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Reddito imponibile amministratore non residente

helpdesk

Utente
Ciao a Tutti,

verificando un cedolino paga di un soggetto con funzioni di amministratore, residente all'estero (GB) ho notato che imponibile previdenziale e imponibile fiscale coincidono per cui l'imposta del 30% viene calcolata in una misura che ritengo superiore al dovuto non beneficiando quindi dell'onere deducibile rappresentato dai contributi a suo carico per la gestione separata.
Non mi sembra corretto e chiedo un parere ahli utenti del forum



Grazie
 
credo che il discorso non vada limitato alla verifica di un solo cedolino.
infatti ciò che viene trattenuto nel singolo cedolino è un acconto dell'imposta dovuta e solo in sede di conguaglio potrebbe accadere ciò che hai segnalato.
ciao
 

helpdesk

Utente
Ciao forse non mi sono espresso correttamente. Nel cedolino paga l'imponibile fiscale è di regola nettizzato dei contributi a carico del lavoratore. In questo caso questo non è avvenuto. A prescindere dal conguaglio che poi avverrà in sede di dichiarazioni dei redditi è corretto tale operato? A me non sembra.
 

domenico

Utente
Salve helpdesk, ritengo nel caso esposto, sia stata applicato (erroneamente?) l'art. 24 1-ter del DPR. nr-600/1973 che cosi dispone:

“ 1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi.... in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.”.

Ora, dalla lettura della norma di cui sopra, è chiaro che si debba intendere al netto dei contributi previdenziali ( ritenuta a titolo di imposta), conferma questa fornita dalla circolare Ade nr. 67 del 6 Luglio 2001, punto 5 ( disciplina fiscale applicabile ai redditi da collaborazione ai soggetti non residenti).

Questo è il mio parere.

Saluti Domenico
 

helpdesk

Utente
Salve helpdesk, ritengo nel caso esposto, sia stata applicato (erroneamente?) l'art. 24 1-ter del DPR. nr-600/1973 che cosi dispone:

“ 1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi.... in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.”.

Ora, dalla lettura della norma di cui sopra, è chiaro che si debba intendere al netto dei contributi previdenziali ( ritenuta a titolo di imposta), conferma questa fornita dalla circolare Ade nr. 67 del 6 Luglio 2001, punto 5 ( disciplina fiscale applicabile ai redditi da collaborazione ai soggetti non residenti).

Questo è il mio parere.

Saluti Domenico



Ciao Domenico, approfondendo la questione sembrerebbe che i contributi versati alla gestione separata da uin soggetto non residente in italia non possano essere poi portati in deduzione. Questo è quanto "percepisco" dalla lettura della Guida Fiscale per i non residenti. alla pagina 17 e per cui ti allego il relativo link.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...065cef0e8/guida_non_residenti.pdf?MOD=AJPERES

un caro saluto
c
 

domenico

Utente
Ciao c, leggendo "QUALI SPESE PER I NON RESIDENTI IN ITALIA- LE SPESE DEDUCIBILI", se ho compreso bene quanto hai indicato, non giungo alla tua stessa conclusione.

Infatti, è riportato nella guida:
I non residenti in Italia possono dedurre dal reddito complessivo le seguenti spese... le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare redditi di lavoro dipendenti e assimilati e che invece sono state tassate.

A mio avviso,nella fattispecie ciò significa deducibilità dall'imponibile della quota di contributi previdenziali a carico del soggetto.

Ciao, buona giornata
Domenico
 

helpdesk

Utente
Ciao c, leggendo "QUALI SPESE PER I NON RESIDENTI IN ITALIA- LE SPESE DEDUCIBILI", se ho compreso bene quanto hai indicato, non giungo alla tua stessa conclusione.

Infatti, è riportato nella guida:
I non residenti in Italia possono dedurre dal reddito complessivo le seguenti spese... le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare redditi di lavoro dipendenti e assimilati e che invece sono state tassate.

A mio avviso,nella fattispecie ciò significa deducibilità dall'imponibile della quota di contributi previdenziali a carico del soggetto.

