), e, inoltre, la richiesta di parere non può avere ad oggetto, in ogni caso, una questione di ordine tecnico-fattuale (cfr. il paragrafo 1.1 e, da ultimo, anche circolare n. 21/E del 20 giugno 2022, paragrafo 2.1).
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 11, ''Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.'' (cfr., in merito, anche il comma 6 dello stesso articolo 11).
Coerentemente a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 sopra richiamato, l'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 156 del 2015 stabilisce che l'istanza d'interpello è inammissibile se ''[...] non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente; [...]''.
In argomento, con la circolare n. 4/E del 7 maggio 2021 (cfr. il paragrafo 2.1) è stato chiarito, richiamando il citato comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, ''che, qualora l'istanza abbia ad oggetto fattispecie corrispondenti a quelle per le quali l'Agenzia abbia già pubblicato atti di prassi o le risposte di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018, l'istanza è inammissibile per mancanza delle condizioni di obiettiva incertezza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156'' (cfr., al riguardo, anche il paragrafo 3.1.2. della circolare n. 9/E del 1° aprile 2016).
[...]
Per quanto sopra esposto, l'istanza è da ritenere inammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 156 del 2015 sopra richiamato, e, in ragione di ciò, alla stessa non può essere resa risposta nel merito della questione posta.
Tutti i miei interpelli sono stati giudicati inammissibili perchè privi della condizione di oggettiva incertezza, in pratica è come se mi avessero risposto: "c'è scritto sulla normativa, se non l'hai capito è un problema tuo".
Dopo un po' di insistenze, sono riuscito a farmi ricevere dal funzionario della sede territoriale AdE preposto al controllo 36-ter (non è previsto appuntamento al pubblico) e gliene ho mostrato uno, dopo che anche lui ha riscontrato che la normativa non si esprimeva esplicitamente in merito, col risultato di farlo ridere perchè anche lui ha concluso che non si erano preoccupati di esplicitare se era "oggettivamente certa" la mia interpretazione o quella opposta. Il passo che gli ha suscitato più ilarità è stato il seguente:
presupponendo accertamenti di natura tecnico-fattuale, esulano dalle competenze esercitabili dall'Agenzia delle Entrate in sede di interpello (oggetto di verifica comunque della medesima Amministrazione in sede di controllo sostanziale)
in pratica se ne lavano sistematicamente le mani, delegando di fatto le sedi territoriali alla interpretazione di ciò che poco prima hanno definito "oggettivo".

Tutto ciò premesso, a mio parere è evidente che tale istituto, applicato dall'ente regionale come sopra descritto in dettaglio, risulta essere di fatto privo di efficacia per il contribuente, anzi direi proprio privo di senso. Posso concedere il "quasi" (inutile) del titolo del thread solo perchè posso ipotizzare che a qualcun altro sia andata meglio.

Alla fine è stato l'impiegato a dirmi quali spese potevo portare in detrazione ed a quali condizioni, peccato che... va in pensione l'anno prossimo e non ho idea di chi lo sostituirà e se sarà d'accordo con le sue interpretazioni, quindi tutto punto e a capo!
 

fabio81

Utente
sul "cosa" non credo che possa esserci nulla di opinabile perchè fu quell'impiegato del 36-ter a confermarmi che i miei dubbi erano leciti ed è mestiere suo, quindi credo che sia falso che manchi la "oggettiva incertezza".

posso essere d'accordo nel mettere in dubbio il "come", nel senso che, non essendo io professionista, posso aver sbagliato la "forma".
propongo di seguito, a titolo d'esempio, il testo che ho mandato circa la detraibilità o meno dei "paracerume" per protesi acustiche:
Oggetto: Istanza di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) della Legge 27/07/2000 n. 212 atta a chiedere l’eventuale detraibilità in dichiarazione dei redditi dei filtri paracerume per protesi acustica e le condizioni per la detraibilità

