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SCHEDA CARBURANTE

ma dai sul serio... e ora cosa dico ai miei clienti...alla fine era meglio non detrarsi il 20%... adesso non posso detrarmi il restante 80% del costo .... mi toccherà sentirmi un sacco di lamentele... che barba .... intanto vado alla ricerca di sta novità fiscale
 
Re: SCHEDA CARBURANTEx Alberto

non guardare che a me (non proprio a me ma il senso è quello) quel 25% mi fa comodo, ma a mio e dico "mio" avviso è una detrazione che non dovrebbe sussitere se il mezzo non è intestato a me! poi se il fisco dice cosi', per carità io me la scarico anche tutta!
 
Re: SCHEDA CARBURANTE x Alberto

ah e lo trovi giusto, la stupidaggine in persona, mi vieni (non tu eh ci mancherebbe) a dire che se avessi detratto l'iva come ORA MI VIENE concesso, avrei fatto bene, si ma se ti controllavo all'epoca sta bella cosa non te la dicva certo! anzi mi sa che te la faceva riversare! solo che ora non devi chiederne il rimborso, bella soddisfazione!
la panacea per eccellenza, che soddisfa chi magari l'ha fatto e non è stato "beccato"
 
Re: SCHEDA CARBURANTE x saura

nn dovrebbe sussistere, ma saura, il comodato esiste, è previsto dal codice civile, civilmente mi detraggo le spese ordinarie di gestione.. è previsto..

ed il fisco le ammette, visto che è un'auto, nella misura del 25%..

cosa c'è di stupefacente..

ciao
 
Re: x antonio47

già..
e pensa che le leggi scritte cosi son in violazione allo statuto del contribuente, il quale richiede di scrivere interamente gli articoli modificati

mah

ciao
 
Re:per Saura

Ma no, perché acquistare un’autovettura, io credo che basti adempiere a quelle indicazioni... sarebbe come dire, altrimenti, che anche mio cugino Alfio Scannapeo, di professione geometra, disoccupato libero professionista (non dispone di alcuna autovettura), pur in assenza di un qualsiasi atto che dimostri l'uso in comodato di un’autovettura, potrebbe farsi intestare schede carburanti e fatture di manutenzione e riparazione indicando la targa di una mia autovettura e conseguentemente dedursi tutti i costi di gestione…e perché no?, anche l’iva!

A me non sembra possibile… Vero è che il ctr. di comodato è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ma tutte le volte che si richiede al fisco una qualsiasi agevolazione, non fosse altro anche se solo a livello di deducibilità dei costi, bisogna fornire la prova documentale del titolo che ne giustifichi il diritto all’agevolazione richiesta o alla deduzione del costo.
In assenza si possono solo avere della amare sorprese… Poi, è chiaro, ognuno è liberissimo di fare come meglio crede opportuno… ;-)

Ad Alberto sfugge, sicuramente, che la presunzione legale sulla deducibilità del 25% opera per le spese inerenti e relative a beni utilizzati nell’esercizio dell’impresa o della professione… La questione è fornire la prova che trattasi di beni relativi all’impresa, a qualsiasi titolo acquisiti…
Sarei curioso di sapere come farebbe a dedursi anche l’iva per spese sostenute su beni di terzi e per i quali non può dimostrare l’utilizzo nell’esercizio della professione.
Che il contratto di comodato sia soggetto a registrazione solo in caso d’uso bastava leggere anche quel mio modesto contributo… Alberto ha ritenuto di scomodare un esimio magistrato il quale non ha detto niente che non sapessimo…
In assenza della prova documentale che il bene è afferente all’impresa cosa produrrebbe Alberto, chiacchiere? La prova può essere data per testimoni? Nel processo tributario è prevista la prova per testi?

Evvai…
;-)

[%sig%]
 
Re: x turi

guarda turi che non si parlava di fare atti falsi, di spesarsi le spese dell'auto di x y z, ma dell'auto della moglie..
la quale che vuoi che dica.. no non è vero? che gliel'ho data in comodato? ma deve dirlo questo?

ma vorrei proprio vederla una ripresa di questo tipo.. davvero

mai visto io ai fini delle dirette imposte sui fabbricati, per le case date in uso gratuito ai figli richiedere il comodato scritto come prova, mai..

ma non scherziamo, ma che stai a di..

il fisco stesso nomina il contratto verbale.. e non dice mai va fatto per iscritto pena l'indeducibilità del costo

poi se ci volete mettere l'eccesso di zelo, affari vostri

saluti

[%sig%]
 
Re: x fidarsi è bene non fidarsi...

