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Riscatto fondo pensione

Pablo

Utente
Ciao a tutti,

a seguito di una dimissione nel 2006 il contribuente riceve il riscatto del fondo pensione.
nel prospetto viene indicato l'importo netto che il lavoratore ha ricevuto e le somme trattenute a titolo di imposta e di addizionali.

tale forma di reddito va indicato in dichiarazione ?
se si come penso in che quadro e rigo ? (ass.a lavoro dipendente credo)

grazie
 

Antonio1

Utente
Riferimento: Riscatto fondo pensione

E' fondamentale sapere se il riscatto è stato volontario o meno. Se è volontario certamente si tratta di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. A tal proposito c'è una circolare dell'Agenzia delle Entrate che se la memoria non m'inganna è dell'aprile del 2007.
 

Pablo

Utente
Riferimento: Riscatto fondo pensione

E' fondamentale sapere se il riscatto è stato volontario o meno. Se è volontario certamente si tratta di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. A tal proposito c'è una circolare dell'Agenzia delle Entrate che se la memoria non m'inganna è dell'aprile del 2007.
CIAO

è RISCATTO VOLONTARIO , ossia dovuto da dimissione del lavoratore.

nella dichiarazione che l'ente previdenziale ha rilasciato ci sono le voci:

IMPONIBILE LORDO
IMPOSTA 23%
NETTO DA LIQUIDARE.

pertanto io sommo i redditi dei due cud + il lordo del riscatto e considero le relative ritenute tutto nel quadro rc?
 
Riferimento: Riscatto fondo pensione

CIAO

è RISCATTO VOLONTARIO , ossia dovuto da dimissione del lavoratore.

nella dichiarazione che l'ente previdenziale ha rilasciato ci sono le voci:

IMPONIBILE LORDO
IMPOSTA 23%
NETTO DA LIQUIDARE.

pertanto io sommo i redditi dei due cud + il lordo del riscatto e considero le relative ritenute tutto nel quadro rc?
esatto ti aggiungo poi che essendo il riscattio avvenuto nel 2006 sei obbligato al cumulo; se il riscatto fosse avvenuto nel corso del 2007 avrebbe potuto usufruire di una tassazione fissa
Ciao
 

Pablo

Utente
Riferimento: Riscatto fondo pensione

esatto ti aggiungo poi che essendo il riscattio avvenuto nel 2006 sei obbligato al cumulo; se il riscatto fosse avvenuto nel corso del 2007 avrebbe potuto usufruire di una tassazione fissa
Ciao
ciao

grazie della risposta.
avevo l'unico dubbio che il riscatto fosse gia inserito nel cud che ha rilasciato l'ente da cui si e licenziato ma anche tu mi confermi indirettamente che nn e cosi.
 

Pablo

Utente
Riferimento: Riscatto fondo pensione/acconti

ciao

posso nn fare pagare gli acconti a tale persona che a causa dei due cud e del riscatto volontario quest'anno va a debito di imposta (si tratterrebbe cmq di circa 2500 euro di acconti)?

l'anno prossimo avendo un solo cud dovrebbe avere tutte le ritenute gia in busta paga.

che dite?
 

Antonio1

Utente
Riferimento: Riscatto fondo pensione

Se hai la certezza che non vada a debito, puoi evitare di versare acconti. Nell'eventualità in cui il 2007 si concluda con un debito d'imposta, potrai regolarizzare gli acconti dovuti, calcolati in base al debito effettivo, con il ravvedimento operoso.
 

aburatti

Utente
Riferimento: Riscatto fondo pensione

Buonasera, Le chiederei la cortesia di tgliermi questo dubbio: sono un dipendente di banca nel 2007 ho cambiato banca dando dimissioni volontarie ed ho riscattato il fondo pensione maturato fino ad allora. Nel 2007 mi è stato accreditato il fondo al netto dell'imposta che credo sia del 23%. Nella dichiarazione del 2008 questo fondo fa cumulo con il reddito da lavoro dipendente? Se fosse così passerei all'aliquota uperiore e pagherei un conguaglio di oltre 3500 euro. Mi può dire se è così oppure, come ha scritto lei subisce una tassazone fissa separata?
Grazie mille saluti
 

