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studi di settore

Dani67

Utente
Lunedì 7 aprile mi recherò per la prima volta presso l'ufficio Ade di Rivoli per accompagnare un cliente che ha ricevuto un invito al contraddittorio per accertamento sulla base degli studi di settore per l'anno 2003.
Premesso che il cliente era a conoscenza della non congruità e che ha deciso di non adeguarsi perchè il maggior ricavo era di importo elevato, e che si tratta di ditta individuale, attività edilizia, senza dipendenti; abbiamo deciso che tenteremo la strada della pietà, magari facendo un po' di cinema da parte sua! Le ragioni della non congruità sono presto dette: lavorando da solo appalta parte dei lavori a terzi, e i prezzi che applica ai clienti non sono tali da permettere il ricarico che Gerico pretende. Voi cosa mi consigliate? Come è meglio porsi ai funzionari Ade?
grazie mille
 
Riferimento: studi di settore

Ho un caso di un elettricista che non sarà congruo e visto che non vorrà adeguarsi ho cercato di analizzare da dove deriva il problema, spero ti sia utile.
L'elettricista acquista i materiali da installare richiesti dal cliente e fattura il totale, materiali + lavoro.
Il costo dei materiali influisce sull'esito dello studio di settore in termini di congruità.
Faccio un esempio per semplificare
1) se acquista un interruttore del valore di 10 e la sua prestazione è valutata 10 fattura 20 e risulta congruo
2) se acquista un interruttore del valore di 100 e la sua prestazione è valutata sempre 10, fattura 110, in quanto il lavoro non cambia in base al valore dell'interruttore, ma non è più congruo
In sostanza se il pregio dei materiali è maggiore il totale dei costi è maggiore, ma i ricavi non seguono un equivalente incremento tale da mantenere la congruità.
Evidentemente lo studio di settore non tiene opportuno conto che la differenza di valore dei materiali non sempre si traduce nell'incremento dei ricavi che gerico richiede.
Non so se sia una linea di difesa adeguata, ma è quello che mi è saltato all'occhio.
(sarebbe utile avere un confronto con altri se hanno casi simili).

Visto che non può decidere lui per il cliente, tale situazione lo penalizza e gli ho consigliato di cercare di fare fatturare direttamente al cliente il costo dei materiali in modo che non rientrino tra i suoi costi.
 
Riferimento: studi di settore

Mi potresti fare un esempio di memoria difensiva? Magari un fac simile cui fare riferimento.
grazie
 
Riferimento: studi di settore

Ma è davvero possibile che siamo tutti schiavi di questi maledetti studi di settore?
Sono andata all'appuntamento all'Ade, ho portato memoria difensiva, libri contabili, fatture, ho spiegato, c'era il cliente e anche lui ha spiegato la situazione. Niente da fare! La risposta è stata praticamente "a noi dei suoi problemi di liquidità non interessa un fico. Se si fosse adeguato all'epoca non avrebbe avuto adesso la rottura di scatole.Noi dobbiamo per forza usare gli studi per distinguere gli onesti dai disonesti e purtroppo gli onesti si ritrovano a pagare!"
Non c'è modo di fare qualcosa? Perchè obbligare una persona all'adeguamento, facendogli spendere 10.000 euro per dichiarare il doppio dell'utile conseguito?
Aiuto!!!!!!!!!!!!!
 
Riferimento: studi di settore

Non sei obbligata ad adeguarti, se non trovi un punto di incontro in contradditorio, ricorri, forse hai piu speranze
 
Riferimento: studi di settore

Mi potresti fare un esempio di memoria difensiva? Magari un fac simile cui fare riferimento.

Questa è una memoria che ho presentato rcentemente, ma tieni conto che ogni cotraddittorio costituisce un caso a se.

Roberto Cattivelli
VIA XXXXXXXX
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
SPETTABILE
AGENZIA DELLE ENTRATE MONZA 1
VIA TICINO 26
MONZA (MI)

