Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Residente Italia, contratto Francese (AIUTO!)

rospo

Utente
Riferimento: Residente Italia, contratto Francese (AIUTO!)

Grazie x le info. In realtà l'immobile è in toscana in quanto i miei figli risiedono li con la madre dopo la separazione.
Io mi riferivo a quello che puoi leggere qui sotto (in questo caso sarei condannato a pagare tasse in italia x sempre!!!!):
"l'amministrazione finanziaria ha, in più occasioni, chiarito che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'Aire non costituisce elemento decisivo per escludere il domicilio o la residenza nello stato e che la sussistenza della residenza in Italia può essere desunta con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. A tale proposito, le circolari dell'agenzia delle Entrate 304 del 2 dicembre 1997 e 9 del 26 gennaio 2001 (nonché la risoluzione 351 del 7 agosto 2008) precisano che, per essere considerati fiscalmente residente in Italia, è sufficiente che, per la maggior parte del periodo d'imposta, un cittadino italiano iscritto all'Aire abbia mantenuto in Italia il centro dei propri legami familiari o dei propri interessi patrimoniali e sociali. Tra gli elementi che, infatti, vengono analizzati e valutati dagli Uffici al fine di contrastare le "fittizie" cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente, si ricordano:
• i legami familiari o comunque affettivi;
• gli interessi economici in Italia;
• l'interesse a tenere o far rientrare in Italia i proventi conseguiti con le prestazioni effettuate all'estero;
• l'intenzione di abitare in Italia anche in futuro, desumibile da fatti e atti concludenti ovvero da pubbliche dichiarazioni."
 

Marco_56

Utente
Riferimento: Residente Italia, contratto Francese (AIUTO!)

Approfitto della competenza di maurizio prostaf per verificare se ho capito bene.
In sostanza, l'iscrizione all'AIRE dà diritto a non dichiarare in Italia i redditi di lavoro dipendente di fonte estera, mentre se uno non si iscrive all'AIRE pur avendone diritto, deve dichiarare in Italia un convenzionale che tiene conto in qualche modo delle tasse già pagate all'estero.
E' così?
 

rospo

Utente
Riferimento: Residente Italia, contratto Francese (AIUTO!)

Approfitto della competenza di maurizio prostaf per verificare se ho capito bene.
In sostanza, l'iscrizione all'AIRE dà diritto a non dichiarare in Italia i redditi di lavoro dipendente di fonte estera, mentre se uno non si iscrive all'AIRE pur avendone diritto, deve dichiarare in Italia un convenzionale che tiene conto in qualche modo delle tasse già pagate all'estero.
E' così?
nell'attesa rispondo io che è proprio così x quello che ho capito e letto nei doc dell'agenzia delle entrate. ogni anno devi andare a verificare quale è il tuo reddito convenzionale in base a tabelle emesse dal ministero.
Rimane un unico dubbio x quelli che hanno famiglia (moglie e figli) in italia o, come me, figli minorenni che studiano in italia ed affidati congiuntamente ma che vivono con la madre separata...in quel caso lo stato italiano potrebbe contestare che il tuo centro di interessi è l'italia e quindi costringerti a pagare le tasse in Italia anche se sei iscritto all'AIRE.
 

Marco_56

Utente
Riferimento: Residente Italia, contratto Francese (AIUTO!)

Sul fatto di verificare i convenzionali, non ci piove. Il punto che sollevo io è un altro: se uno NON si sicreive all'AIRE pur avendone i requisiti (residenza all'estero oltre 183 giorni reale, non fittizia), viene trattato da resdente fiscale in Italia oppure no? La questione è rilevante da parecchi punti di vista: quadro C, naturalmente ma anche -ad esmpio- del W.
 
Riferimento: Residente Italia, contratto Francese (AIUTO!)

