Re: REINSISTOX aLBERTO
1)Nel caso di acquisto della "prima casa" è prevista una serie di agevolazioni :
l'imposta di registro, o in alternativa l'Iva, si paga con aliquota ridotta;
le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.
Lo sconto fiscale vale anche per l'acquisto di pertinenze, sia pure effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
C/2, cantina o soffitta;
C/6, box o posto auto;
C/7, tettoia.
2)Dal 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota, e dell'applicazione della detrazione, anche alle pertinenze (Circolare Ministero finanze n. 3/FL del 2001
Se in base la circolare del Ministero le pertinenze seguono il profilo catastale indipendentemente dal regolamento comunale, lo sconto fiscale è su una pertinenza per categoria, anche l'ICI spetta la deduzione su una pertinenza per categoria.