Ciao, buona giornata
Domenico
Ciao Domenico,
l'art.24 comma 2 elenca i punti del precedente art. 10) che sono deducibili e i contributi non ci sono (lettera e)

Art. 24 - Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti. (NDR: ex art.21.)

Testo: in vigore dal 01/01/2012
modificato da: Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201 Articolo 4

1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.

2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10.

3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonche' quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell'articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.

Quindi all'articolo 10 è previsto: Art. 10 - Oneri deducibili. (Tuir 917/86) e il punto e) contributi previdenziali non è contemplato.


Che ne pensi?

ciao
claudio
 

domenico

Utente
Ciao Claudio, per andare al sodo la domanda è: “ l'imponibile sottoposto alla ritenuta del 30% è al lordo/netto della quota a carico del collaboratore?.

Bene, nel frattempo ho raccolto sull'argomento i diversi pareri espressi da altri addetti ai lavori, le risposte sono state, se pur con argomentazioni diverse “ no alla deducibilità si alla deducibilità".

Anche dopo il confronto, rimango del parere già espresso della deducibilità dall'imponibile della quota di contributi previdenziali.

Ciao Domenico

P.S.: sei il Claudio D..ni?
 

helpdesk

Utente
Ciao Claudio, per andare al sodo la domanda è: “ l'imponibile sottoposto alla ritenuta del 30% è al lordo/netto della quota a carico del collaboratore?.

Bene, nel frattempo ho raccolto sull'argomento i diversi pareri espressi da altri addetti ai lavori, le risposte sono state, se pur con argomentazioni diverse “ no alla deducibilità si alla deducibilità".

Anche dopo il confronto, rimango del parere già espresso della deducibilità dall'imponibile della quota di contributi previdenziali.

Ciao Domenico

P.S.: sei il Claudio D..ni?
SI SONO QUEL CLAUDIO LI

La ritenuta è stata calcolata al lordo dei contributi previdenziali a suo carico, quindi sull'intero compenso.

Ciao
 

helpdesk

Utente
Ciao Claudio, per andare al sodo la domanda è: “ l'imponibile sottoposto alla ritenuta del 30% è al lordo/netto della quota a carico del collaboratore?.

Bene, nel frattempo ho raccolto sull'argomento i diversi pareri espressi da altri addetti ai lavori, le risposte sono state, se pur con argomentazioni diverse “ no alla deducibilità si alla deducibilità".

Anche dopo il confronto, rimango del parere già espresso della deducibilità dall'imponibile della quota di contributi previdenziali.

Ciao Domenico

P.S.: sei il Claudio D..ni?

Giro la risposta del Centro Studi di una software house a livello nazionale:

Partendo da quanto voi citate in riferimento all'articolo 24 del Tuir in tema di determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti precisiamo che:
- L'articolo 24 al comma 1 parte da un concetto di reddito complessivo che non è il reddito trattato dal sostituto di imposta;
- l'articolo 24 c.2 prevede la deducibilità solo di alcuni oneri di cui all'articolo 10 del Tuir senza ricomprendere la lettera e) che riguarda i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonchè quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza : (non vi è tra l'altro obbligo per il sostituto di trattare gli oneri deducibili, si tratta di una mera facoltà);
- l'articolo 10 del Tuir "Oneri deducibili" al comma 1 prevede che:
"Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo,....."
- l'articolo 49 definisce i Redditi di lavoro dipendente mentre l'articolo 50 definisce i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (esempio c-bis) rapporti di collaborazione.....);
l'articolo 51 definisce la "determinazione del reddito di lavoro dipendente" e al comma 2 viene riportato che:
"non concorrono a formare reddito i contributi assistenziali e previdenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizione di legge";
- l'articolo 52 "Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" al comma 1 "Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizione dell'articolo 51....
Inoltre al DPR 600/73 all'articolo 24 al comma 1-ter in riferimento ai compensi erogati ai co.co.co.non residenti viene disciplinato che:
"sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47 (ora articolo 50) del Tuir comma 1 lettera c-bis in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30%"
Riteniamo pertanto che l'imponibile da quantificare sui compensi erogati ai collaboratori non residenti debba essere determinato al netto dei contributi previdenziali e assistenziali alla luce di quanto sopra indicato.
 
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