Ciao, mi chiamo come te, allora per solidarietà provo ad auitarti. Da come ne parli la società che esegue i calcoli in francia agisce come un nostro CAF, qui se un Caf sbaglia i calcoli paga le differenze!!! In Francia sono un po strani, sembrano tutti precisetti, ma alla fine sono pecioni, l'ho potuto constatare in collaborazioni con colleghi commercialisti francesi. Cmq, non hai mai pensato di iscriverti all'AIRE e pagare le tasse solo in francia? Non preoccuparti per la casa chi lavora all'estero è considerato come chi è residente, quindi non paga imposte sulla casa nè ICI, a meno che il problema siano gli interessi sul mututo. In quel caso vedi la convenienza, ma giudicati i problemi io opterei per l'AIRE
Ciao
Maurizio
salve mi trovo nella stessa imbarazzante situazione di Mizio66.
Lavoro per una società con sede a Funchal (Madeira, Portogallo FTZ)ma di fatto lavoro continuativamente in Italia dal luglio 2010 e non mi sono mai mosso dall'italia.
Fra qualche giorno dovrò andare al CAF per presentare la dichiarazione dei redditi, ma aime non ho pernulla le idee chiare su cosa fare.
Il mio capo mi ha assicurato che non devo presentare nulla per quanto riguarda il mio reddito estero ma in questo caso non sarei in difetto?
Di fatto per l'italia sono disoccupato?
E corretta questa prassi? esiste una regola speciale per il Portogallo?
Mi sembra alquanto anomalo.
Di contro il commercialista dell'az. mi ha fornito un documento .pdf (E' valido ?) dove viene riassunto il mio reddito e le mie trattenute, mi ha detto di presentarlo in sede di dichiarazione dei redditi.
Chi ha ragione il commercialista italiano del mio capo, o l'altro?
C'è il rischio di pagare una differenza in Italia?
Che fine fanno le trattenute? Esiste un sistema di compensazione fra Italia e Portogallo?
Insomma un bel po' di dubbi e in rete non si trovano documenti che siano chiari le stesse pagine dell'Ag. delle entrate non forniscono documentazione a riguardo o almeno io non ho saputo trovarla.
Grazie per la gentile attenzione prestata e per qualsiasi informazione possiate darmi.
 

aerologik

Utente
Re: Riferimento: Residente Italia, contratto Francese (AIUTO!)

Buongiorno a tutti quanti.
Vediamo di raccapezzarci...(ed accetto utili suggerimenti...)
1-l'isicrizione all'AIRE anche se hai casa e lavori all'estero, non ti esonara dall'essere considerato fiscalmente residente in italia se il tuo centro di interesse è in italia...ovvero se possiedi casa in italia o se la tua famiglia risiede in Italia..
(nota se sei sposato e prendi residenza all'estero ma il/la tua coniuge non ti segue...c'è anche l'abbandono di tetto coniugale. ;-)...)
2- aliquote convenzionali.....Non vedo perchè si debba fare riferimento a dette aliquote... a meno che non si lavori al di fuori dell'Unione Europea...infatti queste tabelle sono fatte ai fini dei versamenti obligatori INPS non IRPEF per quanti lavorano in.."Burundi; Mongolia;Senegal etc....." In Europa paghi le tasse allo stato nel quale lavori e poi prendendo quell'importo (NOTA LE TASSE GIA'PAGATE NON QUELLE PREVISTE::) lo potrai portere in detrazione sul quadro CR.(vedi doppia imposizione)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-I MIEI DUBBI.......Nel mio caso lavoro in Francia per una società italiana,in trasferta.
Ho alloggio in francia e la famiglia e la casa in Italia e pago le tasse e ricevo buste paga francesi ed italiane.
Dovendo fare la dichiarazione 2011 la logica mi dice di portare in detrazione dal quadro CR le tasse PAGATE IN VIA DEFINITIVA IN FRANCIA ovvero quelle relative al 2009 saldate nel 2010.
Per fare ciò prendo fede dalla dichiarazione dei redditi francese 2009 e dai versamenti effettuati.
Peccato che........fino all'anno scorso (2010) la mia azienda in italia mi dava un CUD a 0 redditi.....ed infatti le buste paga italiane non erano timbrate INAIL...
Quest'anno 2011...redditi 2010 ho ricevuto le buste paga italiane INAIL relative alla quota di stipendio che ricevo mensilmente in italia (computata con le voci...RETRIBUZ CONVENZIONALE-TRATT. EC SEDE ESTERA - TRATT. EC LOCALE)e mi sono stati pagate le "tasse" + regionali e comunali, ma nel CUD è stato riportato il reddito"convenzionale"...anche se lavoro in Francia CEE e ricevo delle buste paga regolari francesi.
Il reddito francese che dichiaro è di circa 47000 euro e quello convenzionale è circa 28000....
Con la dichiarazione dei redditi francese di 47000 euro ed un cud "cerificato" a 28000 di redditi esteri...(quelli italiani non si sà dove siano andati a finire...) quale reddito dovrò dichiarare per richiedere il credito d'imposta...?
INOLTRE......QUESTE BENEDETTE TABELLE DI RETRIBUZIONE CONVENZIONALE...NON DOVREBBERO ESSERE SOLO PER I PAESI EXTRA UUEE...? E NON DOVREBBERO SOLO SERVIRE AI CONTEGGI PENSIONISTICI..'?
Bisogna dire che ho sentito tante campane ma nessuna che suonava come le altre...ovvero poche idee ma ben confuse!!
QUALCUNO SA' DARMI UNA RISPOSTA CHIARIFICATRICE IN MERITO?
Grazie
 

