io francamente non vedo nulla in contrario
mi riferivo a questa circolare
che ne pensate?
Circolare del 12/08/2005 n. 38
3 REQUISITI OGGETTIVI
3.1 Irrilevanza della classificazione catastale delle abitazioni
trasferite
Per fruire dell'agevolazione "prima casa" e' necessario che la casa
di abitazione oggetto di acquisto non presenti caratteristiche di lusso
secondo i criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969 (riportato nell'allegato
n. 1).
Ove ricorrono effettivamente le condizioni perche' la casa si
consideri "non di lusso", l'agevolazione compete, prescindendo dalla
categoria catastale con cui risulta censita in catasto.
In altri termini, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione "prima
casa" non rileva la classificazione catastale dell'immobile trasferito
quanto, piuttosto, la natura lussuosa o meno dello stesso in base ai
parametri enunciati dal D.M. 2 agosto 1969.
Al riguardo la Corte di Cassazione (sentenza 26 marzo 1988, n. 2595),
ha rilevato che i " ... simboli delle categorie non hanno la specifica
funzione di distinguere le abitazioni di lusso dalle altre, ma soltanto di
indicare una rendita catastale proporzionata al tipo di abitazione...".
Il D.M. 2 agosto 1969 indica le caratteristiche che consentono di
qualificare "di lusso" le abitazioni.
In particolare, mentre gli articoli da 1 a 7 del predetto decreto
individuano le singole caratteristiche in presenza di ciascuna delle quali
l'abitazione e' considerata di "lusso" (ad esempio: abitazioni realizzate su
aree destinate dagli strumenti urbanistici a "ville", "parco privato" (art.
1); abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 metri quadrati o
campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650
metri quadrati (art. 4); ecc.), il successivo articolo 8, invece, considera
abitazioni di lusso " ... le case e le singole unita' immobiliari che
abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al
decreto" (ad esempio: superficie dell'appartamento; scala di servizio;
ascensore di servizio; ecc.).
In riferimento a quest'ultima disposizione, la Commissione Tributaria
Centrale (Sezione XII, decisione n. 3025 del 28 marzo 1988), ha precisato
che "...l'articolo 8 e' residuale, cioe' se il fabbricato non ricade in
alcune delle previsioni dei primi sette articoli, puo' ugualmente essere
considerato di lusso qualora concorrano piu' di quattro delle
caratteristiche elencate nella tabella allegata".
Le caratteristiche che permettono di attribuire all'abitazione la
qualifica "di lusso" possono essere rilevate sia dal contenuto dell'atto
(come, ad esempio, la descrizione dell'immobile) oppure dalla documentazione
allegata allo stesso (come, ad esempio, il certificato catastale, la
concessione edilizia, ecc.). In tal caso l'imposta dovuta per la
registrazione e' determinata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria.
I appena il caso di rilevare che i soggetti obbligati a richiedere la
registrazione per via telematica, nel determinare l'imposta principale da
versare, devono responsabilmente tener conto di tutti gli elementi
desumibili dai documenti in loro possesso che permettono di qualificare come
"non di lusso" la casa di abitazione trasferita.