Re: Ricavi da Ricariche Telefoniche x alberto
LEGGETEVI UN PO' L'ESTRATTO DELLA CIRCOLARE 98/E DEL 17.05.2000 E DITEMI CHE NE PENSATE....
IO DA QUI DESUMO CHE ANCHE LE OPERAZIONI ART.74 RIENTRANO NEL CALCOLO DEL PRO RATA....
ATTENDO LUMI
3.2.2 Detrazione IVA per operazioni di cui all'art. 74, comma 1, del DPR n.
D. Nella categoria delle operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione dell'IVA sugli acquisti ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 633 del
1972, sono comprese anche le operazioni non soggette all'imposta di cui
all'art. 74, primo comma, stesso decreto. Di tali operazioni, ancorche' non
soggette a registrazione e dichiarazione ai fini IVA, deve pertanto, tenersi
conto nella determinazione della percentuale di detraibilita' di cui all'art.
19-bis. Cio' premesso, si chiede di sapere se ai predetti fini il
contribuente debba assumere l'ammontare dei corrispettivi oppure un diverso
importo, in considerazione della particolarita' dell'operazione di specie (ad
esempio, l'aggio per la rivendita dei generi di monopolio; il margine per la
rivendita di prodotti editoriali.) Nella seconda ipotesi si chiede di voler
indicare quale sia l'importo da assumere per ciascuna delle categorie delle
operazioni indicate nel primo comma dell'art. 74, inclusa la rivendita di
schede telefoniche, in relazione alla quale si desidererebbe conoscere anche
il criterio di contabilizzazione agli effetti delle imposte sui redditi (aggio
oppure costi/ricavi).
R. Le operazioni di cui all'art. 74, primo comma, del DPR n. 633 del 1972,
assoggettate al regime IVA monofase (commercio di generi di monopolio,
commercio di tabacchi, commercio di schede telefoniche, commercio di giornali,
ecc.) non limitano il diritto alla detrazione dell'imposta anche se esse non
sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.
Pertanto, in presenza di effettuazione anche di operazioni esenti non
occasionali, il rivenditore dei suddetti beni dovra' operare il calcolo del
pro-rata di detraibilita' di cui all'art. 19-bis del DPR n. 633 del 1972
computando le suddette operazioni tra quelle che danno diritto alla detrazione
dell'imposta in base ai dati risultanti dalla propria contabilita' aziendale,
anche se tali dati non verranno poi evidenziati nella dichiarazione IVA.
Le suddette operazioni ai fini del calcolo del pro-rata devono essere
computate in base al corrispettivo che, sulla base degli accordi contrattuali,
e' dovuto al rivenditore. A seconda dei casi questo puo' essere costituito da
un aggio sulle vendite, ovvero dall'intero prezzo di rivendita praticato al
pubblico.
Ai fini delle imposte dirette, le operazioni di rivendita dei prodotti in
questione vanno contabilizzate a costi e ricavi. Assume quindi rilievo
l'intero corrispettivo della rivendita e non l'aggio.