aerologik

Utente
Re: Riferimento: Residente Italia, contratto Francese (AIUTO!)

NOTA A SEGUITO.....
ARTICOLO LEGGE:

Si richiama sull’argomento, in via preliminare, la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997, illustrativa del generale regime di armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale operato dal D.Lgs. n. 314/1997, nella quale sono state date istruzioni in via transitoria per il regime degli adempimenti previdenziali concernente i lavoratori occupati all’estero in Paesi convenzionati con l’Italia nell’attesa delle future determinazioni legislative, intervenute appunto con la disposizione dettata dall’art. 36 della legge n. 342/2000 in oggetto.
Nella predetta circolare è stato richiamato il principio secondo il quale il regime previdenziale per i lavoratori all’estero risulta diverso a seconda che si tratti di lavoratori occupati in Paesi esteri convenzionati o meno con l’Italia e, per quelli operanti nei Paesi convenzionati, a seconda che si tratti di prestazioni all’estero effettuate con carattere di esclusività e continuità o meno.

Mentre, infatti, per i lavoratori trasferiti in Paesi esteri non convenzionati con l’Italia, ovvero con convenzioni limitate ad alcune forme di tutela previdenziale o assunti per prestare lavoro in detti Paesi, devono essere applicate le previsioni della legge n. 398/1987, che stabiliscono sostanzialmente l’assoggettamento alle assicurazioni sociali vigenti in Italia a partire dal 9.1.1986, mediante versamento di contribuzione sulla base di retribuzioni convenzionali (vedi il paragrafo seguente), il regime previdenziale applicabile ai lavoratori occupati all’estero in Paesi Cee o assimilati o in Paesi extracomunitari ma legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale risultava differenziato secondo le seguenti modalità:

1) per i lavoratori che prestano lavoro all’estero senza caratteristiche di continuità ed esclusività la base imponibile ai fini contributivi doveva essere determinata secondo l’art. 6 del D.Lgs. 314/1997;

2) per i lavoratori con prestazione continuativa all’estero costituente oggetto esclusivo del rapporto, nell’attesa delle disposizioni riformatrici previste dal citato art.5, co.1, lett. a) del D.Lgs. n. 314/1997, ha continuato ad applicarsi il previdente regime di imponibilità basato sul riferimento alle retribuzioni effettivamente percepite (art. 12 della legge n. 153/1969 nel testo previdente la riforma operata con l’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997).
Infatti, quando le convenzioni in materia di sicurezza sociale prevedono una deroga al principio di territorialità ai fini degli adempimenti previdenziali, per il personale che rimane conseguentemente assoggettato al regime previdenziale italiano, le contribuzioni relative alle forme di tutela contemplate dalle norme di convenzione internazionale vengono ordinariamente calcolate in base alla retribuzione imponibile determinata secondo le norme comuni interne vigenti in Italia.

In tale quadro di generale rivisitazione della materia sono state valutate le conseguenze derivanti dall’applicazione della norma recata dall’art. 36 della legge n. 342/2000 in tema di imponibilità ai fini previdenziali dei redditi contemplati dal nuovo co. 8bis dell’art. 48 del TUIR.