La Sottoscritta [...] in qualità di contribuente persona fisica

*Chiede
L'interpretazione delle seguenti norme specifiche:
- Circolare n. 24/E del 07/07/2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Artt. 15, commi 1, lett. c), e 2, del TUIR

*Espone il seguente caso concreto e personale
Essendo la Sottoscritta ipoudente usa delle protesi acustiche retroauricolari di marca [...] , facenti parte dell'elenco dei dispositivi medici nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della salute ed ivi aventi "Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM": [...]; da ora in poi definite semplicemente "protesi".
Affinchè le protesi di cui sopra possano funzionare, necessitano di manutenzione ordinaria da parte della Sottoscritta, ovvero della periodica ed imprescindibile sostituzione delle batterie d'alimentazione e dei filtri paracerume.
La Sottoscritta acquista regolarmente i filtri paracerume di cui sopra su varie piattaforme di vendita WEB e questi sono descritti, sulle pertinenti fatture di vendita, con disparati nomi commerciali; alcuni di essi, solo a titolo d'esempio e senza voler essere esaustivi, sono i segg.: "Wax Guards", "Cerustop", "Waxstop", "Cerushield", "Paracerume", "Protezioni paracerume", "Filtri anticerume", "Filtri paracerume". La Sottoscritta allega al presente interpello una fattura di vendita emessa dalla piattaforma Amazon a mero titolo d'esempio.

*La Sottoscritta ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente

Considerati i segg. estratti normativi dalla Circolare n. 24/E del 07/07/2022 dell'Agenzia delle Entrate:

Spese sanitarie
Artt. 15, commi 1, lett. c), e 2, del TUIR
Aspetti generali
[omissis]
Le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:
[omissis]
acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
[omissis]
Spese sanitarie (Rigo E1)
Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR
Tipologia di spese ammesse alla detrazione
[omissis]
Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici
Sono detraibili, alle condizioni di seguito indicate, le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, categoria generica nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi. Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risultino chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.
[omissis]
Rientrano in questa categoria, secondo la nozione sopra delineata:
[omissis]
gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
[omissis]
Fermo restando quanto precede, per individuare i dispositivi medici è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della salute (http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA).


La Sottoscritta ritiene che la categoria di articolo in oggetto al presente interpello, ovvero i filtri paracerume per protesi acustiche, debba essere considerata, alla stregua di quella delle batterie di alimentazione delle stesse protesi già riconosciuta sulla Circolare n.24/E del 7/7/2022 dell'Agenzia delle Entrate, legata da un rapporto funzionale di necessità alla manutenzione delle stesse e dunque la spesa sostenuta per l'acquisto dei filtri paracerume in oggetto al presente interpello possa essere portata in detrazione sul Modello Unico Redditi PF della Sottoscritta come ciò è già previsto per le batterie di alimentazione.

*Pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento
Fruire dell'adeguata detrazione fiscale riportando tali spese sul proprio Modello Unico Redditi Persone Fisiche, in particolare sul rigo RP1 colonna 2, ovvero "Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11".
La "forma" è dunque sbagliata? Ribadisco che, secondo me, la sede regionale di mia pertinenza accampa sistematicamente 3 pagine di scuse (copia-incolla) per delegare di fatto le sedi territoriali all'interpretazione di queste questioni.
 

fabio81

Utente
nel senso che sei in accordo o in disaccordo? anche tu non espliciti perchè soffri di "oggett-ivite" come quelli della sede regionale? :D
scherzi a parte, prima di questo particolare interpello, e poi del confronto con l'impiegato della mia sede territoriale, ero andato presso un'altra sede ade non di mia pertinenza (quella sede è più grossa e loro ricevevano il pubblico per molti più servizi) e l'impiegato mi rispose negativamente adducendo come motivazione che sul testo della circolare non c'era scritto esplicitamente. come ho potuto constatare anche per molte altre questioni (economicamente) più importanti, ogni funzionario interpreta a testa sua anche ciò che per te (e per me) è "oggettivo" :). sulla base di tale esperienza concreta, ad inizio anno, mandai 4-5 interpelli alla regione... tutti totalmente inutili!
 