"il fisco stesso nomina il contratto verbale.. e non dice mai va fatto per iscritto pena l'indeducibilità del costo"

vero....ma il fisco stesso a "volte" (si fa per dire) si tira la zappetta sui piedi, e mi devo fidare se persino gli f24 controfirmati dal cassiere con tanto di timbro la maggior parte delle volte non gli va bene, e vogliono la dichiarazione, le ADE manco a livello regionale sono a livello di città in città, se le cantano e se le suonano, io per questo sono favorevole a registrare cmq e sempre un atto anche se non richiesto, sarà sempre meno opinabile della parola di terzi...per il resto ribadisco il mio punto di vista più o meno corretto, ma trattasi di punto di vista, ci sono circostanze e circostanze, sta storia dell'uso promiscuo, macchina della nonna, intenstata al nipote usata dalla cognata e spese a carico della mamma è sempre a mio avviso una grande stupidaggine, senza un grande futuro.
 
Re: x fidarsi è bene non fidarsi...

registrarlo addirittura questo benedetto contratto mi pare siano soldi buttati via ...
una soluzione di compromesso sarebbe sicuramente il contratto scritto al quale si attribuisce data certa, magari con un plico raccomandato spedito a se stesso.
questo sempre in via cautelativa, e non per obbligo di legge.
 
Re: x fidarsi è bene non fidarsi...

nn accetto questo discorso..

se mi contestano questo si va in commissione e perdono
ma che state a di..


http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=16853&giornale=17231

vero che lo esamina ai fini dell'imposta di registro, ma dice chiaramente e lo dice il quotidiano dell'agenzia:

Il comodato, poiché non è compreso fra i contratti per i quali è richiesta la forma scritta, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1350 codice civile, è a forma libera.
L'imposta di registro, in generale, colpisce tutti gli atti scritti a contenuto patrimoniale. Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione dell'imposta i contratti verbali, ad eccezione di quelli espressamente previsti dall'articolo 3, comma 1, del citato Testo unico dell'imposta di registro. Per tutti gli altri contratti verbali la registrazione è prevista solo qualora le relative disposizioni siano enunciate in altri atti, ai sensi dell'articolo 22 del citato Testo unico.

In base all'articolo 5, comma 4, della parte prima della Tariffa allegata al Dpr 131/86, il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è soggetto a registrazione in termine fisso (venti giorni dalla data dell'atto), con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 168 euro. Come precisato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 febbraio 2001, poiché nella norma non vi è alcun riferimento alla tipologia della forma, il contratto scritto è sottoposto all'obbligo della registrazione indipendentemente dalla specifica forma in cui è redatto (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata).

L'articolo 3 della parte seconda della Tariffa citata prevede, per il comodato di beni mobili, redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, la registrazione solo in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 168 euro. Qualora, invece, il comodato di beni mobili venga redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, come puntualizzato dalla menzionata risoluzione n. 14/2001, si applicherà la norma di carattere residuale dell'articolo 11 della parte prima della Tariffa, che prevede l'obbligo della registrazione anche per gli atti pubblici e le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale: il comodato sarà soggetto all'obbligo della registrazione in termine fisso (venti giorni dalla data dell'atto) con l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di 168 euro.

Per il contratto verbale di comodato, invece, l'articolo 3, comma 1, del Testo unico dell'imposta di registro, nell'elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama il contratto di comodato. Pertanto, i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti. L'articolo 3, comma 2, infatti, rinvia al successivo articolo 22, in base al quale: "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria...".

Al riguardo, la già citata risoluzione 14/2001 richiama la sentenza n. 13 del 3 gennaio 1991 della Corte di cassazione, secondo la quale "nel sistema della legge di registro una convenzione verbale enunciata in un atto scritto costituisce oggetto d'imposta" e la sentenza n. 7 del 1999 della Corte costituzionale, che, riconoscendo la piena legittimità della tassazione degli atti enunciati in provvedimenti giurisdizionali, ha affermato: "se l'atto enunciato era soggetto ad imposta in termine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro preciso dovere fiscale; nonostante ciò la legge, come si è rilevato, consente loro di allegarlo o enunciarlo ugualmente ed al giudice di porlo alla base della propria decisione. Tale garanzia, peraltro, non può comportare la trasformazione in lecito di un comportamento illecito; per questo il legislatore delegato ha disposto che l'atto sia inviato all'ufficio del registro per essere sottoposto alla tassazione ed all'applicazione delle sanzioni per la ritardata registrazione. Se, invece, il provvedimento enunciato è soggetto a tassazione in caso d'uso, è proprio la sua allegazione in giudizio che, rappresentandone una forma d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro".
In sintesi, i contratti verbali di comodato sono soggetti all'obbligo della registrazione esclusivamente nel caso di enunciazione in altri atti.


fate vobis

saluti
 
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