Tale problematica è stata sottoposta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il quale, con nota prot. 10291/P6Ii 158 del 19.1.2001 della Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza, Div. II^, all’esito di una conferenza di servizi appositamente convocata , ha sottolineato che:
“… il principio ispiratore della legge n. 342/2000 è lo stesso della legge n. 398/1987. Entrambe le normative, cioè, si applicano nei casi in cui vi sia doppia imposizione, in Italia e all’estero, come viene confermato anche dalle disposizioni applicative del Ministero delle Finanze.” Inoltre bisogna tenere conto che “… le convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale e le convenzioni di sicurezza sociale seguono regole diverse. Mentre nelle prime è prevista, di norma, la competenza concorrente dell’Italia e del Paese estero, nelle seconde è previsto l’esonero dall’obbligo contributivo nel Paese di occupazione con l’applicazione del solo regime previdenziale italiano. L’interpretazione “estensiva” sarebbe, infine, penalizzante per il finanziamento del sistema previdenziale, con una riduzione delle entrate, ancorché parzialmente compensata da una riduzione delle corrispondenti prestazioni, ma soprattutto per il lavoratore che, in virtù del calcolo contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995, vedrebbe ridotto l’importo del trattamento pensionistico… Comunque la riduzione della copertura previdenziale esporrebbe l’Italia nella Unione Europea sul piano della responsabilità per la violazione del principio della libera circolazione. Infine, tra gli effetti distorsivi può essere segnalata anche la disparità di trattamento che, per gli aspetti previdenziali, si verrebbe a creare tra i lavoratori che soggiornano all’estero per periodi inferiori o superiori ai 183 giorni. Tale discrimine, se ha la sua ragion d’essere nel campo fiscale, in quanto legato al concetto di “residenza fiscale”, perde ogni significato se trasportato nel campo previdenziale, ove il concetto di “residenza” non rileva”. In conclusione … le disposizioni contenute nell’art. 48, co.8bis del TUIR approvato con DPR 22.12.1986, n. 917, introdotte dall’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342, vanno interpretate nel senso che le stesse esplicano i loro effetti esclusivamente in campo fiscale”.

Sulla base di quanto precede, pertanto, al personale distaccato all’estero in Paesi Cee o legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali ordinarie vigenti per i lavoratori operanti in Italia, e quindi la relativa base imponibile previdenziale deve essere determinata con riferimento alla retribuzione effettiva di cui all’art. 12 della legge n. 153/1969, nel nuovo testo dettato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, escludendo però dal generale riferimento all’art.48 del TUIR il disposto del nuovo co.8bis, che per quanto sopra illustrato esplica i suoi effetti unicamente ai fini degli adempimenti fiscali.
Allo stesso modo si deve procedere per quelle forme assicurative coperte dalle c.d. “convenzioni parziali”, che devono essere versate in Italia per i lavoratori distaccati sempre sulla base delle retribuzioni effettive predette, mentre per quelle forme non contemplate dalla convenzione si applicano le previsioni della legge n. 398/1987 per le quali si veda al par. successivo (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994).
 

rospo

Utente
Re: Riferimento: Residente Italia, contratto Francese (AIUTO!)

quello che ho capito io dopo vari quesiti è che se sei dipendente a tempo indeterminato per società estera (x esempio germania o francia o inghilterra dove la maggior parte dei laureati italiani sbarcano), con lavoro esclusivo per questa azienda e versamento stipendio su conto corrente estero (del paese dove vivi e lavori), domicilio all'estero (iscrizione al comune tal dei tali), con regolare affitto, paghi in anticipo le salatissime tasse tedesche/francesi nonchè previdenza ed assistenza sanitaria ma se hai vissuto per più di 183 gg (anche su due anni seguenti) devi cmq pagare le tasse in Italia sulla base del solo reddito convenzionale (scaricando le tabelle dal sito del ministero ogni anno).

Il problema è che in germania non esistono i "quadri" ed i livelli come in italia e quindi quale reddito prendere a riferimento x l'industria?? mi sembra che queste tabelle siano fatte x le persone che lavorano con un regime distaccato ma non per gli emigrati italiani in terre dove il lavoro c'è! Io le ho lette e rilette ma sinceramente non riesco a capire che reddito dovrei prendere!
Grazie per l'aiuto!!
 

Cinna

Utente
Buongiorno ho necessità di un consiglio da chi ne sa più di me.Sono key account di una società italiana.Ad oggi una società francese mi offre un contratto da manager (intendono aprire una start up in Italia) mi danno là possibilità di scelta se essere inquadrato con contratto commercio italiano o francese.La cosa più evidente in tutto ciò è che il netto se scegliessi il contratto francese è di gran lunga più alto ma non vorrei dover incappare in Sanzioni varie considerando che l’attività si svilupperebbe interamente in Italia.Chiedo un consiglio chiarificatore sui rischi e gli eventuali benefici per valutare al meglio cosa mi conviene accettare.Qualcuno può aiutarmi?
 
Alto