Re: Riferimento: Residente Italia, contratto Francese (AIUTO!)
NOTA A SEGUITO.....
ARTICOLO LEGGE:
Si richiama sull’argomento, in via preliminare, la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997, illustrativa del generale regime di armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale operato dal D.Lgs. n. 314/1997, nella quale sono state date istruzioni in via transitoria per il regime degli adempimenti previdenziali concernente i lavoratori occupati all’estero in Paesi convenzionati con l’Italia nell’attesa delle future determinazioni legislative, intervenute appunto con la disposizione dettata dall’art. 36 della legge n. 342/2000 in oggetto.
Nella predetta circolare è stato richiamato il principio secondo il quale il regime previdenziale per i lavoratori all’estero risulta diverso a seconda che si tratti di lavoratori occupati in Paesi esteri convenzionati o meno con l’Italia e, per quelli operanti nei Paesi convenzionati, a seconda che si tratti di prestazioni all’estero effettuate con carattere di esclusività e continuità o meno.
Mentre, infatti, per i lavoratori trasferiti in Paesi esteri non convenzionati con l’Italia, ovvero con convenzioni limitate ad alcune forme di tutela previdenziale o assunti per prestare lavoro in detti Paesi, devono essere applicate le previsioni della legge n. 398/1987, che stabiliscono sostanzialmente l’assoggettamento alle assicurazioni sociali vigenti in Italia a partire dal 9.1.1986, mediante versamento di contribuzione sulla base di retribuzioni convenzionali (vedi il paragrafo seguente), il regime previdenziale applicabile ai lavoratori occupati all’estero in Paesi Cee o assimilati o in Paesi extracomunitari ma legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale risultava differenziato secondo le seguenti modalità:
1) per i lavoratori che prestano lavoro all’estero senza caratteristiche di continuità ed esclusività la base imponibile ai fini contributivi doveva essere determinata secondo l’art. 6 del D.Lgs. 314/1997;
2) per i lavoratori con prestazione continuativa all’estero costituente oggetto esclusivo del rapporto, nell’attesa delle disposizioni riformatrici previste dal citato art.5, co.1, lett. a) del D.Lgs. n. 314/1997, ha continuato ad applicarsi il previdente regime di imponibilità basato sul riferimento alle retribuzioni effettivamente percepite (art. 12 della legge n. 153/1969 nel testo previdente la riforma operata con l’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997).
Infatti, quando le convenzioni in materia di sicurezza sociale prevedono una deroga al principio di territorialità ai fini degli adempimenti previdenziali, per il personale che rimane conseguentemente assoggettato al regime previdenziale italiano, le contribuzioni relative alle forme di tutela contemplate dalle norme di convenzione internazionale vengono ordinariamente calcolate in base alla retribuzione imponibile determinata secondo le norme comuni interne vigenti in Italia.
In tale quadro di generale rivisitazione della materia sono state valutate le conseguenze derivanti dall’applicazione della norma recata dall’art. 36 della legge n. 342/2000 in tema di imponibilità ai fini previdenziali dei redditi contemplati dal nuovo co. 8bis dell’art. 48 del TUIR.
Tale problematica è stata sottoposta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il quale, con nota prot. 10291/P6Ii 158 del 19.1.2001 della Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza, Div. II^, all’esito di una conferenza di servizi appositamente convocata , ha sottolineato che:
“… il principio ispiratore della legge n. 342/2000 è lo stesso della legge n. 398/1987. Entrambe le normative, cioè, si applicano nei casi in cui vi sia doppia imposizione, in Italia e all’estero, come viene confermato anche dalle disposizioni applicative del Ministero delle Finanze.” Inoltre bisogna tenere conto che “… le convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale e le convenzioni di sicurezza sociale seguono regole diverse. Mentre nelle prime è prevista, di norma, la competenza concorrente dell’Italia e del Paese estero, nelle seconde è previsto l’esonero dall’obbligo contributivo nel Paese di occupazione con l’applicazione del solo regime previdenziale italiano. L’interpretazione “estensiva” sarebbe, infine, penalizzante per il finanziamento del sistema previdenziale, con una riduzione delle entrate, ancorché parzialmente compensata da una riduzione delle corrispondenti prestazioni, ma soprattutto per il lavoratore che, in virtù del calcolo contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995, vedrebbe ridotto l’importo del trattamento pensionistico… Comunque la riduzione della copertura previdenziale esporrebbe l’Italia nella Unione Europea sul piano della responsabilità per la violazione del principio della libera circolazione. Infine, tra gli effetti distorsivi può essere segnalata anche la disparità di trattamento che, per gli aspetti previdenziali, si verrebbe a creare tra i lavoratori che soggiornano all’estero per periodi inferiori o superiori ai 183 giorni. Tale discrimine, se ha la sua ragion d’essere nel campo fiscale, in quanto legato al concetto di “residenza fiscale”, perde ogni significato se trasportato nel campo previdenziale, ove il concetto di “residenza” non rileva”. In conclusione … le disposizioni contenute nell’art. 48, co.8bis del TUIR approvato con DPR 22.12.1986, n. 917, introdotte dall’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342, vanno interpretate nel senso che le stesse esplicano i loro effetti esclusivamente in campo fiscale”.
Sulla base di quanto precede, pertanto, al personale distaccato all’estero in Paesi Cee o legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali ordinarie vigenti per i lavoratori operanti in Italia, e quindi la relativa base imponibile previdenziale deve essere determinata con riferimento alla retribuzione effettiva di cui all’art. 12 della legge n. 153/1969, nel nuovo testo dettato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, escludendo però dal generale riferimento all’art.48 del TUIR il disposto del nuovo co.8bis, che per quanto sopra illustrato esplica i suoi effetti unicamente ai fini degli adempimenti fiscali.
Allo stesso modo si deve procedere per quelle forme assicurative coperte dalle c.d. “convenzioni parziali”, che devono essere versate in Italia per i lavoratori distaccati sempre sulla base delle retribuzioni effettive predette, mentre per quelle forme non contemplate dalla convenzione si applicano le previsioni della legge n. 398/1987 per le quali si veda al par. successivo (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994).