Riferimento: spese carburante
Per quanto riguarda la disciplina delle schede carburante, il Dpr 444/1997 prevede che gli acquisiti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione debbano risultare da apposite annotazioni in una scheda (articolo 1, comma 1) da istituirsi per ciascun veicolo utilizzato nell’esercizio dell’impresa.
Tale scheda deve contenere, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto d’imposta che acquista il carburante.
In occasione di ogni rifornimento l’addetto alla distribuzione, con firma di convalida, deve certificare la data del rifornimento, l’ammontare del corrispettivo (al lordo dell’imposta sul valore aggiunto), nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso (articoli 2 e 3).
Inoltre, prima della registrazione nell’apposito registro Iva acquisiti, deve essere annotato sulla scheda il numero dei chilometri, rilevabile, alla fine del mese o trimestre, dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo (articolo 4).
Tali disposizioni, dirette a facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, sono ispirate come sottolineato anche dalla circolare 205/1998, da motivi di cautela fiscale.
Quindi, senza una documentazione idonea a dare dimostrazione del costo dedotto, il relativo onere potrà essere ripreso legittimamente a tassazione.