COME FUNZIONA
Le figure di norma sono tre (ma possono essere anche di meno o di più, a seconda della giurisdizione che regola il trust). - La prima è il cd. settlor, o meglio, il disponente. Questa persona è quella che prima aveva in proprietà (come la intendiamo noi) il bene che viene ceduto in Trust.
- La seconda è un terzo, persona o società, cd. trustee (gestore) nominato dal settlor, il quale ha la gestione del bene contenuto nel Trust. Questi ha la piena facoltà di gestire i beni (ufficialmente) come meglio crede, può venderli e con i soldi acquistarne altri, può affittarli ecc., insomma può fare di tutto senza che il disponente possa interferire sulle sue decisioni. La caratteristica interessante è che il trustee non diventa proprietario (come lo intendiamo noi) del bene. La titolarità, sulla carta, è sua, altrimenti non potrebbe disporne, ma questi non rientrano nel suo patrimonio personale o societario. Si evitano così ingerenze da parte di eventuali creditori del gestore. - Terza figura è quella del (o dei) cd. beneficiary (beneficiario). In genere è la figura più comoda perché gode dei benefici della gestione del trustee, vivendo di rendita.
In altre parole il bene ceduto in Trust è come se non avesse un proprietario, e nella sostanza non ce l'ha, è un bene che "galleggia" senza essere attraccato in alcun porto.
ALCUNI ESEMPI
Facciamo un esempio pratico: Tizio (disponente) cede in Trust un suo appartamento, nomina un gestore, che può essere il cognato Caio, e nomina altresì come beneficiaria la moglie Mevia. Il gestore decide che per far fruttare al meglio l'appartamento conviene concederlo in locazione; I canoni vengono versati alla moglie beneficiaria, decurtati delle spese e delle tasse gravanti sull'immobile che vengono addebitate al Trust. In tutto ciò il disponente (in via ufficiale) non ha voce in capitolo.
A questo punto possiamo cominciare a fantasticare sul Trust e le sue potenzialmente ILLIMITATE utilizzazioni.
Gestione di una somma di denaro
Viene conferita in Trust una somma di denaro. Il trustee può disporre della somma come vuole: può investirla in un fondo comune, può comprare immobili, automobili, quello che vuole, o acquistare direttamente partecipazioni societarie come gestore di "un qualcosa" (Trust) che gli consente di nominare membri di consigli di amministrazione. Si potrebbe ipotizzare una struttura costituita da una serie di società controllate da una holding le cui quote o azioni (a seconda del tipo societario adottato) di maggioranza sono di proprietà del Trust.
Ancora: Trustee può essere nominata una banca, una SIM o altra società professionale per la gestione del denaro e conferire nel trust la somma da gestire. I vantaggi di quest'ultima ipotesi sono palesi, la detitolarizzazione delle somme in capo al disponente e la conseguente impermeabilità del patrimonio nei confronti di attacchi da parte di terzi pur mantenendo il vantaggio della gestione e quindi del profitto.
Gestione di un patrimonio immobiliare
Si conferisce in trust un immobile (una palazzina o un gruppo di esse), la vendita e/o la gestione delle singole unità immobiliari viene effettuata dal Trust tramite il gestore. Le somme o le altre utilità rimangono nel Trust o possono essere distribuite ai beneficiari. In quest'ultimo caso sarebbe opportuno che il trust venisse formato prima della costruzione degli immobili (ad esempio sul trerreno dove questi dovranno essere costruiti, ciò al fine di evitare le imposte derivanti dal passaggio di proprietà.
In tema di successioni mortis causa
Poniamo il caso che un imprenditore si trovi a dover affrontare il problema della successione dell'azienda. Tutti conoscono l'antico proverbio che dice "La prima generazione costruisce, la seconda mantiene, la terza distrugge". La terza ipotesi, in molti casi, avviene per evidente incapacità degli eredi, a causa di liti e diatribe familiari o altro. Il problema può essere risolto conferendo in un Trust le quote societarie dell'azienda in modo che, anche dopo la scomparsa dell'imprenditore, la linea gestionale dell'impresa non cambi essendo questa garantita dal trustee secondo canoni e direttive precise, contenute sia nell'atto che istituisce il Trust, sia nella letter of wishes (vedi più avanti).