Rocco

Utente
A mio avviso l'interpello proposto meritava risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Azzardo quella che probabilmente sarebbe stata la risposta: non avrebbe ammesso come spese detraibili quelle relative ai filtri paracerume poiché avrebbe interpretato il nesso di funzionalità in maniera restrittiva, come da far suo, vale a dire che sarebbero stati detraibili nel caso in cui senza il loro impiego l'apparecchio acustico non avrebbe potuto funzionare, come succede per le batterie, che infatti sono detraibili.
Rimane una mia opinione ovviamente.
Riguardo alla predisposizione dell'interpello ritengo sia stata posta bene, l'unica cosa che non va bene è che all'Agenzia delle Entrate si chiede l'interpretazione della norma, non di una sua circolare, che è essa stessa documento di interpretazione.
Saluti.
 

fabio81

Utente
l'unica cosa che non va bene è che all'Agenzia delle Entrate si chiede l'interpretazione della norma, non di una sua circolare, che è essa stessa documento di interpretazione.
nel senso che ho sbagliato nel paragrafo "chiede"
L'interpretazione delle seguenti norme specifiche:
- Circolare n. 24/E del 07/07/2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Artt. 15, commi 1, lett. c), e 2, del TUIR
ad indicare la circolare ade? avrei dovuto solo indicare il riferimento al tuir? se sì, avrei comunque potuto citare la circolare e ragionarci sopra, come ho fatto nel paragrafo "ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente"?

vale a dire che sarebbero stati detraibili nel caso in cui senza il loro impiego l'apparecchio acustico non avrebbe potuto funzionare
in questo tipo di protesi, cioè "ric" (receiver in channel), che avevo definito sul testo anche identificandole col loro codice presente sul database dei dispositivi medici del ministero della salute, se non si mette il paracerume il cerume entra a contatto con l'altoparlante (che si posiziona appunto dentro il condotto uditivo del paziente per questa tipologia) e, prima lo tappa non facendo dunque più sentire nulla, dunque inficiandone la funzionalità, poi ne danneggia l'elettronica portando al guasto del ricevitore (altoparlante) della protesi (come è capitato l'anno scorso appunto per incuria).
come è evidente (almeno per me!) è impossibile non entrare in merito all'aspetto "tecnico" per dare una risposta, che poi le argomentazioni, secondo me imprescindibilmente di carattere tecnico, mie, tue e dei 2 funzionari ade a cui ho chiesto, e le conclusioni (sì/no), siano opinabili, è un altro discorso.
resta quella che per me è la barzelletta dell'interpello, cioè che sistematicamente prima definiscono oggettiva l'interpretazione, non esplicitandola, per poi delegare le sedi territoriali alla sua applicazione nel contesto del 36-ter... e i risultati di quanto sia "oggettiva" li ho constatati :)
 

fabio81

Utente
Alla fine è stato l'impiegato a dirmi quali spese potevo portare in detrazione ed a quali condizioni, peccato che... va in pensione l'anno prossimo e non ho idea di chi lo sostituirà e se sarà d'accordo con le sue interpretazioni, quindi tutto punto e a capo!
alla fine sono "accettati" in detrazione solo quelli portati sulle dichiarazioni controllate da quel particolare impiegato ade della sede di pertinenza e finchè se ne occuperà lui, cioè fino a tutto quest'anno, cioè ho solo la certezza della loro detraibilità sulla dichiarazione di imposta 2017 (controllo fino al 29.12.23), dove tra l'altro non c'erano perchè non li usava :)

ps - forse ho capito male io ma... rocco non ha detto che non sono detraibili? certo che se pure tra noi ci "interpretiamo" male... :D
 
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