PinoPi

Utente
Riferimento: Riscatto fondo pensione

Buonasera, Le chiederei la cortesia di tgliermi questo dubbio: sono un dipendente di banca nel 2007 ho cambiato banca dando dimissioni volontarie ed ho riscattato il fondo pensione maturato fino ad allora. Nel 2007 mi è stato accreditato il fondo al netto dell'imposta che credo sia del 23%. Nella dichiarazione del 2008 questo fondo fa cumulo con il reddito da lavoro dipendente? Se fosse così passerei all'aliquota uperiore e pagherei un conguaglio di oltre 3500 euro. Mi può dire se è così oppure, come ha scritto lei subisce una tassazone fissa separata?
Grazie mille saluti
Riprendo questo vecchio quesito perche' puo' essere utile a chi come me cerca chiarimenti in materia.
Copio incollo quanto trovato in rete


Fondi pensione: modalità di tassazione del riscatto totale
Le modalità di tassazione del riscatto totale della posizione pensionistica a seguito di liquidazione del fondo di previdenza segue la disciplina in vigore nel momento in cui è maturato il relativo montante.
Questa regola, già chiarita con la circolare n. 70/2007, è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 421/E del 5 novembre 2008.

L’articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR e successive modificazioni stabilisce che le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, comunque erogate (in forma periodica o in capitale), sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente.

In particolare, tra le prestazioni erogate in capitale è compreso il riscatto parziale dell’intera posizione individuale (maturata fino alla data di esercizio del diritto alla prestazione) che l’aderente può esercitare, in casi tassativamente previsti, prima che siano raggiunti i requisiti minimi stabiliti per l’accesso alle prestazioni di vecchiaia o di anzianità.

Il successivo articolo 52 del TUIR, nel disciplinare la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, stabilisce che “per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 (…) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

L’articolo 11, comma 6, del citato decreto legislativo n. 252/2005 (in vigore dal 1° gennaio 2007) stabilisce che “le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta”.

Per quanto riguarda l’aliquota di tassazione e il regime fiscale applicabile a tale ammontare si osserva che il decreto legislativo n. 252/2005 prevede un regime fiscale differente a seconda delle cause che hanno determinato la richiesta del riscatto medesimo.

A tal proposito, il successivo articolo 14, commi 2 e 3, elenca le circostanze che attribuiscono all’iscritto il diritto al riscatto della propria posizione individuale presso il fondo:

· riscatto parziale nei casi particolari di cessazione dell’attività lavorativa individuati dal comma 2;

· riscatto totale nei casi di invalidità permanente e di morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione.

Il comma 5, invece, stabilisce che, nel caso di riscatto per cause diverse da quelle previste dai commi 2 e 3, sull’ammontare percepito, determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 6, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.

Sulla base di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le citate disposizioni relative alle modalità di tassazione si rendono applicabili alle prestazioni riferibili agli importi maturati dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005), mentre, con riferimento ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Quindi, dopo aver determinato il montante maturato dal 1° gennaio 2007, al quale si applica la disciplina fiscale appena descritta, occorrerà determinare gli altri due montanti, ossia:

l'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 (M1)
l'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2)
Per quanto riguarda M1, trattandosi di vecchio iscritto a un vecchio fondo, si applica la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 124/1993 e, quindi, la prestazione, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua, è imponibile con la medesima aliquota applicata al Tfr.

Relativamente, invece, al trattamento fiscale del montante maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2) è necessario esaminare la causa che ha determinato l'esercizio del riscatto. Ciò in quanto l'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis) (successivamente trasfuso nell'articolo 52, comma 1, lettera d-ter) ha stabilito che ai riscatti delle posizioni individuali maturate presso le forme pensionistiche, esercitati per cause diverse da quelle derivanti dal pensionamento o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o da altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, si applica la tassazione ordinaria sull'importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta e dei contributi non dedotti.

Come chiarito dalla circolare 29/2001, la tassazione ordinaria rappresenta il regime che necessariamente è stato riservato alle somme conseguite in via definitiva prima del completamento del piano previdenziale.
 
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