OGGETTO: memorie per il contraddittorio
Invito a comparire n. S00031
Periodo di imposta 2002
Il sottoscritto _________, premesso che ha ricevuto l’invito a comparire di cui all’oggetto, rappresenta le seguenti memorie all’Ufficio, pregandolo, come impone la norma, di tenerne conto per la valutazione della propria posizione.
1. Scopo del presente documento.
La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 48/E del 26.08.2003 ha affermato che nel procedimento di accertamento basato sugli studi di settore assume particolare rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, che consente all'amministrazione di conoscere e considerare le specifiche caratteristiche dell'attività esercitata.
In tale fase il contribuente può, infatti, documentare le ragioni in base alle quali l'ammontare dei ricavi dichiarati, inferiore a quello presunto in base agli studi, può ritenersi in tutto o in parte giustificato.
Il contraddittorio con il contribuente consente, pertanto, una più fondata e ragionevole "misurazione" del presupposto impositivo che tiene conto degli elementi di valutazione offerti dal contribuente, soprattutto nelle ipotesi in cui sono applicate metodologie presuntive di accertamento che, sia pure particolarmente affidabili quale quella degli studi di settore, possono non aver colto le peculiarità dell'attività concretamente svolta dal contribuente.
Sulla base degli elementi di valutazione forniti dal contribuente gli uffici avranno cura di adeguare il risultato della applicazione degli studi alla concreta particolare situazione dell'impresa; le osservazioni formulate dai contribuenti nel corso del contraddittorio dovranno quindi essere attentamente valutate, così come dovranno essere adeguatamente motivati sia l'accoglimento che il rigetto delle stesse.
In relazione alla determinazione dei ricavi puntuali di riferimento determinati sulla base dello studio di settore riguardante la propria attività, il contribuente, in sede di contraddittorio, potrà dimostrare che:
• le caratteristiche strutturali ed economiche riferibili al gruppo omogeneo (cluster) al quale risulta assegnato non corrispondono a quelle dell'attività concretamente svolta;
• lo studio di settore non coglie la puntuale localizzazione dell'impresa nell'ambito del territorio comunale e lo specifico contesto economico e sociale della realtà territoriale in cui opera.
Inoltre, in sede di contraddittorio potranno essere evidenziate particolari situazioni oggettive e soggettive che abbiano caratterizzato la gestione dell'attività in modo tale da giustificare scostamenti dalle risultanze degli studi.
In particolare, il contribuente potrà dimostrare:
• la sussistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore
• ovvero documentare le particolari modalità di svolgimento dell'attività, anomale rispetto al modello di "esercizio normale dell'attività" su cui si basa lo studio di settore (si pensi ad esempio, alla condizione di marginalità economica che caratterizza le imprese individuali condotte da anziani imprenditori che svolgono l'attività secondo logiche non strettamente economiche che le differenziano dalle altre imprese appartenenti allo stesso settore).
In particolare, in sede di contraddittorio, possono formare oggetto di ulteriori approfondimenti e specifica valutazione situazioni già trattate in seno alla Commissione degli esperti, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998 ed espressamente richiamate nelle suddette circolari.
Per un corretto svolgimento del contraddittorio si deve, peraltro, porre particolare attenzione agli studi che hanno subito negli anni un'evoluzione tale da coinvolgere l'intero impianto costruttivo dello studio stesso.
Si sottolinea che negli inviti al contraddittorio sono inoltre previste le seguenti circostanze, la cui evidenziazione da parte del contribuente può comportare la rideterminazione contabile dei maggiori imponibili accertabili:
• l'eventuale discordanza tra i dati esposti nell'invito e nel prospetto ad esso allegato e quelli contenuti nella dichiarazione in possesso del contribuente;
• eventuali errori nella indicazione, nel modello Unico, dei dati contabili e dei dati extra-contabili.
2. cause di esclusione dall’applicabilità dello studio di settore
Il sottoscritto ha iniziato l’attività in data 30 maggio 1995, come “intermediario del commercio di prodotti particolari N.C.A. (allegato 1); con decorrenza 1° gennaio 2002 presentava variazione del codice d’attività (allegato 2), iniziando l’attività di commercio all’ingrosso di supporti audio-video-informatici.
Costituiscono causa d’esclusione dall’applicazione degli studi di settore la modifica dell’attività esercitata qualora le due attività (quella iniziata e quella cessata) non siano comprese nello stesso studio di settore, come nel caso di specie.
Sulla scorta di tutto quanto sopra elencato, si richiede all’Ufficio, tenuto conto delle specifiche osservazioni avanzate:
• di voler archiviare la richiesta.
N. 2 allegati
Sesto San Giovanni, 3 settembre 2007

(Roberto Cattivelli)

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Riferimento: studi di settore

Non sei obbligata ad adeguarti, se non trovi un punto di incontro in contradditorio, ricorri, forse hai piu speranze

Forse prima di pensare al ricorso è opportuno valutare quali possono essere le motivazioni da porre a base della memoria difensiva in sede di contraddittorio: perchè se non riesci a trovare delle motivazioni in sede di contraddittorio non vedo alcuna possibilitàà di ricorso.

Comunque per prima cosa guarda sul sito dell'ADE quando lo studio è stato approvato ed eventualmente se ha subito delle evoluzioni.
 
Riferimento: studi di settore

Ragazzi io le motivazioni le ho portate al contraddittorio; avevo stampato anche una nota dell'Ade allo studio in questione che riportava la raccomandazione agli uffici di tenere presente proprio le situazioni che io evidenziavo nella memoria.
Quello che voglio dire è che ho trovato davanti a me un'impiegata che non vuole andare oltre il calcolo statistico. Mi dice che ha dei paletti che non può superare, che deve rendere conto anche lei e quindi più di tanto non posso sperare di ottenere.
E' da mettere in discussione l'intero meccanismo, ma io chi sono per poter fare qualcosa?
Nel frattempo aspetto che mi dicano di che morte deve morire il mio cliente e poi deciderò. L'eventualità di un ricorso è piuttosto remota conoscendo il tipo.
grazie mille a tutti
 
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